Processo Civile, i nuovi criteri di redazione degli atti

Articolo di Giuseppe Buffone del 04/09/2023

Con Dm 7 agosto 2023 n. 110 il Ministero della giustizia ha stabilito i nuovi criteri di redazione degli atti del processo civile, definendone la strutturazione, i limiti dimensionali e le tecniche redazionali.

Il giudice Giuseppe Buffone ci illustra le novità attraverso alcuni schemi.

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I nuovi criteri di redazione degli atti del processo civile

di Giuseppe Buffone 

***

Decreto del Ministero della giustizia 7 agosto 2023 n. 110 
Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

(Gazz. Uff. 11 agosto 2023, n. 187)

Entrata in vigore: 26 agosto 2023

Applicabilità: procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023

 

DM Atti Giudiziari

a chi si applica?

Il decreto si applica agli atti del
PROCESSO CIVILE.

Le disposizioni sui limiti dimensionali degli atti valgono solo per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

 

I criteri riguardano gli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero. Si applicano a:

  1. Atti di citazione
  2. Ricorsi
  3. Comparse di risposta
  4. Memorie difensive
  5. Controricorsi
  6. Atti di intervento
  7. Altri atti del processo, in quanto compatibili

 

Strutturazione dell’atto

Intestazione

Indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto

 

Parti

Indicazione delle parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge

 

PAROLE CHIAVE: [….]

(nel numero massimo di venti: individuano l'oggetto del giudizio.

n.b. nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica)

 

Fatto

esposizione distinta e specifica

puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale

 

Diritto

esposizione distinta e specifica

esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

 

Conclusioni

con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

 

Prove

indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale

 

Valore della controversia

Richiesta di distrazione delle spese

Indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

 

 

Criteri di redazione

LIMITI DIMENSIONALI

(nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi)

80.000 caratteri

(40 PAGINE)

  1. atto di citazione e ricorso
  2. comparsa di risposta, memoria difensiva
  3. atti di intervento e chiamata terzi,
  4. comparse e note conclusionali,
  5. agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione

 

  

50.000 caratteri

(26 PAGINE)

  1. repliche
  2. tutti gli altri atti del giudizio

 

  

10.000 caratteri

(5 PAGINE)

note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza.

 

SONO ESCLUSI, ai fini del calcolo dei LIMITI

a) Intestazione dell’atto, nomi delle parti, parole chiave, conclusioni, mezzi di prova

 

b) indice e sintesi dell’atto

 

c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge

 

d) la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;

 

e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni

 

f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note

 

 

TECNICHE REDAZIONALI

CARATTERE

Dimensione: 12

Interlinea

1,5

Margini

orizzontali e verticali di 2,5 centimetri

Note

NON sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonché dei riferimenti dottrinari.

 

DEROGHE ai LIMITI DIMENSIONALI

QUESTIONI COMPLESSE

La controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti

motivazione

In questo caso il difensore deve esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti

 
indice

In questo caso, il difensore, dopo l'intestazione, inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

 

 

Provvedimenti dei giudici

Si applicano gli stessi criteri previsti per gli atti, in quanto compatibili
Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.
I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.

 

 

Formazione
Osservatorio permanente

Art. 9. Formazione

 

1. Delle disposizioni del presente decreto si tiene conto nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

2. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con la Scuola superiore dell'avvocatura, favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura.

3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti.

Art. 10. Istituzione di un osservatorio permanente

 

1. E' istituito un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal presente decreto al rispetto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di raccogliere elementi di valutazione ai fini dell'aggiornamento del presente decreto con cadenza almeno biennale.

2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Tra i componenti, nominati dal Ministro, sono inclusi esperti nella linguistica giudiziaria e avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

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