Criptofonini, acquisizione di chat all’estero: i chiarimenti delle Sezioni Unite

Articolo del 20/06/2024

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Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con le sentenze n. 23755 e n. 23756, forniscono alcuni chiarimenti in merito all’acquisizione e l’utilizzo di chat criptate acquisite all’estero attraverso ordine d’indagine europeo. 

La vicenda riguarda un’indagine delle forze dell’ordine belghe, olandesi e francesi che erano riuscite a decifrare le conversazioni di un’associazione del narcotraffico scambiate con criptofonini anti-intercettazione di Sky Ecc.

Di seguito, i punti salienti delle precisazioni fornite:

Cassazione, sez. Unite Penali, Sentenza n. 23755 dep. 14/06/2024:

  • a) Il trasferimento all'Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dall'Autorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, rientra nell'acquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod. proc. pen. e, in quanto tale, rispetta l'art. 6 della Direttiva 2014/41/UE.

  • b) Tale trasferimento non necessita di una verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale.

  • c) L'utilizzabilità degli esiti investigativi di cui sopra è soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine, che deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo. 

Cassazione, sez. Unite Penali, Sentenza n. 23756 dep. 14/06/2024:

  • a) L'acquisizione, mediante ordine europeo d'indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un'autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integra l'ipotesi disciplinata dall'art. 270 cod. proc. pen.

  • b) Per l'emissione dell'ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento non occorre la preventiva autorizzazione del giudice.

  • c) L’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui sopra è soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine, che deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo.

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