Pubblicata in Gazzetta la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (Legge 5 agosto 2022, n. 118).
Nella versione finale del provvedimento sono state stralciate le norme relative ai taxi e sono state prorogate le concessioni balneari.
Ecco le principali novità della legge.
Concessioni balneari. Prorogate fino alla fine del 2023 le attuali concessioni, con la possibilità di un’ulteriore proroga a fine 2024 in caso di “ragioni oggettive” che impediscano la conclusione delle gare entro il 2023. Previsti indennizzi per i concessionari uscenti.
Porti. I criteri sulle concessioni saranno definiti da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Ogni concessionario potrà ottenere una sola una concessione per ciascun porto, ma la regola non vale per gli hub di rilevanza internazionale e nazionale.
Gas. Introdotte norme per valorizzare le reti di distribuzione degli enti locali e rendere più veloci le procedure per le gare.
Concessioni idroelettriche. Le Regioni fisseranno i criteri che dovranno essere seguiti per effettuare le gare. Previsti alcuni indennizzi per i concessionari uscenti.
Servizi pubblici locali. Previsto un riordino della materia attraverso l'adozione di un testo unico. Sul trasporto pubblico si prevede un taglio del Fondo nazionale trasporti per gli enti locali che abbiano affidato i servizi senza procedure di evidenza pubblica o tramite gare non conformi.
Colonnine di ricarica. Gare dei concessionari autostradali anche per assegnare le colonnine di ricarica "mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione".
Rifiuti. Nuove norme sulle tariffe per le utenze non domestiche prevedendo nuovi compiti per l'Arera e modifiche al Codice dell'ambiente ove si prevede la stipula di un accordo di programma su base nazionale tra Conai e sistemi autonomi e tutti gli operatori del comparto di riferimento con l'Anci, con l'Upi o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale ottimale.
Big tech e piattaforme digitali. Viene integrata la disciplina dell'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese, introducendo “una presunzione relativa di dipendenza economica” nelle relazioni commerciali con un'impresa che offre i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale, allorché quest'ultima abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali (e/o)o fornitori, anche in termini di effetti di rete (e/o) o di disponibilità dei dati.
LEGGE 5 agosto 2022, n. 118
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (22G00126)
(GU n.188 del 12-8-2022)