Contenzioso bancario, gli ultimi orientamenti giurisprudenziali

Articolo del 15/11/2024

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Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha affrontato diverse questioni rilevanti nel contenzioso bancario, delineando orientamenti significativi in vari ambiti. 

Di questo tema ne abbiamo parlato con l'avv. Antonio Tanza in un webinar gratuito organizzato da Lexenia e presentato da Mister Lex il 15 novembre 2024 dal titolo "Il contenzioso bancario: aspetti Sostanziali e Processuali".

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Ecco le ultime pronunce rilevanti sul tema:

Clausola della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto (Cms) applicata dalla banca su un conto corrente è nulla se, nel contratto, risulta indicata solo in termini percentuali senza una specifica delle modalità di calcolo.

Tale clausola è considerata inefficace per "indeterminatezza dell’oggetto", poiché non chiarisce il metodo con cui la commissione viene calcolata, il che rappresenta una violazione degli obblighi informativi imposti alle banche dall’articolo 117 del Testo Unico Bancario (TUB).

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 5359 del 29/02/2024

Clausola dell’anatocismo

La Corte ha nuovamente escluso la possibilità per le banche di modificare unilateralmente le condizioni di capitalizzazione degli interessi (passando alla capitalizzazione trimestrale reciproca) attraverso la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e una comunicazione personalizzata al correntista, affermando al contrario l'indispensabilità di un nuovo patto scritto tra la banca e il correntista, contenente una specifica clausola anatocistica conforme alla normativa vigente.

>> Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n. 28215 del 04/11/2024

Onere della prova

A) mancata produzione del contratto di apercredito
(ripercussioni su operazioni solutorie e ripristinatorie)

Gli interessi ultralegali applicati dalla banca non devono necessariamente essere provati con la produzione del contratto di apercredito. il cliente può dimostrare di non avere debiti con la banca attraverso presunzioni, argomentazioni basate sul comportamento processuale della banca ai sensi dell’articolo 116, secondo comma del Codice di procedura civile, o, al limite, tramite il giuramento.

L’esistenza dell’apertura di credito sul conto incide sul decorso della prescrizione delle singole poste: la rimessa che senza apertura di credito avrebbe natura solutoria può diversamente risultare ripristinatoria se ripiana l’esposizione maturata nel limite dell’affidamento, operando, quindi, su di un conto passivo e non scoperto.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 5364 del 29/02/2024

Il correntista può provare che la banca applica interessi ultralegali anche senza produrre il contratto di apertura di credito. La legge consente al cliente di dimostrare l’invalidità della clausola anche tramite altre prove, come estratti conto o altre documentazioni che evidenzino la pratica contestata (quali, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili, gli estratti conto scalari) ovvero della condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova (cfr. Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763).

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 5369 del 29/02/2024

Il correntista può provare l’esistenza di un’apertura di credito sul conto anche per facta concludentia, senza dunque depositare in giudizio il documento contrattuale.

E ciò benché sia nullo il contratto bancario non stipulato in forma scritta: la nullità prevista dal Tub, infatti, è di protezione e in quanto tale rilevabile d’ufficio soltanto quando risponde all’interesse del contraente debole, com’è il cliente nei confronti della banca.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024

B) mancata produzione di tutti gli estratti conto

Nonostante l’assenza di alcuni estratti, il correntista può agire per ottenere la rettifica del saldo. La mancanza di documentazione completa non impedisce al giudice di ricostruire il dare e avere tra le parti partendo dal primo saldo disponibile.

Ai sensi dell’art. 1852 c.c. il correntista può disporre immediatamente delle somme risultanti a suo credito sul conto corrente, eventualmente anche all’esito della rettifica in suo favore, in sede giudiziale, delle risultanze del conto stesso.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 5118 del 27/02/2024

La banca può essere condannata a rimborsare l’anatocismo praticato sul conto anche se il correntista che agisce in ripetizione non produce in giudizio l’estratto di chiusura.

E ciò perché l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova per ricostruire i movimenti nel rapporto con l’istituto di credito, che invece si possono ricavare anche dai riassunti scalari; così come il giudice può valorizzare, ad esempio, le contabili riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili, disponendo una consulenza tecnica d’ufficio per rideterminare il saldo del conto sulla base dei documenti agli atti.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.6983 del 15/03/2024

C) La banca deve il rendiconto al correntista

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 4064 del 14/02/2024

D) Il cliente che contesta l'usurarietà non deve produrre in giudizio i decreti ministeriali

Il cliente che contesta l'usurarietà dei tassi bancari e chiede la restituzione delle somme versate in eccesso, non deve produrre in giudizio i decreti ministeriali.

I provvedimenti delle finanze, infatti, sono considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni di parte.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 21427 del 31/07/2024

E) L’articolo 116 Cpc consente al giudice di dare per conosciuti i dati contabili che mancano perché la banca non adempie l’ordine di esibire gli estratti del conto corrente.

L’articolo 116 Cpc consente al giudice di dare per conosciuti i dati contabili che mancano perché la banca non adempie l’ordine di esibire gli estratti del conto corrente.

Di fronte a pratiche vietate come l’anatocismo, il saldo finale deve essere rideterminato con la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data di apertura.

Ma non si tratta di una prova legale esclusiva.

E dunque all’individuazione possono contribuire altri documenti, come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili, e anche gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale dell’istituto di credito.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 9214 del 08/04/2024

Azione di accertamento negativo del credito

L’azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. puo' essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma occorre che il versamento effettuato dal correntista abbia natura solutoria. Diversamente, in caso di versamento avente natura ripristinatoria, il correntista potra' certamente agire per far dichiarare la nullita' del titolo su cui si basa l’addebito della banca, ma, in costanza del rapporto di conto corrente, non puo' agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

>> Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n. 4214 del 15/02/2024

Il cliente della banca ha diritto di agire per far accertare la nullità delle clausole, non solo per ottenere un ricalcolo del saldo del conto, depurato dalle capitalizzazioni illegittime, ma anche per recuperare somme percepite indebitamente dalla banca e ottenere la riduzione dell’importo dovuto alla cessazione del rapporto.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 5118 del 27/02/2024

Fideiussione

A) Competenza funzionale

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa è giustificata solo quando la nullità della fideiussione è rivendicata in via di azione (cioè direttamente), non quando viene sollevata come eccezione (ossia in modo incidentale).

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 13885 del 20/05/2024

B) Diritti del fideiussore

Il garante autonomo può contestare alla banca la nullità della clausola anatocistica sugli interessi di conto corrente. L'accessorietà dell'obbligazione rispetto al rapporto principale assume infatti un carattere elastico ma non viene del tutto a mancare. Se si ammettesse la soluzione contraria si finirebbe invece per consentire al creditore, per il tramite del garante, di ottenere un risultato che l'ordinamento vieta.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 10786 del 22/04/2024

Centrale dei rischi

La banca che non cancella il cliente dalla lista nera della Centrale dei rischi, dopo la transazione, è obbligata a risarcire il danno reputazionale.

Infatti, l’istituto doveva modificare la posizione in sofferenza, a posizione ristrutturata.

>> Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n. 3671 del 09/02/2024

Finanziamento: conseguenze dell’estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito (compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento), secondo le modalità stabilite dal Cicr.

La Corte Costituzionale italiana (sent. n. 263/2022), insieme alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha interpretato la direttiva 2008/48/CE in modo da garantire una maggiore tutela ai consumatori che estinguono anticipatamente un prestito

È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 206/05.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n. 14836 del 28/05/2024

Contratto finanziario: SWAP

Condannata la banca che non precisa al cliente i costi impliciti: pesa la mancata indicazione del valore di chiusura del contratto derivato, quindi, annullato lo swap non trasparente.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7368 del 19/03/2024

Mutui EURIBOR stipulati nel periodo di manipolazione accertata 2005-2008:

Rinvio alle SSUU per il contrasto palesatosi tra l’orientamento espresso dalla sezione terza (nell’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 e nella successiva sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024) e quello dell’ordinanza n. 19900 del 19/07/2024.

>> Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 19900 del 19/07/2024


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