Come si calcola la riduzione della pena in un giudizio abbreviato che riguarda delitti e contravvenzioni in continuazione?
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite penali della Cassazione con l’informazione provvisoria n. 2/2025.
L’interpretazione dell’art. 442, comma 2, c.p.p., così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha dato origine a due orientamenti contrapposti:
Le Sezioni Unite hanno aderito a questo secondo orientamento, stabilendo che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni in giudizio abbreviato, la riduzione per il rito "va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà".
Ne consegue che "la questione riguardante l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale".