Pubblicato in Gazzetta il testo coordinato del "Decreto Cutro" in materia di flussi dei lavoratori stranieri e contrasto all’immigrazione irregolari (Decreto-legge 10 marzo 2023 n. 20 convertito con la legge 5 maggio 2023, n. 50).
Quote massime e nulla osta al lavoro
Per il triennio 2023-2025, il Decreto stabilisce che le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, stagionale e autonomo saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea vengono modificate, introducendo il principio che il nulla osta consenta lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale.
Permessi di soggiorno e minori stranieri non accompagnati
Il Decreto prevede inoltre il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione, e modifica la durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, autonomo e per ricongiungimento familiare, estendendo la massima durata possibile del rinnovo a tre anni. Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, il Decreto interviene sulla durata massima del permesso di soggiorno e sulla conversione dello stesso.
Nuove disposizioni penali
Il comma 1, lett. a) dell'articolo 8 interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'art. 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione giuridica dello straniero (D. Lgs. 286/1998), innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva.
Inoltre, il comma 1, lettera b) introduce nel testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-bis, volto a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere, in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione, una delle condotte descritte dal comma 1 del nuovo articolo.
Il nuovo articolo 12-bis prevede diverse sanzioni a seconda delle conseguenze non volute causate dalle condotte illecite, come la morte di una o più persone o lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Le pene variano da 10 a 30 anni di reclusione, a seconda della gravità delle conseguenze.
Il comma 3 dell'art. 12-bis disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo un aumento della pena fino ad un terzo in presenza di determinate condizioni, come il coinvolgimento di cinque o più persone, il concorso di tre o più persone nel reato o la disponibilità di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto.
Misure specifiche e modifiche al sistema di accoglienza
Inoltre, sono state introdotte misure specifiche per i lavoratori del settore agricolo e il contrasto alle agromafie, oltre a disposizioni in materia di accoglienza e di potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera. L'articolo 5-ter modifica il sistema di accoglienza, escludendo i richiedenti asilo dai servizi della rete territoriale, con alcune eccezioni per i corridoi umanitari, il programma di reinsediamento e le evacuazioni umanitarie. Infine, l'articolo 5-quater introduce la possibilità di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza in caso di violazioni gravi e ripetute delle regole della struttura di accoglienza o di comportamenti violenti.
Commissari straordinari e postazione medicalizzata
L'articolo 6 prevede la nomina di commissari straordinari per la gestione dei centri per migranti in caso di inadempienze contrattuali. L'articolo 6-bis stabilisce l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, mentre l'articolo 6-ter espunge alcuni servizi, tra cui l'assistenza psicologica e i corsi di lingua italiana, dalle prestazioni obbligatorie nelle strutture di prima accoglienza.
Modifiche alla protezione speciale e procedure accelerate
L'articolo 7 modifica la normativa sulla protezione speciale, introducendo ulteriori previsioni, tra cui l'impossibilità di convertire alcuni tipi di permessi di soggiorno e la modifica delle condizioni di salute che impediscono l'espulsione. L'articolo 7-bis introduce disposizioni relative alle procedure accelerate alla frontiera per il riconoscimento della protezione internazionale e amplia le ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo.
Esame delle domande di protezione internazionale e udienze a distanza
L'articolo 7-ter interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, prevedendo l'acquisizione di informazioni dal questore in caso di mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione. L'articolo 7-quater stabilisce la possibilità per i richiedenti asilo di partecipare a distanza alle udienze di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento.
Procedura semplificata ed espulsioni
L'articolo 7-quinquies introduce una procedura semplificata per la decisione dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 in materia di riconoscimento della protezione internazionale, mentre l'articolo 9 apporta modifiche in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale.
Il Decreto coordinato: