A Catania è stato adottato un nuovo protocollo che chiarisce i criteri e le modalità di nomina del curatore speciale del minore, delineandone poteri, obblighi e ambiti di intervento.
Si tratta di una figura regolata dall'art. 78 c.p.c., ai sensi del quale:
"Se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace un curatore speciale con il compito di rappresentarlo o assisterlo, finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante".
Il documento, risultato della collaborazione tra la Corte d'Appello, il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati, illustra il quadro normativo completo per garantire il rispetto dei diritti dei minori e un'adeguata rappresentanza nei procedimenti civili e penali.
Ambito di applicazione e funzioni del curatore speciale
Il protocollo è indirizzato agli avvocati nominati curatori speciali e a coloro che al termine di procedimenti civili, ai sensi dell’art. 473-bis c.p.c., ( rubricato, Nomina del tutore o del curatore del minore), vengono designati curatori del minore in presenza di domande ex art. 330 e 333 c.c., quando siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 473-bis. comma 7 c.p.c.
Il curatore speciale, è tenuto alla rappresentanza di un soggetto incapace di agire che si trovi in una situazione di conflitto con il suo rappresentante. Il potere di rappresentanza processuale del minore che compete al curatore speciale, si sostanzia:
nel costituirsi in giudizio;
nel prendere posizione sulle richieste dei genitori, del CTU nominato dal giudice e dei Servizi Sociali;
nel formulare le proprie domande e avanzare istanze istruttorie sulle domande in cui è rilevabile un interesse del minore.
Le modifiche della Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia ha apportato talune modifiche agli artt., 78 e 80 cod. proc. civ. prevedendo che il Giudice debba obbligatoriamente provvedere alla nomina, a pena di nullità degli atti del procedimento e anche d'ufficio:
1) nei procedimenti aventi ad oggetto la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambe i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
2) in caso di provvedimento confermativo dell'allontanamento familiare ex art. 403 cod. civ., o di affidamento eterofamiliare;
3) nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore o nella ipotesi in cui dai fatti emersi nel procedimento, risulti una situazione di pregiudizio per il minore, tale da impedire l'adeguata rappresentanza processuale da parte di ambedue i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore, che abbia compiuto gli anni quattordici.
La nomina del curatore è, invece, facoltativa (e verrà emessa con provvedimento succintamente motivato), quando il Giudice ritenga che i genitori, per gravi ragioni ma solo temporaneamente, non siano adeguati a rappresentare gli interessi del minore.
Natura e indipendenza del curatore speciale
Ricordiamo che il curatore speciale del minore non è un ausiliario del giudice ma una parte processuale con specifici poteri di rappresentanza, in quanto può:
interloquire con il Pubblico Ministero;
chiedere la nomina di un CTU;
esercitare poteri di rappresentanza sostanziale, ricoprendo funzioni genitoriali per le ipotesi in cui ai genitori sono state impartite limitazioni nell'esercizio della relativa responsabilità.
Al fine di garantire la competenza, la professionalità, la preparazione e la continuità nell'assistenza, l'Ordine degli avvocati di Catania ha istituito un registro dedicato che raccoglie i nominativi degli avvocati disponibili a svolgere l'incarico, i quali saranno tenuti ad agire esclusivamente nell'interesse del minore, nel rispetto dei principi della nostra Costituzione, delle norme nazionali e delle Convenzioni internazionali.
Doveri e incompatibilità del curatore
Il curatore speciale ed il curatore del minore non dovranno essere coinvolti in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un appartenente allo stesso nucleo familiare e sono tenuti al rispetto del Codice deontologico forense, in particolare ai principi di cui agli articoli 9, 14, 15, 19 e 56.
Inoltre, nel rispetto dell'art. 18, secondo comma, del richiamato, il curatore speciale garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare, con ogni mezzo, le informazioni relative al procedimento.
Ascolto del minore e revoca del curatore speciale
Il curatore è tenuto all'ascolto del minore, ai sensi dell'art. 315 bis, terzo comma, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 473 bis. 4, cod. proc. civ., e delle indicazioni fornite dalle Linee giuda del Consiglio d'Europa e delle raccomandazioni del CNF.
Mentre nei primi due commi dell'art. 473 bis 8 c.p.c., il curatore speciale è soggetto chiamato a rappresentare il minore nel caso di conflitto di interessi con i genitori oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, il curatore indicato al terzo comma del richiamato articolo, ha natura sostanziale, nel senso che agisce fuori dal processo, per situazioni specifiche e su mandato del giudice che gli attribuisce specifici poteri per il caso di volta in volta individuato.
Revoca del curatore speciale
La revoca del curatore speciale può essere richiesta dalle parti processuali con istanza motivata, in caso di:
gravi inadempienze del curatore;
assenza o cessazione dei presupposti che avevano giustificato la nomina.