Pubblicato in Gazzetta il testo del decreto-legge 28 luglio 2023 n. 98, coordinato con la legge di conversione 18 settembre 2023 n. 127, che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, oltre a rafforzare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e a stabilire i termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo.
Le nuove disposizioni si applicano alle attività lavorative dal luglio al dicembre 2023. Ciò significa che, per questi mesi, vengono neutralizzati i periodi di cassa integrazione ordinaria in seguito a eventi imprevisti, come le eccezionali emergenze climatiche. Questo si estende anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, settori prima esclusi. I fondi stanziati per queste misure sono di 10 milioni di euro, con 8,6 milioni destinati alla cassa integrazione straordinaria nei cantieri e 1,4 milioni nei campi.
Il decreto prevede anche la possibilità di utilizzare il trattamento di integrazione salariale agricola, il CISOA, in seguito a eccezionali eventi climatici. Questo vale per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate dal momento dell'entrata in vigore del decreto fino alla fine dell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro.
Si prevede inoltre che i Ministeri del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto.
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