Esame di avvocato: i criteri di valutazione per il secondo orale

Articolo di Luigi Viola del 22/06/2022

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Come sappiamo l'esame di avvocato è solo orale in questa "fase emergenziale", ed è doppio.

Per chi deve superare il secondo orale sono stati appena pubblicati i criteri di valutazione da parte del Ministero della Giustizia.

Per aiutarci ad affrontare la prova, Mister Lex ha chiesto consiglio all'avv. Luigi Viola, direttore della Scuola di Diritto Avanzato e docente del corso di preparazione all'esame di avvocato.

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L’esame di avvocato continua con il regime c.d. emergenziale anche per il c.d. Secondo Orale.

La sostituzione dei tre elaborati scritti con unica Prima Prova, in forma orale, e la diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova conducono ... a escludere la necessità di richiamo, in occasione della Seconda Prova, alle risultanze della Prima Prova.

Con verbale n. 6 del 27 maggio 2022, la Commissione Centrale per l’esame di abilitazione forense ha deliberato di determinare i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova di esame (vedi qui sotto l'avviso del MInistero della giustizia).

La Commissione Centrale conferma i criteri di valutazione normativamente previsti, che qui pertanto si ripropongono:

  1. chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
  2. dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
  3. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
  4. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
  5. dimostrazione della conoscenza delle capacità di persuasione e argomentazione.

Ai criteri sopra indicati va aggiunta la dimostrazione di possedere, da parte dei candidati, capacità di sintesi, mentre si ribadisce, infine, la necessaria conoscenza, da parte degli aspiranti avvocati, dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Considerazioni

Sua), vale la pena ricordare che:

  • la chiarezza impone di esprimersi con frasi brevi e con poche frasi subordinate;
  • la logicità postula il riferimento al rispetto dei tre canoni della logica classica che sono identità, non contraddizione, tertium non datur; non devono essere presenti fallacie logiche;
  • rigore metodologico impone di rispettare le regole che la legge indica, soprattutto ricordando che il nostro sistema è di civil law (art. 101 Cost.), per cui la giurisprudenza non è vincolante erga omnes; ciò vuol dire che la soluzione ad un quesito deriva dalla legge, mentre la giurisprudenza può solo essere orientativa (in quanto limitata dai vincoli del c.d. giudicato).

Sub), si deve ricordare che il caso impone una soluzione per definizione,; pertanto, non è ammissibile una soluzione aperta: va indicata una soluzione pro veritate, salvo esigenze difensive emergenti dal caso proposto in modo esplicito o implicito.

La soluzione va dimostrata: bisogna spiegare perché il fatto narrato (elemento noto) viene qualificato con certe disposizioni (elemento ignoto).

Schematicamente, la soluzione S consiste nel mandare il fatto F all’interno del diritto D; in pratica S: F --> D

La correttezza della dimostrazione risiede nell’esatta applicazione della legge.

La giurisprudenza va citata per meglio inquadrare e trovare conferma della correttezza di quanto enunciato come soluzione.

Su c), si deve precisare che, ain fini della risposta ad una domanda della commissione, bisogna dimostrare di conoscere i fondamenti teorici, ciò vuol dire in particolare ratio della legge, oltre che testo (è consigliabile anche l’analisi della collocazione sistematica).

Su d), si comprende che è preferibile anche fare qualche collegamento interdisciplinare; le materie con le quali è preferibile collegarsi sono: diritto costituzionale e dell’unione europea, diritto processuale (civile o penale o amministrativo).

Su e), si evidenzia che non basta dire le cose corrette, ma bisogna convincere e spiegare; ciò conferma la necessità di una dimostrazione della correttezza del ragionamento svolto. Ogni frase va accompagnata dalla spiegazione.

Sui criteri di sintesi va detto questo: non vuol dire rinunciare all’pprofondimento, ma riuscire ad essere esaustivi in poche parole; la tecnica consigliabile è quella della schematicità: questa può assicurare approfondimento, in uno con la sinteticità.

Riflessioni

Non va sottovalutato il punto b) in quanto legittima la Commissione a sottoporre al candidato un caso, così da scrutinare la sua capacità di soluzione.

Solitamente, la preparazione per una prova orale si basa sullo studio manualistico che è, per definizione, teorico, cioè senza casi da esaminare; diversamente, questo Secondo Orale pretende - o comunque facoltizza la commissione - a porre un problema giuridico: la soluzione consisterà nell’individuare la disposizione specifica o complesso di disposizioni applicabili (S : F --> D).

Ne segue che lo studio non potrà, questa volta, essere solo teorico, ma andrà -salvo novelle o precisazioni ministeriali - accompagnato all’esame di casi o comunque allo sviluppo di una forma mentis ‘risolutiva’ (soprattutto sul piano processuale).

Utilità

Si ritiene utile evidenziare che, in occasione della sessione di esami 2020-2021 (con verbale n. 5 del 16.9.2021), era stato precisato quanto segue:

<<il riferimento di cui all’articolo 1, comma 2, DL 31/2021 alle norme previgenti, per quanto non espressamente regolato, consente integrale conferma delle pregresse determinazioni adottate dalla Commissione in ordine all’originario schema, da ultimo con le deliberazioni relative alla sessione 2019 di cui al documento 10 luglio 2020, fatto salvo quanto non compatibile con la innovata disciplina; il documento del 10.7.2020 definiva i seguenti criteri da adottare per la valutazione delle prove orali:

  • padronanza del lessico tecnico-giuridico;
  • chiarezza, logicità, completezza dell’esposizione delle questioni giuridiche oggetto della prova, con particolare riferimento al rigore metodologico nell’illustrazione degli argomenti trattati;
  • capacità di cogliere i punti essenziali dell’istituto giuridico oggetto di esposizione e dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici, strettamente pertinenti alla domanda posta;
  • capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà>>.

In occasione della stessa sessione, la Corte di Appello di Milano, nel verbale del 16.9.2021, precisò:

<< Riguardo alle materie di esame si precisa che costituirà limite alla proposizione delle domande il programma ministeriale degli insegnamenti universitari. A tal proposito si evidenzia che:

  • il diritto commerciale non include il diritto fallimentare
  • il diritto del lavoro include il processo del lavoro
  • il diritto amministrativo include il processo amministrativo
  • il diritto tributario include il processo tributario
  • la procedura civile include il processo del lavoro
  • il diritto processuale penale non include il diritto penitenziario>>.

Avvocato - Sessione d'esame 2021 - Scheda di sintesi


Avviso 15 giugno 2022

Con verbale n. 6 del 27 maggio 2022, la Commissione Centrale delibera di determinare i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova di esame.

COMMISSIONE CENTRALE ESAMI ISCRIZIONE ALBI AVVOCATI – ANNO 2021

INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA SECONDA PROVA ORALE
AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021 N. 31, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 APRILE 2021 N. 50

La Commissione Centrale, composta dai Signori

avv. Accursio GALLO Presidente
dott. Giuseppe SALME’ Componente titolare
avv. Massimo VINCENTI Componente titolare
prof. Mauro CATENACCI Componente titolare
avv. Daniele CUTOLO Componente supplente

Visti

  • l’articolo 22, commi 3, 9 e 10, del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36, come modificato dall’art.1-bis del decreto legge 21 maggio 2003 n.112, convertito in legge 8 luglio 2003 n.180, istitutivo della Commissione Centrale (nel seguito la “CC”) e delle relative competenze (nel seguito, la “Legge Istitutiva”);
  • gli articoli 45, comma 3, 47 e 49, della legge 31 dicembre 2012 n.247 (nel seguito, la “Legge 247/2012”);
  • gli articoli 17 e 17-bis, comma 3, del regio decreto 22 gennaio 1934 n.37 (nel seguito, il “R.D. 37/1934”);
  • i decreti del Ministro della giustizia 11 novembre 2021 e 11 gennaio 2022;
  • il decreto legge 13 marzo 2021 n.31, come convertito dalla legge 15 aprile 2021 n. 50 (nel seguito, il “DL 31/2021”) e recante misure urgenti per lo svolgimento dell’esame con nuova articolazione in forma orale della prima prova selettiva (la “Prima Prova”) e, correlativamente, della seconda (la “Seconda Prova”);
  • l’art. 6, comma 4, del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, rubricato “Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n.205;
  • la circolare resa dalla Direzione Generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia presso il Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2022 contenente indicazioni operative per lo svolgimento degli esami, sia quanto alla Prima Prova, sia, specificamente, quanto alla Seconda.


Richiamate

  • le premesse e il contenuto del parere reso dalla Commissione Centrale ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 139/2021 nell’esercizio delle funzioni assegnate e ai fini dello svolgimento della Prima Prova;
  • le Linee Generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima Prova Orale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati adottate, sentito il parere della Commissione Centrale, con decreto ministeriale del 9 febbraio 2022 come modificate, con condivisione della Commissione Centrale, con decreto ministeriale del 18 febbraio 2022;


Dato atto

  • della prossimità dell’avvio della Seconda Prova e delle specifiche previsioni dell’articolo 2, comma 7, del DL 31/2021 nonché dell’art. 2, comma 3 del D.M. 11 novembre 2021, in ordine all’articolazione e allo svolgimento relativi, secondo cui la seconda prova orale si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima e consiste: a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie preventivamente scelte dal candidato; b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doversi dell’avvocato.

Tanto premesso,

la Commissione Centrale, all’unanimità dei componenti, provvede all’indicazione dei criteri di valutazione dei candidati ammessi alla Seconda Prova, come segue.

  1. È necessario evidenziare che anche la sessione d’esame 2021 si sviluppa secondo modalità eccezionali, avendo il legislatore introdotto, sia pure in via temporanea, un regime eccezionale che prevede un duplice esame orale e la modifica della composizione delle commissioni esaminatrici presso le varie Corti di Appello.
  1. La sostituzione dei tre elaborati scritti con unica Prima Prova, in forma orale, e la diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova conducono pertanto a escludere la necessità di richiamo, in occasione della Seconda Prova, alle risultanze della Prima Prova, mentre la ridotta composizione delle Sottocommissioni comporta la diversa articolazione del punteggio minimo di valutazione della idoneità del candidato.
  1. Del pari, quanto alle previsioni inerenti all’applicazione e al funzionamento delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell’esame, anche per quanto attenga a problematiche connesse all’emergenza sanitaria, si conferma il riferimento – come già per la Prima Prova - alle competenze della Direzione ministeriale, e segnatamente ai chiarimenti forniti con la nota del Direttore Generale 31 gennaio 2022 con prot. m_ dg. DAG. 01/02/2022.0021986.U, nonchè ai chiarimenti resi dalla Commissione Centrale in adunanza plenaria con i Presidenti delle prime sottocommissioni presso le varie Corti di Appello.
  1. In particolare, evidenziando che per la seconda prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla Corte di Appello di appartenenza e che la lettera sorteggiata presso ogni Corte di appello per la prima prova orale sarà utilizzata presso la Corte di Appello abbinata per lo svolgimento della seconda prova orale, giova raccomandare alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande, alle materie scelte dai candidati, potendo comunque ogni sottocommissione fare oggetto di valutazione anche le risposte con le quali i candidati esprimano collegamenti interdisciplinari, alla stregua del criterio indicato al n. 7, punto d).
  1. Giova rammentare la rilevanza del rispetto dei termini di convocazione, di durata della Seconda Prova (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, primo periodo del D.L. 13 marzo 2021 n. 31 e dall’art. 8, comma 1, del D.M. 11 novembre 2021), di composizione per rappresentanze, nonché della compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione.

Si richiama, inoltre, l’osservanza delle pertinenti previsioni dell’articolo 4 del D.L. 13 marzo 2021 n. 31, nonché dell’art. 6, comma 6, del D.M. 11 novembre 2021.

  1. Si conferma la necessità di garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, ferma restando l’autonomia di ogni singola sottocommissione.
  1. Si confermano, per il resto, i criteri di valutazione normativamente previsti, che qui pertanto si ripropongono:
    1. chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
    2. dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
    3. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
    4. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
    5. dimostrazione della conoscenza delle capacità di persuasione e argomentazione.
       
  2. Ai criteri sopra indicati va aggiunta la dimostrazione di possedere, da parte dei candidati, capacità di sintesi, mentre si ribadisce, infine, la necessaria conoscenza, da parte degli aspiranti avvocati, dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

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