Il disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 marzo, continua a suscitare un acceso dibattito. L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) ha espresso forti perplessità, evidenziando profili di inefficacia e incostituzionalità.
Una risposta inadeguata al problema
Secondo l’UCPI, l’inasprimento delle pene non costituisce un deterrente efficace per contrastare la violenza di genere. Studi criminologici dimostrano che aumentare le sanzioni non riduce il numero di reati, specialmente quando questi hanno radici culturali profonde. Piuttosto che puntare su una riforma penale, sarebbe necessario un intervento strutturale e preventivo, basato su educazione e sensibilizzazione sociale.
Il rischio, secondo le Camere Penali, è che il Ddl rappresenti un’operazione mediatica, una "grida" manzoniana volta a ottenere consenso senza apportare reali benefici alla tutela delle donne.
Dubbi di costituzionalità
L’UCPI solleva inoltre questioni di legittimità costituzionale legate a due principi fondamentali:
Il principio di tassatività del diritto penale: la nuova norma punisce chi uccide una donna "per odio o per reprimere l’espressione della sua personalità", una formulazione ritenuta vagamente definita e difficilmente accertabile in sede processuale.
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la creazione di un reato specifico per l’uccisione di una donna potrebbe determinare una disparità di trattamento rispetto ad altre vittime di omicidio motivate da discriminazione o odio.
Conclusione
Le critiche dell’UCPI evidenziano come il disegno di legge, più che offrire una reale tutela alle vittime, rischi di introdurre una norma simbolica e problematica dal punto di vista giuridico. Il vero cambiamento, secondo le Camere Penali, deve passare per politiche di prevenzione, educazione e supporto alle vittime, anziché per l’inasprimento delle sanzioni. Il dibattito resta aperto.
Documenti correlati:
Il tempo delle 'grida'
La violenza di genere è un fenomeno gravissimo e complesso che merita un intervento efficace di tipo culturale e rispettoso della Costituzione. Il disegno di legge annunciato, invece, è un ostacolo rispetto al percorso finalizzato a realizzare una società più equa, paritaria e inclusiva, costruita insieme da uomini e donne.
Il documento della Giunta e degli Osservatori Doppio binario e Giusto Processo e Pari Opportunità UCPI
Nel 2024 che si è appena concluso abbiamo contato 109 donne uccise per mano di uomo: il fenomeno del cosiddetto femminicidio è una piaga che investe la nostra società (e non solo) contro la quale da tempo si cerca di porre rimedio. Ma il rimedio, e lo diciamo da tempo, non può essere l’inasprimento della risposta sanzionatoria, perché totalmente inefficace.
Poche cose infatti sono certe in materia di repressione di fenomeni criminali: una di queste, comprovata da granitico spessore statistico, è che l’inasprimento della sanzione non determina alcuna limitazione del numero dei reati.
I dati sono evidenti e lo dimostrano.
Ci cono interi studi volti a dimostrare come prima e dopo l’introduzione della pena di morte negli Stati Uniti, solo per fare un esempio, il numero dei reati sia rimasto pressoché indifferente a tale terribile minaccia di sanzione.
Inasprire la pena non ha mai avuto un effetto deterrente.
Non v’è dubbio, al contrario, che, ove un fenomeno criminale - come nel caso di specie- trovi fondamento in atavici retaggi culturali, sia necessario agire sulle radici del problema fornendo e introducendo nel contesto socioeconomico nuovi canoni di relazione all’interno dei rapporti sociali.
Unicamente tale strada virtuosa può fornire risultati duraturi, ma questo percorso necessita di professionalità, denaro, dedizione e, come tutte le iniziative serie, per dare risultati, richiede del tempo. È necessario investire con seri e strutturati sistemi di prevenzione, a partire dall’educazione nelle scuole.
Tutto questo, però, ha un costo in termini di risorse, mentre scrivere nuove norme, spesso, non richiede investimenti economici, come nel caso in esame, ma consente di ottenere grande riscontro mediatico.
La norma varata dal CdM va unicamente nell’ultima direzione indicata: una novella legislativa volta a soddisfare unicamente le “grida” di manzoniana memoria, uno “spot” privo di ogni reale efficacia sul fenomeno da contrastare, ma unicamente volto a raccogliere facile consenso.
La nuova ipotesi di reato non introduce nulla rispetto a fatti che già oggi, ricorrendo determinate circostanze, possono essere sanzionati con la pena dell’ergastolo, ma non solo: la nuova norma scardina ogni principio di legalità.
Secondo il nostro ordinamento, infatti, il precetto e quindi il presupposto della sanzione, deve essere perfettamente individuabile, in tutte le sue sfumature, in virtù del principio di tassatività della fattispecie penale.
Secondo il nostro ordinamento oggetto di una sanzione devono essere i fatti e non certo le intenzioni.
Non si comprende come sia possibile conciliare tali principi con ipotesi normative ove si indica “quando il fatto è commesso come atto di odio verso la persona offesa in quanto donna”. Come sarà possibile accertare questo “odio” misogino, nel contesto di un processo penale? Come se fosse possibile concepire una spregevole azione omicidiaria caratterizzata da sentimenti di amicizia e di amore.
Ed ancora, il nostro ordinamento si fonda sul principio costituzionale di uguaglianza che considera tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge senza distinzioni di sesso (art. 3 Cost.). Riconoscere una tutela speciale alle donne, ma escludere altre categorie che subiscono violenza per altri fattori di odio e discriminazione viola tale principio.
E allora torniamo a sostenere con forza che la violenza di genere è un fenomeno gravissimo e complesso che merita un intervento efficace di tipo culturale e rispettoso della Costituzione.
Questo disegno di legge, invece, è un ostacolo rispetto al percorso finalizzato a realizzare una società più equa, paritaria e inclusiva, costruita insieme da uomini e donne.
Roma, 11 marzo 2025
La Giunta
L'Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo
L'Osservatorio Pari Opportunità