Pubblicato in Gazzetta il il testo decreto-legge 5 ottobre 2023 n. 133, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2023, n. 176, che introduce misure urgenti riguardanti l'immigrazione e la protezione internazionale. Il decreto mira inoltre a supportare le politiche di sicurezza e a migliorare la funzionalità del Ministero dell’interno.
Si tratta del terzo provvedimento in materia che segue il c.d. Decreto Cutro e le nuove misure sui Centri di permanenza per i rimpatri (C.p.r.).
Una delle novità del decreto riguarda la procedura speciale per la richiesta di protezione internazionale “reiterata”, ovvero una domanda successiva rispetto a una già presentata e rigettata. Questa particolare domanda viene spesso presentata nella fase di "concreta" esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'allontanamento dal nostro Paese, la cosiddetta “domanda sulla scaletta dell’aereo”. Con le nuove disposizioni, il Questore, dopo aver consultato il Presidente della Commissione territoriale, sarà l’autorità competente per l'esame. Importante sottolineare che la presentazione di questa domanda non interromperà la procedura di allontanamento, a meno che non emergano nuovi elementi rilevanti.
Il provvedimento prevede altresì il divieto di ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva:
In tema di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, viene rafforzato il ruolo del Ministro dell'Interno e del prefetto nelle decisioni di espulsione, soprattutto per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La novità rilevante è l'introduzione di procedure più stringenti e un minor tempo per il deposito dei ricorsi contro tali provvedimenti.
Sul fronte del riconoscimento della protezione internazionale, vengono introdotte alcune modifiche. Se un richiedente si allontana ingiustificatamente dalle strutture di accoglienza, l'esame della sua domanda verrà sospeso. Questa domanda potrà essere riaperta solo una volta e entro 12 mesi. La sospensione della possibilità di espulsione viene ridotta da 12 a 9 mesi. Se lo straniero non si presenta per la verifica dell'identità e per formalizzare la domanda, il procedimento verrà considerato estinto.
Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati (MSNA), dopo una prima accoglienza in strutture governative, verranno accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). Questo sistema rappresenta il principale punto di riferimento per questi minori. In caso di arrivi massicci, se l'accoglienza non può essere garantita dal Comune, il Prefetto interverrà attivando strutture temporanee dedicate.
In merito all'accertamento dell’età dei presunti minori stranieri non accompagnati, in situazioni di arrivi consistenti, l’autorità di pubblica sicurezza potrà effettuare rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari per determinare l'età effettiva.
Le strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) saranno ora accessibili a tutte le donne, riconosciute come soggetti di particolare vulnerabilità, non solo a quelle in stato di gravidanza.
Il decreto chiarisce alcuni aspetti della procedura per l’espulsione dei cittadini extra-UE che risiedono da lungo tempo in Italia, in particolari circostanze.
Viene istituito inoltre un contingente di Polizia di Stato, fino a 20 unità, da destinare alle ambasciate e ai consolati. Questo per potenziare le attività di controllo e verifica legate al rilascio dei visti di ingresso per l’Italia.
Infine, il decreto modifica il limite di età per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, aumentandolo da 30 a 32 anni.
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