Con 162 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti, la Camera, nella seduta del 18 settembre 2024, ha approvato Ddl Sicurezza (A.C. 1660-A). Ora il provvedimento passa all'esame del Senato.
Queste le principali novità.
Si introduce un nuovo reato in materia di manifestazioni pubbliche. Chiunque danneggi qualcosa in un luogo pubblico o aperto al pubblico, con violenza o minacce, rischia una pena aumentata: da 18 mesi a 5 anni di reclusione e una multa fino a 15.000 euro. Inoltre, se la violenza o le minacce sono dirette a impedire la realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture strategiche—come il Ponte sullo Stretto di Messina o la TAV—scatta un'aggravante ai sensi dell'articolo 339 del Codice Penale.
Il blocco stradale torna a essere un reato penale. Chi blocca strade o ferrovie con il proprio corpo, anche in modo pacifico, può essere punito con fino a un mese di reclusione o una multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite o durante una manifestazione, la pena aumenta da 6 mesi a 2 anni di carcere.
Il Ddl introduce modifiche significative in materia di esecuzione penale. L'articolo 15 modifica gli articoli 146 e 147 del Codice Penale, rendendo facoltativo—e non più obbligatorio—il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza o madri di figli di età inferiore a un anno. Il giudice potrà quindi decidere caso per caso, soprattutto se c'è un rischio "di eccezionale rilevanza" che la donna possa commettere altri reati.
Viene inoltre introdotto il nuovo reato di rivolta in carcere (articolo 415-bis c.p.), che punisce non solo le azioni violente ma anche la "resistenza passiva" agli ordini impartiti, se commessa da tre o più persone. Le pene variano da 1 a 5 anni di reclusione, con aumenti in caso di uso di armi o se dalla rivolta derivano lesioni o morte.
SI aggiunge anche il reato di "occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui". Chi occupa abusivamente un'abitazione o le sue pertinenze—come garage, box auto, terrazzi—rischia da 2 a 7 anni di reclusione. La procedibilità è d'ufficio se l'immobile è pubblico o destinato al pubblico, o se il proprietario è una persona "incapace, per età o per infermità". È prevista anche una procedura d'urgenza per liberare l’immobile dall'occupazione abusiva.
Il Ddl interviene sulla cannabis light, classificandola come sostanza stupefacente. Viene vietata l'importazione, la lavorazione e la vendita delle infiorescenze di Cannabis sativa L., anche a basso contenuto di THC, per usi diversi da quelli industriali consentiti. La violazione è punita secondo il Testo Unico sulle sostanze stupefacenti (D.P.R. 309/1990).
I migranti senza permesso di soggiorno non potranno più acquistare SIM telefoniche. Gli operatori dovranno verificare il titolo di soggiorno degli stranieri extracomunitari prima di vendere una SIM.
Le forze di polizia potranno utilizzare bodycam durante i servizi di ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza di siti sensibili, in ambito ferroviario e a bordo treno.
Sono previste pene più severe per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, soprattutto se il reato è commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Viene introdotto il reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia nell'adempimento delle sue funzioni (articolo 583-quater c.p.).
Viene ampliata l'applicabilità del Daspo urbano, ossia il divieto di accesso a determinate aree urbane per chi è stato condannato per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici.
Il Ddl Introduce nuove fattispecie di reato nel Codice Penale in materia di terrorismo, punendo la detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti terroristici e la divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche.
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