Furto: il fine di profitto ha riguardo solo al vantaggio economico

Articolo di Anna Larussa del 28/07/2022

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Qual è la nozione di profitto ai fini dell'integrazione del dolo specifico del furto?

Della questione se ne occupa la Cassazione con la sentenza n. 26421 depositata in data 8 luglio 2002.

La commenta per noi l'avv. Anna Larussa.

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Con la sentenza in questione la V Sezione penale della Corte di cassazione, dopo aver dato conto del contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione della nozione di profitto integrante il dolo specifico del reato di furto, ha optato per un'interpretazione tassativizzante, in linea con i principi costituzionali che governano la materia di diritto penale, restringendo la portata della suddetta nozione al vantaggio economico patrimoniale, in linea con i principi costituzionali che governano la materia di diritto penale. In particolare la Corte ha inteso sottolineare la funzione sistematica del dolo specifico del furto quale reato contro il patrimonio, ossia la funzione di collegamento tipizzante tra l'elemento finalistico del soggetto attivo del reato - volto a realizzare uno “spostamento patrimoniale” - e la condotta oggettiva destinata a incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto passivo

Il fatto

La pronuncia è stata emessa sul ricorso di un uomo, condannato nei gradi merito per i reati di furto, per essersi impossessato, sottraendoli alla persona offesa, di un telefono cellulare e degli occhiali, e di lesioni volontarie ai danni della medesima.

Quanto alla configurabilità del furto, in particolare, la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto, considerando riconducibile a tale nozione non soltanto il vantaggio economico e, più in generale, l'incremento del patrimonio, ma anche qualsiasi soddisfazione o piacere che l'agente si riprometta dalla sua azione criminosa.

La Corte di appello, sempre con riguardo alla sussistenza del dolo specifico di profitto, aveva replicato all'appellante che, sebbene l'imputato avesse sottratto alla persona offesa il telefono non per trarne un vantaggio prettamente economico, la sottrazione stessa risultava comunque sorretta dall'intenzione di trarre un profitto, dovendo attribuirsi a tale concetto un significato più ampio della mera utilità patrimoniale.

Con il ricorso per cassazione, la difesa dell’interessato denunciava pertanto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del furto, assumendo che il dolo specifico del furto debba essere invece interpretato in senso restrittivo, ossia come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.

Nozione di profitto e dolo specifico

La sintesi delle argomentazioni dei giudici di merito, da una parte, e della difesa dell'imputato, dall'altra, ripropone il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla portata della nozione di profitto ai fini dell'integrazione del dolo specifico del furto.

Secondo il primo, maggioritario orientamento, in tema di furto, il concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa.

Si è a riguardo sostenuto che il furto è reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, e che la limitazione della punibilità delle condotte di volontaria sottrazione ed impossessamento di cose mobili altrui alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità di locupletazione priverebbe di tutela penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche, laddove invece il possesso di tali cose, per via della sua agevole possibilità di aggressione determinata dalla natura “mobile” di tali beni, comporta la necessità di una tutela completa; di qui la ritenuta opportunità di identificare il fine di profitto con la soggettiva utilità perseguita dall'agente con l'appropriazione della cosa.

Secondo un più recente e minoritario orientamento, invece, il fine di profitto integrante il dolo specifico del reato di furto deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale, conformemente al dato letterale e sistematico dell'inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma.

In questa prospettiva, in particolare, la sentenza Stawicka (Cass. Pen, Sez. V, n. 40438 del 01/07/2019), richiamata e condivisa dalla pronuncia che si annota, ha rimarcato come la ratio dell'incriminazione vada individuata “non solo nella necessità di evitare l'impoverimento altrui, ma anche nell'esigenza di scoraggiare l'arricchimento, o, comunque, l'avvantaggiarsi, dell'agente derivante dalla ruberia”, sicchè “l'onnicomprensiva nozione di profitto oggetto del dolo specifico del delitto di furto, che abbraccia indistintamente sia il vantaggio economico, sia l'utilità, materiale o spirituale, sia il piacere o soddisfazione che l'agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l'azione criminosa, tradisce la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura la sfera del furto a discapito di quella del danneggiamento o estendendola a fatti non meritevoli di sanzione penale, pervenendo, in definitiva, ad un'interpretatio abrogans del detto elemento essenziale, degradato ad un profitto in re ipsa, coincidente con il movente dell'azione.

La sentenza

La Corte ha ritenuto di aderire all’orientamento da ultimo richiamato non senza prima aver ricordato che:

  • il dolo specifico è un elemento essenziale del reato, consistente in uno scopo ulteriore verso il quale deve tendere la volontà dell'agente, che, tuttavia, ai fini della sussistenza del reato, non deve essere necessariamente raggiunto;
  • il dolo specifico si distingue dal movente, che si risolve nei motivi di fatto avuti di mira dall'agente;
  • il dolo specifico può assolvere ad una funzione di anticipazione della tutela penale (come nei reati associativi), o di delimitazione tra figure di reato limitrofe (e con divaricazioni nella comminatoria del trattamento sanzionatorio) o di riduzione dell’area applicativa di una fattispecie incriminatrice.
  • il dolo specifico del furto, essendo previsto in relazione a una fattispecie, in sè considerata già offensiva, è funzionale a delimitare l'ambito applicativo del reato.

Chiarita la funzione sistematica del dolo specifico di furto la Corte ha osservato come una nozione “onnicomprensiva” del profitto oggetto del dolo specifico del furto finirebbe per privare tale elemento essenziale del reato della sua decisiva funzione selettiva delle fattispecie concrete, riducendolo a elemento essenziale sussistente in re ipsa e coincidente, in buona sostanza, con il movente dell'agente. Sarebbe dunque un'istanza sottesa alla necessità di offrire dell'elemento in questione un'interpretazione tassativizzante, in linea con i principi costituzionali che governano il diritto penale, a condurre verso l'accoglimento del secondo, più restrittivo, orientamento.

Ciò, con la precisazione che la patrimonialità del profitto oggetto del dolo specifico di furto non esclude che al fine diretto e immediato dell’azione possa associarsi l’intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha concluso che in tema di furto, il fine di profitto integrante il dolo specifico deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili in virtù della capacità strumentale della cosa sottratta di soddisfare bisogni materiali o spirituali dell'agente.

Ha per conseguenza annullato con rinvio la sentenza per un nuovo giudizio limitatamente alla condanna per furto.

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La sentenza:

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