Non paghi il contributo unificato? Il processo si estingue!

Articolo di Riccardo Bianchini del 25/10/2024

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Durante la lettura della Legge di Bilancio 2025, all'esame della Camera dei deputati, ci siamo imbattuti in una nuova ipotesi di estinzione del processo per il mancato pagamento totale o parziale del contributo unificato.

L'art. 105 della manovra introduce un nuovo articolo nel codice di procedura civile:

Art. 307-bis. Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato

"Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Alla prima udienza il giudice, verificato l'omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata un termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo e rinvia l'udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio.

In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti cautelari e possessori. Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo."

L'estinzione del processo non avviene immediatamente. Infatti, il giudice assegna alla parte un termine di trenta giorni per sanare il mancato pagamento, offrendo quindi un'opportunità per regolarizzare la propria posizione e proseguire il giudizio.

Tuttavia, se il pagamento non viene effettuato entro il termine assegnato, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento. Questa norma prevede anche delle disposizioni specifiche per le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e gli interventi volontari, per cui, in caso di mancato pagamento, si dichiara l'improcedibilità della relativa domanda.

L'intento di questa norma è evidente: incentivare il pagamento tempestivo del contributo unificato e ridurre il carico sui tribunali, estinguendo i procedimenti in cui le parti non adempiono agli obblighi economici previsti.

Tuttavia, ciò solleva alcuni dubbi sulla compatibilità costituzionale di tale disposizione, in particolare con l'art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Impedire l'accesso alla giustizia per chi non è in grado di sostenere il pagamento del contributo unificato potrebbe costituire una violazione di questo diritto fondamentale.

La Corte Costituzionale si è già espressa in passato su questioni simili. Nella sentenza n. 8 del 1993, la Consulta aveva respinto una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24, affermando che "il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non è ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte".

Sarà interessante vedere come questa norma verrà applicata e quale sarà il giudizio della Corte Costituzionale se verrà nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla sua legittimità.


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