In tema di protezione internazionale, la garanzia finanziaria alternativa al trattenimento prevista dal decreto Cutro (D.L. 20/2023) è compatibile con il diritto dell’Unione europea?
Questa è la domanda al centro del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sollevato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione, che mette in discussione un punto nevralgico della protezione internazionale in Italia.
La questione nasce in seguito alla valutazione di due ordinanze interlocutorie (n. 3562 e n. 3563) legate a ricorsi in tema di immigrazione, proposti dal Ministero dell’interno contro i decreti del Tribunale di Catania. Questi ultimi riguardavano il trattenimento alla frontiera ai sensi dell'art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, ponendo l'accento sulla necessità di esaminare la conformità della normativa italiana con gli standard europei.
In particolare, la Cassazione chiede se sia in contrasto con il diritto dell'UE la previsione di una "garanzia finanziaria" a importo fisso di euro 4.938,00 per l'anno 2023, senza permettere adeguamenti basati sulla situazione personale del richiedente o la possibilità di intervento di terzi a sostegno del richiedente, limitando così potenzialmente l'accesso alla misura alternativa al trattenimento.
Questo il testo della questione pregiudiziale:
“se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.