È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 31 marzo 2025, n. 47, che modifica la disciplina delle intercettazioni, introducendo un limite massimo di durata complessiva pari a 45 giorni, superabile solo al ricorrere di specifiche condizioni.
Il cuore dell'intervento legislativo è rappresentato dalla modifica dell'art. 267, comma 3 c.p.p., che disciplina le modalità e la durata delle operazioni di intercettazione.
Secondo la disciplina previgente, il decreto del pubblico ministero che autorizza l'intercettazione indicava una durata iniziale massima di 15 giorni, prorogabile dal giudice per successivi periodi di pari durata, senza limiti al numero di proroghe.
Con la nuova norma, si introduce un tetto massimo complessivo di 45 giorni, derogabile solo in presenza di elementi specifici e concreti che giustifichino l'“assoluta indispensabilità” delle operazioni. Tale deroga richiede una motivazione espressa del giudice.
La legge interviene anche sull'art. 13 della L. n. 152/1991, relativo alle indagini per delitti di criminalità organizzata e altri reati di rilevante allarme sociale. In tali casi, si applicano regole più flessibili rispetto a quelle ordinarie.
In particolare:
l'intercettazione può essere autorizzata in presenza di sufficienti indizi (anziché gravi indizi);
è sufficiente che l'intercettazione sia necessaria per le indagini, e non assolutamente indispensabile;
le intercettazioni ambientali possono essere svolte anche in luoghi di privata dimora, anche senza motivo di ritenere che lì si stia svolgendo l'attività criminosa (art. 13, co. 1).
Quanto alla durata, l'art. 13, comma 2, prevede un limite iniziale di 40 giorni, prorogabile con decreto motivato del giudice per periodi successivi di 20 giorni, senza un tetto massimo complessivo.
La nuova legge, intervenendo sul comma 1 dell'art. 13, chiarisce che la deroga alle condizioni di autorizzazione dell'art. 267 c.p.p. riguarda esclusivamente il comma 1, lasciando intatto il nuovo limite temporale di cui al comma 3.
Al tempo stesso, la modifica al comma 2 dell'art. 13 conferma che la disciplina speciale sulla durata delle intercettazioni in ambito di criminalità organizzata resta applicabile, in quanto espressamente prevista in deroga all'art. 267, comma 3, c.p.p.
La nuova disciplina mira a contenere i tempi delle captazioni, rafforzando le garanzie processuali, ma lascia spazio a deroghe in presenza di fondati motivi o in casi di particolare gravità sociale, come quelli di criminalità organizzata.
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