Decreto carceri, il testo coordinato del decreto-legge

Articolo del 12/08/2024

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Pubblicato in Gazzetta il testo del Decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, coordinato con la Legge di conversione 8 agosto 2024 n. 112, che introduce misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia (c.d. “decreto carceri”).

Di seguito le principali novità.

Tossicodipendenti e minori: dal carcere alla comunità

Il Decreto facilita il trasferimento dalla detenzione dell'istituto penitenziario alla comunità di accoglienza da parte di minori e tossicodipendenti. Per il Ministro Nordio si tratta di “un passo molto importante, ci porta molto avanti nel reinserimento sociale ed è un rimedio al sovraffollamento carcerario".

Patto col detenuto: più semplice la liberazione anticipata

Si prevedono misure per rendere più semplice la liberazione anticipata. Ci sarà un “patto con il detenuto” per metterlo subito al corrente dei suoi diritti e degli sconti che potrebbe ottenere se si comporta bene in carcere.

Tribunale per le famiglie rinviato di un anno

Il decreto differisce il termine per l’entrata in vigore del tribunale per le famiglie, al fine di permettere l’adozione degli interventi necessari per l’effettiva operatività del medesimo, venendo incontro alle richieste di magistratura e avvocatura che lamentavano la mancanza di un'adeguata copertura finanziaria.

Introdotto il c.d. peculato per distrazione

Il provvedimento inserisce nel codice penale l'arti. 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). Tale nuova fattispecie di reato ha lo scopo di chiarire definitivamente la punibilità delle condotte di peculato per distrazione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio;

Reinserimento dei detenuti nella società

In materia di reinserimento dei detenuti nella società, si prevede che il pubblico ministero indichi espressamente nell’ordine di esecuzione della pena da espiare, tutte le detrazioni previste dalle norme sulla liberazione anticipata (articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354), al fine di rendere immediatamente percepibile al destinatario il termine finale della pena in caso di ottenimento di tutte le detrazioni o la pena che sarebbe invece da espiare senza le detrazioni. Nello stesso ordine di esecuzione deve essere dato avviso al condannato che le detrazioni non saranno concesse in caso di mancata partecipazione all’opera di rieducazione. A differenza di quanto avviene oggi, all’ufficio del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento di esecuzione non sarà data comunicazione dell’avvenuta concessione del beneficio di liberazione anticipata, bensì della mancata concessione di tale beneficio o la sua revoca.
Qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro autonomo o dipendente, si prevede la possibilità per il condannato di essere ammesso, in sostituzione, ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione.

Collooqui telefonici

Introdotte disposizioni volte a incrementare il numero dei colloqui telefonici settimanali e mensili delle persone detenute.

Liberazione anticipata

Inoltre, si introduce l’obbligo, per il magistrato di sorveglianza, di accertare d’ufficio la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della concessione del beneficio in caso di presentazione di istanze d’accesso alle misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione domiciliare) o ad altri benefici analoghi o nei novanta giorni antecedenti il termine per l’espiazione della pena, computando le detrazioni previste. Di conseguenza, la possibilità per il condannato di presentare istanza di concessione della liberazione anticipata viene ammessa, in via residuale, in presenza di uno specifico interesse che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima.

Avocazione delle indagini preliminari,

Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nei casi di mancato coordinamento degli uffici del PM, potrà avoccare le indagini preliminari.
Introdotte disposizioni in materia di misure di sicurezza da eseguirsi presso strutture sanitarie (REMS) alla luce delle disposizioni di legge intervenute tra il 2011 e il 2014 che hanno abolito i manicomi giudiziari e le case di cura e di custodia.
Previste nuove disposizioni concernenti le squadre investigative comuni, costituite con due o più Stati membri per svolgere indagini penali in uno o più degli Stati che costituiscono la squadra, prevedendo un obbligo di informazione al procuratore nazionale antimafia, il parere del procuratore generale presso la corte d'appello e l'intesa con l'ufficio del p.m. che procede a indagini collegate.

Assunzione di nuovo personale

Le norme introdotte mirano anche a rafforzare la sicurezza, l’operatività e l’efficienza degli istituti penitenziari mediante l’assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria, nella misura di 500 unità nel 2025 e 500 unità nel 2026.
Si incrementa altresì la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario, autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali e a procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.
Sarà inoltre il riconoscimento di una indennità annua lorda, aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari presso adulti e presso gli istituti penali per i minorenni.
Si prevede che i medici in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale operanti all'interno degli istituti penitenziari, fermo restando il servizio minimo di assistenza negli istituti penitenziari definito dagli accordi collettivi nazionali, possono svolgere, fino al completamento delle 38 ore settimanali, altro incarico orario nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.
Infine viene autorizzato lo scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per funzionari e ispettori di polizia penitenziaria.


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