Un bimbo nato oggi in automatico ha due cognomi: quella della madre e quello del padre. Tutti hanno salutato con favore l'epocale sentenza della Consulta n. 131/2022 che afferma anche in questo campo la parità fra i genitori
Tutto sistemato? Non pare proprio che sia così: il Legislatore si dovrà occupare di almeno tre grossi problemi pratici.
Mister Lex ha chiamato l'avv. Giuseppina Vassallo per farci il quadro della questione.
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A partire dallo scorso 1° giugno, data di pubblicazione in Gazzetta della sentenza della Corte costituzionale n. 131 depoitata il 31 maggio 2022, tutti figli nati da genitori coniugati, al di fuori del matrimonio, o i figli adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro stessi concordato, a meno che non scelgano l’attribuzione di uno solo dei due cognomi.
Nessun automatismo ma libera scelta dei genitori.
È la fine della automatica prevalenza del cognome paterno, che ormai da tempo, con l’evoluzione del sentire sociale, era ritenuta effetto di un retaggio della visione patriarcale della famiglia.
Il cognome testimonia l'identità familiare del figlio e deve rispecchiare e rispettare l'uguaglianza e la pari dignità dei genitori. Questo ha affermato la Corte costituzionale.
Il caso nasce da una coppia di genitori non sposati che riconoscono contemporaneamente la figlia e le attribuiscono il cognome della madre. L’atto di nascita viene regolarmente formato ma l’Ufficiale dello Stato civile promuove un’azione di rettifica presso la Procura del Tribunale di Bolzano per contrasto con la normativa vigente in materia. È quel giudice a sollevare l’eccezione di costituzionalità e rimettere la questione alla Consulta.
A mente dell’art. 262 I comma c.c., il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome di chi per primo effettua il riconoscimento, mentre se il riconoscimento è contestuale, il figlio assume il cognome paterno. Grazie all’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 286/2016) era stato consentito alla madre di aggiungere il proprio cognome ma non sostituirlo con quello del padre.
La Consulta è già intervenuta più volte con interpretazioni costituzionalmente orientate delle norme di riferimento, con le sentenze n. 297/1996, n. 12/2001 e n. 61/2006.
Le leggi sull’attribuzione del cognome contrastavano inequivocabilmente con gli articoli 2,3,29, secondo comma della Costituzione, e con l’articolo 117 primo comma, in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU.
Queste norme si ispirano all’uguaglianza nei rapporti fra i genitori, alla tutela dell’identità del figlio, al rispetto del diritto alla vita privata e familiare dell’individuo e al principio di non discriminazione.
Una legge per definire gli scenari futuri.
L’articolo 262 comma 1 del Codice civile è stato dichiarato incostituzionale e così a cascata tutte le norme con analogo meccanismo di attribuzione del cognome, tra cui l’art. 237 del Codice civile, che riguarda i figli nati nel matrimonio, e gli articoli 299 c.c. III comma e 27 della legge sulle adozioni.
La portata dell’innovazione è tale che la Corte ha formulato espresso invito al legislatore, affiche intervenga per regolare in maniera organica la materia e gli effetti pratici del nuovo meccanismo.
Intanto si segnalano nei vari Comuni italiani numerosi casi di bambini registrati all’anagrafe con il doppio cognome. C’è già un caso di una bimba di Milano che avrà tre cognomi: quello della madre e il doppio cognome del padre di origine srilankese.
Le tre questioni da risolvere
Nella motivazione della sentenza la Corte costituzionale individua in particolare tre problemi la cui soluzione spetterà al Legislatore.
1. L’effetto moltiplicatore.
Occorre una legge per impedire che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome: l’intervento appare urgente, se si considera che, a partire dal 2006, varie fonti normative hanno contribuito al diffondersi di doppi cognomi.
Per fare un esempio molto pratico cosa succederebbe se due persone con doppio cognome avessero un figlio? il bambino quanti cognomi assumerebbe?
2. L’identità familiare nel caso di cognomi diversi a fratelli e sorelle.
Altro punto da risolvere è quello di evitare l’attribuzione di un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle, contrario all’interesse di veder tutelata la propria identità familiare.
La Corte stessa ha suggerito una possibile soluzione che potrebbe consistere nel lasciare la scelta relativa all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), per poi renderla vincolante rispetto ai successivi figli.
3. Come regolare il disaccordo fra genitori sul cognome
Nell’attesa di una regolamentazione con legge per l’elaborazione di criteri che risolvano l’eventuale disaccordo della coppia sulla scelta dei cognomi o per l’ordine di attribuzione, la Corte ha rammentato gli strumenti già esistenti per la risoluzione dei contrasti fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso al giudice nelle forme di cui all'art. 316 commi secondo e terzo c.c. e – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – mediante il procedimento ex art. 709 ter c.p.c.
Il ricorso all’autorità giudiziaria appare la scelta obbligata, poiché nell’ambito della condivisione della genitorialità, la questione rientra tra quelle di maggiore interesse per i figli, e va presa di comune accordo. Il genitore che si oppone alla scelta dell’altro dovrà motivare il suo rifiuto e il giudice deciderà soprattutto in base al prevalente interesse del minore. Resta da capire, cosa succederà nell’attesa della risoluzione della controversia. Il bambino verrà registrato all’anagrafe, ma con quale cognome?
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