Pubblicato in Gazzetta il Decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 31 marzo 2023, n. 36).
Questo decreto mira a razionalizzare e semplificare la disciplina vigente, risolvendo alcune criticità emerse nell'applicazione pratica e tenendo conto delle esigenze degli stakeholder del settore. Le nuove norme sono rilevanti anche per il perseguimento di alcune milestone del PNRR, in particolare la Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni.
Vediamo insieme alcune delle principali novità introdotte.
Si chiariscono i termini di applicabilità della legge sull'equo compenso (Legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici, introducendo specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici e intellettuali di importo pari o superiore a 140.000euro. I corrispettivi, determinati secondo le modalità del cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti per individuare l'importo da porre a base di gara.
Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il miglior rapporto qualità/prezzo. In particolare, il 65% dell'importo è a prezzo fisso, non ribassabile, mentre sul restante 35% è possibile offrire ribassi, con un tetto massimo per il punteggio economico entro il 30%. Questo per valorizzare la componente qualitativa dell'offerta.
Per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi possono essere ridotti in misura non superiore al 20%
Vengono introdotte linee guida per orientare le stazioni appaltanti nell'individuazione del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto. Un nuovo allegato stabilisce criteri e modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro e per la verifica dell’equivalenza delle tutele.
Inoltre, vengono specificate le modalità di verifica da parte delle stazioni appaltanti, che dovranno garantire la conformità alle disposizioni sui contratti collettivi applicabili e assicurare livelli equivalenti di tutela per i lavoratori anche nel caso di utilizzo di contratti alternativi. Questo approccio mira a prevenire eventuali forme di dumping contrattuale e a tutelare i diritti dei lavoratori.
Si apportano modifiche per favorire e semplificare l’alimentazione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Si chiariscono le regole sulla certificazione delle piattaforme che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca Dati Nazionale dell'ANAC. Inoltre, si prevede la suddivisione dei compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti per il caricamento dei dati.
Vengono riviste le regole sull'utilizzo del BIM (Building Information Modeling), incrementando, a partire dal 10 gennaio 2025, la soglia relativa all’obbligatorietà del suo utilizzo da 1 a 2 milioni di euro.
Si definiscono nuove modalità per individuare gli indici sintetici con cui misurare l’incremento degli importi contrattuali, al fine di adeguare i contratti alle variazioni dei prezzi. Tra le novità principali, il decreto prevede una maggiore flessibilità nelle clausole di revisione prezzi, che potranno essere applicate in modo più tempestivo e trasparente per mitigare gli effetti delle fluttuazioni del mercato. Gli indici di riferimento saranno aggiornati con maggiore frequenza e basati su dati forniti da enti certificati, garantendo una migliore aderenza alle reali condizioni economiche.
Si introducono modifiche per contribuire al rispetto degli impegni del PNRR, tra cui nuovi requisiti premianti e l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, per le stazioni appaltanti di monitorare la propria efficienza decisionale, verificando il tempo medio tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto.
Sono previsti incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che si avvalgono di stazioni appaltanti qualificate anche per affidamenti al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione. Vengono introdotti requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, per prevenire stalli nel sistema.
Per quanto riguarda i consorzi, si prevede che i consorzi stabili possano avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per partecipare alle procedure di affidamento e conseguire l'attestazione di qualificazione, attraverso l'istituto dell'avvalimento. Si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e ai consorzi fra imprese artigiane l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.
Si introducono misure per favorire l’accesso delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) al mercato dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti, nella suddivisione in lotti, devono effettuare adeguate verifiche del mercato per garantire l’effettiva possibilità di partecipazione delle MPMI.
Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle MPMI. Inoltre, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20%, con MPMI, salvo deroghe per ragioni legate all'oggetto o al mercato di riferimento.
Si apportano modifiche alla disciplina dei premi e delle penali applicabili agli operatori economici per accelerazioni o ritardi nell'esecuzione dell'opera.
Il decreto prevede che le penali siano proporzionate all’entità del ritardo e che eventuali accelerazioni significative possano essere premiate con incentivi economici. Viene inoltre introdotto un sistema di monitoraggio delle tempistiche, che consentirà alle stazioni appaltanti di valutare con maggiore precisione l’efficienza operativa degli operatori economici. Questo approccio mira a garantire il rispetto dei termini contrattuali e a favorire una maggiore puntualità nella realizzazione delle opere pubbliche.
Vengono introdotte modifiche alla disciplina del partenariato pubblico privato, in particolare alla finanza di progetto, anche per dare attuazione agli impegni assunti in sede europea.
Tra le novità, la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica, l'introduzione di una fase preliminare per la presentazione delle proposte e l'obbligo, per gli enti concedenti, di garantire piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse presentate da privati, per favorire un effettivo confronto competitivo.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanerà le Linee Guida per la verifica dell'equivalenza delle tutele previste nei contratti collettivi applicabili.
Documenti correlati:
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209
Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
(GU n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45)