Alla fine è stato raggiunto l’accordo tra Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense in merito alle novità sul contributo unificato previste dalla Legge di Bilancio 2025: sarà sufficiente la corresponsione di un modico acconto pari a 43 euro come misura per evitare la estinzione del processo in caso di mancato pagamento del tributo.
La misura, nella sua prima formulazione, si era guadagnata la definizione di “barriera blocca-processi”, in quanto subordinava l’accesso effettivo al diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti a un adempimento fiscale quantificabile, in base al valore della controversia, anche in diverse centinaia di euro, fino ad arrivare a 1686 euro per cause di valore superiore a 520mila euro.
Il nuovo testo è teso a semplificare le procedure di pagamento e a garantire che l’accesso alla giustizia, costituzionalmente tutelato, non venga compromesso. L’art. 307-bis c.p.c., introdotto nella fase di esame della manovra, disciplina l’estinzione del giudizio per omesso o parziale pagamento del contributo: il giudice, alla prima udienza, assegna un termine di trenta giorni per versare o integrare l’importo. Se la parte interessata non provvede, viene dichiarata l’estinzione del procedimento o, nel caso di domande accessorie (come riconvenzionali, chiamate in causa o interventi volontari), l’improcedibilità.
Il nuovo assetto normativo, in attesa dell’approvazione definitiva, è frutto di un confronto tra il dicastero della Giustizia, il CNF e le altre istituzioni forensi. Oltre a questo, è stato annunciato l’impegno del Ministero ad intervenire in futuro su ulteriori disposizioni relative al contributo unificato, già condivise con l’istituzione forense, per prevedere riduzioni percentuali degli importi dovuti in caso di comportamento conforme all’obbligo tributario.
La discussione su queste misure richiama precedenti valutazioni della Corte Costituzionale, come nella sentenza n. 8/1993, in cui non si riteneva ostativo alla difesa in giudizio l’eventuale mancato pagamento di imposte di bollo. Restano tuttavia aperte questioni sulla compatibilità della nuova disciplina con l’art. 24 della Costituzione, in quanto l’accesso alla giurisdizione rimane oggetto di attenzione da parte degli operatori del settore e degli osservatori istituzionali.
La nuova soluzione dell’acconto di 43 euro e la riformulazione delle condizioni per l’estinzione del processo sono ora affidate al vaglio dell’Aula, mentre l’Organismo congressuale forense e l’Aiga hanno espresso posizioni critiche.
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