Contributo unificato e improcedibilità, i dubbi della Cassazione

Articolo del 15/01/2025

Secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 812) il pagamento del contributo unificato (quantomeno nella soglia minima di euro 43) è una condizione essenziale per procedere con l’iscrizione a ruolo.

La Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, ha inviato l'8 gennaio 2025 una nota al Ministero della Giustizia per chiarire le modalità applicative delle nuove norme, che sono operative dal 10 gennaio 2025.

Ecco i tre quesiti formulati:

  1. Sospensione o rifiuto dell’iscrizione. Si chiede se l’espressione “la causa non può essere iscritta a ruolo” implichi un rifiuto immediato da parte della cancelleria in caso di mancato pagamento, oppure se l’iscrizione debba essere considerata sospesa fino al versamento dell’importo dovuto.

  2. Termine per regolarizzare il pagamento. Nel caso in cui si opti per la sospensione dell’iscrizione, la Cassazione domanda se sia possibile fissare un termine entro cui l’avvocato deve provvedere al pagamento. Questa esigenza è particolarmente rilevante, considerando che il deposito dell’atto si perfeziona solo con l’accettazione dello stesso e che vi sono termini di legge stringenti per la produzione di atti e documenti (artt. 369 e 372 c.p.c.).

  3. Strumenti informatici di verifica. Si evidenzia la mancanza di strumenti informatici adeguati per verificare automaticamente, al momento dell’accettazione del ricorso, l’avvenuto pagamento del contributo unificato. La Cassazione sottolinea che tale carenza potrebbe complicare la gestione amministrativa dei procedimenti.

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Al Ministro della giustizia per il tramite del Capo di Gabinetto

Al Capo del Dipartimento Affari di giustizia

Al Capo del quinto Dipartimento per la transizione digitale

OGGETTO: legge di bilancio 2025 — disposizioni in materia di contributo unificato e di importi spettanti alla cassazione previdenziale dei cancellieri — Nota informativa della Direzione generale degli affari interni — Dipartimento per gli affari di giustizia (prot. 30 dicembre 2024 n. 5462.U) - quesiti.

Con riferimento alla nota in oggetto, concernente gli assetti organizzativi connessi alle modifiche apportate all'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 812 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con l'introduzione del comma 3.1. (secondo cui: "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma l, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge"), si evidenzia la necessità di ricevere da codesto Ministero alcuni chiarimenti sulle modalità applicative della norma per quel che attiene ai servizi di cancelleria, ferma restando la competenza giurisdizionale in ordine all'interpretazione della norma in esame.

Si formulano, in particolare, i seguenti quesiti: «se l'enunciato "la causa non può essere iscritta a ruolo ", ove non venga corrisposto il contributo unificato anche nel minor importo, stia a significare che il riscontro del mancato pagamento consenta di mantenere sospesa l'iscrizione stessa sino ad avvenuto pagamento oppure comporti il rifiuto, da parte della cancelleria, dell 'iscrizione della causa (nel giudizio di legittimità: del ricorso)»;

«nella prima ipotesi (sospensione dell 'iscrizione), se sia possibile configurare un termine entro il quale I 'avvocato debba comunque provvedere a dare riscontro del pagamento del contributo unificato, tenuto conto, per un verso, che il deposito dell'atto si ha solo in caso di accettazione dell'atto/ricorso (art. 13 d.m. n. 44/2011, come modificato dal d.m. n. 217/2023, e art. 17 specifiche tecniche) e, per altro verso, dei termini di legge per la produzione, in sede di legittimità, di atti e documenti di cui agli artt. 369 e 372 c.p. c. »;

«come debba procedere la cancelleria in attuale assenza di idonea applicazione informatica che consenta di intercettare direttamente, al momento dell'accettazione del ricorso, il deposito della distinta di avvenuto pagamento del contributo unificato anche là dove non prodotta dall 'avvocato sotto corretta nomenclatura identificativa».

Si confida nel consueto spirito di collaborazione nell'interesse del servizio giustizia.

Roma, 08 GEN

La Prima Presidente

Margherita Cassano

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