Il Decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 (c.d. "Decreto salva infrazioni Ue"), convertito con la Legge 14 novembre 2024 n. 166, ha introdotto modifiche rilevanti in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in risposta alla richiesta avanzata dalla Commissione Europea sulla opportunità di liberalizzare il mercato dell'intermediazione in materia.
L'Italia, infatti, ha subito procedura di infrazione (2017/4092), tra le tante, anche per la violazione della libera prestazione dei servizi perché in contrasto con la Direttiva 2014/26/UE, sulla gestione collettiva del diritto d'autore e sulla concessione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
Nella formulazione che ha preceduto questo intervento legislativo, la nostra normativa escludeva le entità di gestione indipendenti (EGI) dalla gestione dei diritti d'autore, riservando tali attività alla SIAE e agli organismi di gestione collettiva (OGC).
Con sentenza del 21 marzo 2024, sulla causa C-10/22, la Corte di Giustizia ha dichiarato l'incompatibilità della normativa italiana con la Direttiva Barnier sopra richiamata.
Questa direttiva definisce organismo di gestione collettiva un organismo autorizzato, per legge o in base ad una cessione di diritti o anche attraverso una licenza o un accordo contrattuale, a gestire i diritti d'autore o connessi per conto di più di un titolare degli stessi, che sia detenuto o controllato dai propri membri e organizzato senza fini di lucro.
L'entità di gestione indipendente, invece, è sì qualificata come un organismo autorizzato nelle stesse forme ma non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, dai titolari dei diritti ed opera a fini di lucro.
Il caso che ha portato alla procedura di infrazione dell'Italia, è scaturito da una controversia tra un organismo di gestione collettiva autorizzato all'intermediazione di diritti d'autore in Italia (l'Associazione Italiana Liberi Autori ed Editori, LEA) e una società di diritto lussemburghese (la Jamendo), di gestione indipendente, in Italia dal 2004.
L'organismo italiano proponeva azione inibitoria, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la cessazione dell'attività della controparte perché non iscritta nell'elenco degli organismi legittimati all'intermediazione dei diritti d'autore nel nostro Paese.
La convenuta, di contro, eccepiva l'errata trasposizione della Direttiva 2014/26 nel diritto italiano, nella parte in cui era stata riservata, in via esclusiva, l'attività di intermediazione alla SIAE e agli altri organismi di gestione collettiva, impedendo ad altre realtà di gestione indipendenti di poter operare nel campo.
Il Tribunale sospendeva il procedimento e, con rinvio pregiudiziale, sottoponeva la questione dell'interpretazione della direttiva richiamata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte ha stabilito che l'art. 56 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), in combinato disposto con la Direttiva 2014/26, deve interpretarsi nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale ed assoluto la possibilità, per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro, di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore nel primo di tali Stati membri.
In risposta alla procedura d'infrazione, si è intervenuti con il D.L. n. 131/2024, convertito nella Legge n. 143/2024 che, nel modificare l'art. 180 della legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941), ha stabilito che l'attività di intermediazione dei diritti d'autore può essere svolta anche da enti di gestione indipendenti purché vengano osservati specifici obblighi normativi finalizzati a garantire la trasparenza e la parità di trattamento del diritto d'autore.
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