Equo compenso, in vigore la nuova norma deontologica

Articolo del 06/05/2024

Con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta, è in vigore l'articolo 25-bis del Codice deontologico forense sull'equo compenso per gli avvocati, in attuazione della legge n. 49 del 2023.

La nuova norma deontologica, approvata dal Consiglio Nazionale Forenze, ha l'obiettivo di garantire che gli avvocati ricevano un "adeguato compenso per la loro attività professionale, contrastando al tempo stesso il fenomeno delle parcelle troppo basse o addirittura gratuite".

L'articolo stabilisce che gli avvocati non possono pattuire compensi che non siano "giusti, equi e proporzionati" al servizio fornito, in linea con i parametri forensi esistenti. La non osservanza di questa regola comporta l'imposizione della censura.

Inoltre, la normativa impone agli avvocati l'obbligo di comunicare per iscritto ai loro clienti che il compenso dovrebbe rispettare i criteri legali stabiliti, con la minaccia di nullità dell'accordo in caso contrario. La mancata aderenza a questa disposizione specifica si traduce nell'applicazione di una sanzione disciplinare sotto forma di avvertimento.

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO

Modifica al codice deontologico in materia di equo compenso (24A02220)

(G.U. n.102 del 3-5-2024)

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2024, ha adottato la delibera n. 275 con la quale ha modificato l'art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso:

«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). 

1. L'avvocato non puo' concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullita' della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.».

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