Contributo unificato e improcedibilità, i chiarimenti del Ministero della Giustizia

Articolo del 01/04/2025

Con una nota del 21 marzo 2025, la Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha chiarito l’applicazione del nuovo art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, sull’omesso pagamento del contributo unificato.

La disposizione è chiara: nessuna iscrizione a ruolo è possibile senza il pagamento del contributo unificato nella misura minima di 43 euro, salvo esenzioni previste per legge. In caso di mancato o insufficiente pagamento, la cancelleria deve rifiutare l'iscrizione e non è prevista alcuna sospensione o regolarizzazione successiva.

Verifica manuale del pagamento

La verifica dell’avvenuto pagamento e dell'importo corretto spetta manualmente al cancelliere. Solo in presenza della ricevuta e della correttezza dell'importo, la causa viene iscritta a ruolo.

Posizione del convenuto

Il Ministero distingue due ipotesi:

  • Se il convenuto si costituisce dopo l'attore e propone domande riconvenzionali o interventi autonomi, deve versare un contributo autonomo. In caso contrario, l'atto è comunque accettato e si procede a riscossione coattiva.

  • Se il convenuto si costituisce per primo, deve versare il contributo minimo. In mancanza, la causa non può essere iscritta.

Applicazione generalizzata

La norma si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado e fase, incluse le esecuzioni mobiliari, immobiliari, per consegna e rilascio, e i procedimenti cautelari e i reclami. Per le esecuzioni, il pagamento è richiesto al momento dell’iscrizione a ruolo, non più al deposito dell'istanza di vendita o assegnazione.

Cittadinanza italiana: contributo per ciascun ricorrente

Nei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana con ricorso cumulativo, ogni singolo ricorrente è tenuto al versamento del contributo minimo. Il mancato pagamento da parte anche di un solo ricorrente blocca l’intero procedimento.

Nessuna sanatoria

Il pagamento del contributo costituisce un requisito indefettibile per l’instaurazione del processo: non è ammessa alcuna regolarizzazione successiva.

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE  

Alla sig.ra Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello  
Ai sigg. Presidenti dei tribunali
Al Dipartimento per l’innovazione tecnologica 
Al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione generale del personale e della formazione

Ufficio IV UNEP  

Al Consiglio Nazionale Forense  

e, p.c., 

 Al Capo di Gabinetto

Al Capo dell’Ispettorato

Al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Oggetto: nuove disposizioni sull’omesso pagamento del contributo unificato, art. 14, comma  3.1, d.P.R. n. 115/2002 

Con la circolare n. prot. DAG 265462.U del 30.12.2024 questa Direzione generale ha fornito le prime necessarie indicazioni operative in merito alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in tema di omesso pagamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione della causa a ruolo.

In quella sede è stato precisato che, a mente del nuovo comma 3.1, inserito all’art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 dall’art. 1, comma 812, lettera a), n. 2, legge n. 207/2024, non si potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nel caso in cui non sia pagato il contributo unificato di euro 43,00 o il minore importo stabilito per legge, fatte salve le ipotesi di esenzione.

Sono successivamente pervenuti diversi quesiti da parte degli uffici giudiziari volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione della nuova disposizione.

La novità della questione, la sua rilevanza in ambito nazionale e la necessità di fornire agli uffici indicazioni uniformi, rendono quindi opportuni i seguenti chiarimenti, condivisi dall’Ufficio legislativo con nota prot. n.1964.U del 26.02.2025, trasmessa a questa Direzione generale dal Gabinetto del Ministro in data 17.03.2025 (prot. GAB n. 10966.U).   

§ 1. Omesso pagamento del contributo unificato o pagamento per importo inferiore a quello previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002 o a quello dovuto per legge

L’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 prevede testualmente che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge” e non lascia alcun margine per ipotizzare che il mancato pagamento possa determinare una sospensione dell’iscrizione a ruolo, tanto più che non è previsto dalla legge alcun termine entro cui dovrebbe essere regolarizzato il pagamento omesso o effettuato per un importo inferiore a quello stabilito dalla norma in esame. 

A tale proposito, preme segnalare che nel Dossier redatto dal Servizio Studi del Senato e della Camera dei deputati si legge che “L’articolo 1, comma 812, come introdotto alla Camera, sostituisce integralmente l’originaria previsione contenuta nell’art. 105 del disegno di legge di bilancio, recando disposizioni volte ad innovare la disciplina relativa al versamento del contributo unificato nei procedimenti civili…la norma modifica alcuni aspetti relativi alle modalità ed alle conseguenze discendenti dall’omesso pagamento del predetto tributo. (…) La disposizione in esame interviene, innanzitutto, sull’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativo all’obbligo di pagamento del contributo unificato…viene aggiunto il comma 3.1., il quale regola i casi di non iscrizione a ruolo, nei procedimenti civili, della causa, in seguito all’omesso pagamento del contributo unificato. In particolare, la non iscrizione, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti per legge, si verifica allorquando non viene versato l’importo pari ad euro 43 prescritto dall’art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge”.

 Lo stesso Dipartimento per l’innovazione tecnologica (rif. prot. DDSC 24/12/2024 n.9458.U), in una nota indirizzata anche al Dipartimento per gli affari di giustizia in vista dell’approvazione del d.d.l. Bilancio di previsione dello Stato 2025, ha precisato che “attualmente tutti i depositi telematici – ormai da tempo obbligatori ex lege – degli atti introduttivi da parte dei difensori, non prevedono ancora una forma di c.d.“accettazione automatica” da parte dei sistemi medesimi. Sicché è sempre il cancelliere che è chiamato ad accettare manualmente il deposito telematico effettuato tramite PEC dal difensore e, successivamente, a curare l’iscrizione della causa sul ruolo generale, con la generazione automatica del relativo numero di iscrizione; con il risultato che, una volta verificato l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nella misura minima prevista dal d.d.l. in esame, sarà compito del medesimo cancelliere valutare di non procedere alla iscrizione della causa sul ruolo generale, così di fatto impedendone la futura trattazione come voluto dalla norma (…), senza che operi alcun automatismo nei sistemi informatici”. 

 Da quanto appena esposto discende che, tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l’importo minimo previsto dall’articolo 13, co. 1, lett.

a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell’atto introduttivo e non procedere all’iscrizione a ruolo della causa civile. 

Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell’iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento. 

La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude naturalmente l’avvio di azioni di recupero.

§ 2. Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte  convenuta ai sensi dell’art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115 del 2002

Nei casi in cui la causa risulti già iscritta a ruolo, non trova applicazione la previsione di cui all’art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002. 

Ne discende che, qualora il convenuto, per la sua costituzione in giudizio, anche nel caso di impugnazione proposta in via incidentale, sia tenuto al versamento di un autonomo contributo unificato per aver modificato la domanda, proposto domanda riconvenzionale o chiamata in causa del terzo, oppure svolto intervento autonomo (art. 14, comma 3, seconda parte d.P.R. n. 115 del 2002), la cancelleria, in caso di versamento omesso o insufficiente del contributo unificato, dovrà comunque accettare il deposito dell’atto di costituzione ed avviare la riscossione per l’importo non versato, ai sensi dell’art.248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Solo nel caso in cui la parte che si costituisce per prima in giudizio sia il convenuto diligente (art.14, comma 1, del d.P.R. n.115/2002), l’onere del pagamento del contributo unificato ricadrà su di lui, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa nel caso di mancato versamento dell’importo minimo previsto dall’art. 13, comma 1, lett.a) d.P.R. 115/2002 o del minor contributo previsto per legge.

§ 3. Ambito di applicazione 

L’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado di giudizio, compreso il reclamo e la fase cautelare, non operando la norma distinzioni di sorta; si applica, dunque, anche alle procedure esecutive.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 518, comma 6, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.164/2024, l'ufficiale giudiziario, compiute le operazioni, consegna senza ritardo il processo verbale di pignoramento, il titolo esecutivo ed il precetto al creditore procedente e spetta a quest’ultimo attivarsi presso la cancelleria del tribunale competente per l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (“Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione”).

Analoga disposizione si rinviene nell’art. 557, comma 2, c.p.c. per il pignoramento immobiliare.

Pertanto, il pagamento del contributo unificato dovrà essere assolto dal creditore pignorante al momento dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, pena la mancata iscrizione a ruolo della causa ai sensi dell’articolo 14, comma 3.1 cit., indipendente dal momento in cui il creditore farà istanza per l’assegnazione o la vendita. 

Deve pertanto ritenersi superata, in ragione dell’attuale quadro normativo, ogni diversa precedente indicazione operativa fornita agli uffici con la circolare n. prot. DAG 36550.U del 3.03.2015, nella parte in cui precisava che “…nelle procedure esecutive, il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente, così come indicato dall’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.

Analoghe considerazioni possono compiersi anche per le procedure esecutive per consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c.

 Al riguardo, la Direzione generale della giustizia civile, con nota prot. DAG 73690.U dell’11.04.2018, ha già avuto modo di precisare che “la procedura esecutiva per consegna e rilascio ha inizio «con la  notifica dell’avviso con il quale l 'ufficiale giudiziario comunica, almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l 'ora in cui procederà » (art. 608, comma l, c.p.c.), l'onere del versamento del contributo unificato non può che ricadere su colui che ha dato inizio alla procedura ("parte istante"), anche in considerazione del principio fissato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1 15 del 2002, in base al quale "ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede... ".

Pertanto, visto l’art.14, comma 3.1, del d.P.R. 115/2002, nei procedimenti di consegna o rilascio di cui agli artt. 608 e ss. c.p.c. la cancelleria potrà procedere all’iscrizione a ruolo della causa solo quando, tra la documentazione depositata, vi sia anche la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.

Nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana, nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta con un unico ricorso da più ricorrenti, il contributo minimo di euro 43 di cui all’articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, come richiamato dall’art. 14, comma 3.1, cit., dovrà essere corrisposto da ciascuna parte. Pertanto, la causa potrà essere iscritta a ruolo solo se tutti i ricorrenti abbiano pagato l’importo minimo di 43 euro.

Tale interpretazione deve ritenersi conforme alla previsione introdotta dalla legge di bilancio n. 207/2024 che ha previsto, all’art.13, comma 1-sexies, del d.P.R. n. 115/2002, che sia pagato un contributo unificato determinato in misura fissa che deve essere versato da ciascun ricorrente, anche a fronte di un unico ricorso introduttivo.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

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