Concessioni balneari prorogate fino a settembre 2027, convertito il Decreto salva infrazioni

Articolo del 18/11/2024

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

La questione delle concessioni balneari trova soluzione: è stabilita un’estensione della validità delle attuali concessioni fino a settembre 2027 e l'obbligo di avviare le gare entro giugno dello stesso anno.

Queste misure sono state introdotte con il Decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131, convertito con la Legge 14 novembre 2024 n. 166, recante le misure per risolvere le procedure di infrazione e pre-infrazione aperte dall'Unione Europea nei confronti dello Stato italiano, inclusa quella relativa alle concessioni balneari.

Ecco le principali novità previste dal decreto:

  • proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico ricreative e sportive
  • È stato introdotto l’obbligo di avviare le nuove procedure di affidamento delle concessioni entro il 30 giugno 2027. In caso di "ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva", l'apertura al mercato può essere ulteriormente rinviata, ma non oltre il 31 marzo 2028.
  • la durata dellaconcessione sarà determinata tra un minimo di 5 e un massimo di 20 anni ed è pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.
  • Il decreto stabilisce i criteri di indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante, pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati, oltre a un'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato:

  • il numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
  • se l’offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Per il Governo la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare "un punto di equilibrio tra la necessita' di aprire il mercato delle concessioni balneari e l'opportunita' di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari italiani".


Documenti correlati:

  • TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131
    Testo del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 217 del 16 settembre 2024), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.» (G.U. n. 267 del 14-11-2024)
  • Consiglio dei Ministri n. 93 del 04/09/2024

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472