Juventus e plusvalenze, un commento sulla nuova decisione della Corte federale FIGC

Articolo di Gianluca Ludovici del 01/06/2023

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

A seguito del rinvio da parte del Collegio di garanzia C.O.N.I., la Corte Federale di Appello F.G.C.I. si è di nuovo pronunciata sul caso relativo alle plusvalenze fittizie riguardanti la  Juventus F.C. S.p.A.

Mister Lex ha chiesto un commento sulla nuova decisione all'avv. Gianluca Ludovici.

P.S. Nel frattempo il Tribunale Federale Nazionale ha dato atto del patteggiamento della Juventus, comminando le sanzioni all'indirizzo del club e di sette dirigenti. Condizione per il patteggiamento è stata la rinuncia alla impugnazione della decisione della Corte Federale dello scorso 22 maggio e della decisione del Collegio di Garanzia del CONI dello scorso 20 aprile.


Brevi riflessioni a caldo dopo la decisione della Corte Federale di Appello F.G.C.I. a seguito di rinvio da parte del Collegio di garanzia C.O.N.I.

di Gianluca Ludovici

Sommario: 1. La nuova decisione della Corte Federale di Appello - 2. Assenza di corrispodenza tra sentenza di rinvio e sentenza federale – 3. Il nuovo trattamento sanzionatorio – 4. La presunta applicazione dei criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza - 5. Le conclusioni.

1. La decisione della Corte Federale di Appello

La Corte Federale d’Appello F.G.C.I. con la decisione 0063/CFA-2022-2023 aveva ritenuto disciplinarmente responsabile la Juventus F.C. S.p.A. “per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma I e dell’art. 31, comma I del Codice di Giustizia Sportiva”, ed aveva provveduto a comminare la ormai nota sanzione della penalizzazione di 15 punti nella attuale classifica del Campionato di Calcio di Serie A, con conseguente condanna dei dirigenti bianconeri rispettivamente a: 30 mesi per Paratici, 24 Mesi per Andrea Agnelli ed Arrivabene, 16 mesi per Cherubini, 8 mesi per Nevdev, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio.

A seguito del ricorso di Club e dirigenti della società torinese, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI accoglieva parzialmente le istanze dei ricorrenti provvedendo a censurare la Decisione della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite, rinviando alla Corte Federale d’Appello perché, in diversa composizione, rinnovasse la sua valutazione, “in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”

La Corte federale d’Appello, cercando di dare esecuzione al dictum del Collegio C.O.N.I., provvedeva ad emettere una nuova sanzione (id est: pena afflittiva) in termini di punteggio, con conseguente penalizzazione di 10 punti da applicarsi al Campionato di Serie A in corso, in virtù (dichiaratamente) dell’entità dei mesi di sospensione comminati ai soli dirigenti le cui condanne sono state confermate dall’organo di giustizia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ovvero: 30 mesi per Paratici, 24 mesi per Andrea Agnelli ed Arrivabene, 16 mesi per Cherubini.

Più precisamente, secondo il comunicato ufficiale della Corte Federale d’Appello della F.G.C.I. sulla penalizzazione di 10 punti comminata ai bianconeri: “Ne consegue che un criterio di imputazione delle relative responsabilità personali si riflette sul quantum della sanzione da irrogare al sodalizio sportivo, nei seguenti termini: 1) Fabio Paratici, 30 mesi di inibizione: pesano 4 punti di penalizzazione; 2) Andrea Agnelli, 24 mesi di inibizione: pesano 3 punti di penalizzazione, atteso il ruolo rivestito di Presidente del CdA e legale rappresentante della società; 3) Maurizio Arrivabene, 24 mesi di inibizione: pesano 2 punti di penalizzazione; 4) Federico Cherubini 16 mesi di inibizione: pesa 1 punto di penalizzazione. Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati”.

Ciò detto anche questo provvedimento non appare scevro da censure in punto di diritto ed in punto di conformità rispetto alla sentenza di rinvio per i motivi che si espongono qui di seguito.

2. Assenza di corrispodenza tra sentenza di rinvio e sentenza federale

Una prima osservazione da proporre è quella della presunta adesione al principio di diritto espresso dal Collegio C.O.N.I. ed a cui deve conformarsi il giudice del rinvio.

Se il Collegio di Garanzia, infatti, aveva stabilito testualmente che “la effettiva partecipazione e/o la effettiva consapevolezza dei componenti del CdA – con compiti di gestione societaria e non sportiva – in relazione alle operazioni di natura tipicamente sportiva contestate alla Juventus F.C. S.p.A. e, quindi, la responsabilità personale di costoro in ambito sportivo per le descritte operazioni, avrebbe dovuto essere specificamente valutata dalla Corte Federale di Appello in relazione al modello organizzativo adottato dalla stessa società con attento scrutinio da parte della Corte di merito ai fini della valutazione della coerente ed effettiva responsabilità dei componenti del CdA della Juventus F.C. S.p.A. in relazione alle operazioni di natura gestionale/sportiva poste in essere a monte dell’attività oggettivamente e prettamente riferibile ai consiglieri non esecutivi" cosicché “in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.”, allora tale principio non pare essere stato rispettato.

La Corte federale d’Appello in seconda battuta, infatti, ha provveduto a riformulare l’entità della condanna in termini di punteggio del Club bianconero fondando la propria decisione dichiaratamente sulla consistenza delle pene comminate ai dirigenti ritenuti responsabili, attribuendo in relazione a ogni singolo componente del C.d.A. punti di penalizzazione ed arrivando così al risultato complessivo di 10 punti.

Orbene, se il principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio era quello dell’effettivo e concreto apporto causale dei dirigenti nella commissione degli illeciti sportivi imputati al Club, allora la nuova decisione sembra non aver aderito al dictum del Collegio di Garanzia, parametrando, invece, la sanzione alla Juventus F.C. S.p.A. solo alla entità delle pene comminate ai dirigenti e non al grado del loro apporto causale. Si ritiene che, in senso contrario, neppure potrebbe affermarsi che l’entità della sanzione alla Società sportiva contenga implicitamente il riconoscimento del grado di responsabilità dei dirigenti, poiché la pena inflitta ai componenti del C.d.A. avrebbe comunque dovuto essere vagliata in relazione al detto apporto causale rispetto agli illeciti contestati alla Juventus F.C. S.p.A., che prescinde in astratto dal grado di colpevolezza degli amministratori, i quali avrebbero potuto ricevere condanne per illeciti commessi per vantaggio personale, senza rilevanza per la Società di appartenenza.

3. Il nuovo trattamento sanzionatorio

Come anticipato il nuovo trattamento sanzionatorio a carico della Juventus F.C. S.p.A. è stato determinato dalla somma di punti sottratti per ogni singola posizione dei dirigenti condannati; più precisamente: 30 mesi per Paratici, 24 mesi per Andrea Agnelli ed Arrivabene, 16 mesi per Cherubini

A ben vedere, tuttavia, fermo restando quanto argomentato al punto precedente, anche tale computo prettamente matematico risulta non corretto. Se a fronte della precedente decisione, poi cassata dal Collegio di Garanzia del C.O.N.I., si era giunti alla penalizzazione di 15 punti sulla scorta dei 150 mesi complessivamente irrogati a tutti gli imputati, con conseguente applicazione di 1 punto di penalizzazione per ogni 10 mesi di condanne ai dirigenti ritenuti responsabili, allora nel caso di specie i complessivi 94 mesi irrogati a seguito di decisione di rinvio, avrebbero dovuto condurre, per difetto, alla sottrazione di 9 punti, anziché dei 10 comminati.

In questa ottica, quindi, vi è comunque un ingiustificato errore intrinseco al metodo di calcolo della sanzione afflittiva della penalizzazione, il quale non può trovare giustificazione se non in una volontà di applicare un trattamento sanzionatorio più afflittivo possibile, in disapplicazione del criterio del favor rei.

4. La presunta applicazione dei criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza

La Corte federale d’Appello ha giustificato la nuova decisione ritenendo che: “la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati”.

In realtà, per quanto sin qui detto, nessun criterio di proporzionalità e ragionevolezza può dirsi soddisfatto se si considera che il parametro di riferimento per la nuova sanzione avrebbe dovuto essere l’apporto causale degli amministratori nella commissione degli illeciti imputabili alla Juventus F.C. S.p.A.: in tali termini, quindi, il richiamo a criteri imprescindibili per l’irrogazione di una sanzione di qualsiasi natura viene aprioristicamente meno, atteso che appare manifestamente errato il parametro cui ricollegare ragionevolezza e proporzionalità.

Ciò anche laddove si volesse considerare valido il modus operandi avuto dalla Corte federale d’Appello, atteso che, per quanto detto, appare evidente un errore intrinseco di calcolo di 1 punto (9 punti, anziché 10), il quale fa sì che la modalità di computo seguita difficilmente possa ritenersi idonea a sostenere un confronto con criteri di proporzionalità e ragionevolezza, quanto più che altro con quello di una (ingiustificata ed ingiustificabile) mera afflittività.

5. Le Conclusioni

Nel precedente commento avevamo concluso ritenendo che molte ombre sembravano profilarsi all’orizzonte per la conferma del provvedimento della Corte Federale di Appello da parte del Collegio di Garanzia C.O.N.I. per tutti i profili in diritto colà trattati ed in effetti, seppur parzialmente e con riferimento ad un evidente deficit motivazionale, è intervenuta una riforma della decisione 0063/CFA-2022-2023 che ha costretto la Corte federale d’Appello ad una nuova riformulazione della sanzione in termini di punteggio.

Orbene, anche nel caso di specie, se non fosse che la Juventus F.C. ha già dichiarato di rinunciare a nuovi ricorsi, anche nell’ottica di trovare ed ottenere un patteggiamento per la cosiddetta “vicenda stipendi”, tale da escludere ulteriori penalizzazioni sul punteggio in classifica, vi sarebbe da ipotizzare una nuova possibilità di riforma da parte del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., in quanto appaiono davvero disattesi gli intenti dell’organo giurisdizionale del Comitato Olimpico che voleva parametrare l’entità dei punti da sottrarre all’apporto causale dei dirigenti condannati e non alla consistenza delle condanne comminate, nonché appaiono non soddisfatti i criteri di ragionevolezza pur proclamati dalla Corte federale d’Appello che sembrano, al pari del precedente caso, privi di una motivazione sufficiente e soddisfacente.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472