Pubblicato in Gazzetta (serie speciale "concorsi ed esami") il decreto del ministero della giustizia 8 aprile 2024 che ha indetto il nuovo bando per il concorso in magistratura per 400 posti.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica entro il 12 maggio 2024. Il candidato dovrà collegarsi al sito www.giustizia.it e autenticarsi tramite SPID di secondo livello, ovvero Carta di Identità Elettronica, ovvero Carta Nazionale dei Servizi.
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
In particolare la prova scritta consiste nello svolgimento di tre sintetici elaborati teorici da presentare in 8 ore e vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle date, della sede o sedi e la loro disciplina sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – del 4 giugno 2024.
Il Ministero ricorda infine che il Dlgs 28 marzo 2024 n. 44 ha elevato a quattro volte la possibilità di consegnare gli eleborati delle prove scritte, per cui il sistema accetterà anche le domande di coloro che nei precedenti concorsi abbiano già consegnato per tre volte.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 12 maggio 2024)
Concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 8 aprile 2024
(pubblicato nella G.U. n. 30 del 12 aprile 2024 – 4a serie speciale – concorsi ed esami)
Il Ministro della Giustizia
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l’istituzione del servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modificazioni;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Visto il decreto legge 23 settembre 2022, n.144 recante Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 marzo 2024
DECRETA
ART. 1
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a 400 posti di magistrato ordinario.
ART. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
ART. 3
Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni ed assunzioni, ed autenticarsi tramite SPID di secondo livello, ovvero Carta di Identità Elettronica, ovvero Carta Nazionale dei Servizi.
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l’apposito FORM, disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.
Il candidato, dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati ed effettuato il versamento del diritto di segreteria tramite PagoPA, deve inviare la domanda di partecipazione attraverso la funzionalità di invio predisposta nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal sistema. La domanda non necessita di firma autografa.
Dopo l’invio, il sistema notificherà all’indirizzo e-mail indicato dal candidato la domanda di partecipazione ed il codice identificativo, comprensivo del codice a barre; quest’ultimo dovrà essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
L’indirizzo e-mail indicato dal candidato nel FORM di domanda sarà utilizzato per le notifiche e le successive comunicazioni.
La domanda di partecipazione inviata ed il codice identificativo sono sempre disponibili nella pagina del concorso, nell’area riservata del candidato; se il sistema non ha generato il codice identificativo, la domanda non è stata inviata; di conseguenza è necessario ripetere la procedura di invio.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è inesistente. L’elenco delle domande non inviate sarà pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
ART. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
La domanda di partecipazione inviata ai sensi del presente bando, dal candidato identificatosi con SPID di secondo livello, si intende sottoscritta.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
ART. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore dalla dettatura della traccia.
Ai sensi dell’art. 7 R.D. 15 ottobre 1925 n. 1860, come modificato dall’art. 26 bis del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con legge 21 ottobre 2021, n. 147, i candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che verranno determinate nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte.
La prova orale verte su:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto commerciale e fallimentare;
g) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h) diritto comunitario;
i) diritto internazionale pubblico e privato;
l) elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m) colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ovvero con modalità telematiche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.
ART. 6
Commissione esaminatrice
La commissione del concorso per esami è nominata, almeno quindici giorni prima dell' inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, da un magistrato il quale abbia conseguito almeno la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Con il medesimo decreto sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.
Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione o di supplenti, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti, effettivi o supplenti, possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.
ART. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nelle date, nella sede o nelle sedi di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami – 4 giugno 2024, nonché sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.
ART. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
ART. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza, all’Ufficio Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti, una delle modalità indicate nel successivo articolo 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato.
ART. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a parità di merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell’esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall’articolo 6;
p) minore età anagrafica.
ART. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
ART. 12
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma 3 bis dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.
ART. 13
Termini per la presentazione dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalità e nei termini successivamente indicati nell'invito ad assumere servizio dall’ufficio competente.
ART. 14
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Ministero della Giustizia per le finalità di gestione del concorso, sono trattati presso una banca dati automatizzata e conservati anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del candidato. L’interessato gode dei diritti del Capo III del Regolamento UE n. 2016/679 e può esercitarli con le modalità previste dal Regolamento stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio Concorsi, responsabile del trattamento per il concorso.
Il form per l’invio della domanda di partecipazione è gestito dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati che provvede alla protezione dei dati per i profili di competenza.
I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni, per la durata massima di 60 giorni.
ART. 15
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma.
Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere a [email protected] specificando la procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici.
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio Concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Roma, 8 aprile 2024
Il Ministro
Carlo Nordio