Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 marzo 2025, ha approvato il Disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (Vedi il testo del Ddl in calce alla nota).
Questa iniziativa rappresenta un intervento organico e sistematico per affrontare un fenomeno di drammatica attualità, caratterizzato da comportamenti di prevaricazione e violenza nei confronti delle donne.
Introduzione del reato di femminicidio
Il Ddl introduce la nuova fattispecie penale di "femminicidio", punita con la pena dell'ergastolo, per rispondere all'estrema urgenza criminologica del fenomeno e alla particolare struttura del reato. In particolare, è previsto che sia punito con tale pena:
"chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità".
In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici del cosiddetto "codice rosso", con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.
Altre misure previste dal Ddl
Il testo prevede ulteriori interventi normativi, tra cui:
Questo intervento si inserisce nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e segue le linee operative delineate dalla direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché dalle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.
Soddisfazione del Ministro della Giustizia
Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso soddisfazione per l'introduzione della nuova fattispecie, definendola una "svolta epocale" da un punto di vista dogmatico, etico e sociale. Il Guardasigilli ha sottolineato che, oltre a risolvere problemi tecnici, si tratta di una "manifestazione potente di attenzione dello Stato a questa problematica che è emersa in questi ultimi anni in maniera così dolorosa, e che deve avere un riconoscimento penale di prima levatura".
Dubbi di costituzionalità
Tuttavia, il nuovo reato autonomo di femminicidio presenta due possibili profili di incostituzionalità riguardanti:
Il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione italiana, prevede che tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'introduzione di una fattispecie di reato specifica per l'uccisione di una donna potrebbe sollevare questioni riguardo alla parità di trattamento tra i sessi.
Inoltre, il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale richiede che le norme incriminatrici siano formulate in modo chiaro e preciso, affinché i consociati possano comprendere quali comportamenti siano vietati e quali sanzioni siano previste. La definizione di "femminicidio" potrebbe risultare troppo ampia o vaga, rendendo difficile l'applicazione uniforme della norma e potenzialmente violando questo principio costituzionale.
Documenti correlati:
INTRODUZIONE DEL DELITTO DI FEMMINICIDIO E ALTRI INTERVENTI NORMATIVI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E PER LA TUTELA DELLE VITTIME
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri n. 117 del 07/03/2025)
ART. 1.
Modifiche al codice penale
«Articolo 577-bis (Femminicidio)
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»;
ART. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
«Articolo 90-bis.2
(Ulteriori informazioni alla persona offesa)
ART. 3
Modifiche in materia di ordinamento penitenziario
Articolo 58-sexies
(Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa)
ART. 4.
Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica
ART. 5.
Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero
(Edit by Mister Lex)
ART. 6.
Disposizioni sulla registrazione a debito
ART. 7.
Disposizioni di coordinamento