La Legge di bilancio 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, approvati dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre 2024, sono giunti all'esame della Camera dei deputati.
La manovra è composta da 144 articoli e ammonta complessivamente a circa 30 miliardi di euro nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027 (vedi in calce il TESTO INTEGRALE)
Considerando il nuovo quadro di regole europee e il contesto economico influenzato dall'incertezza globale legata al proseguimento del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, le misure si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Sono stanziate risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità.
Ecco le principali misure della manovra:
Proroga effetti riforma fiscale e taglio del cuneo fiscale
Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso.
Rinnovo dei contratti
Il Governo stanzia le risorse per finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027.
Sanità
Si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti nel settore sanitario. In particolare, nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del PIL nominale.
Supporto alle famiglie e bonus nascite
Confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Introdotta una "Carta per i nuovi nati" che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40.000 euro. La manovra rafforza il bonus asili nido, prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’ISEE. Rifinanziata per il 2025 la carta “Dedicata a te”, nella misura di 500 milioni. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.
Lavoro e imprese
Nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, estesi anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Confermata la decontribuzione per le imprese nelle Zone economiche speciali (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che trasferiscono la residenza di oltre 100 chilometri. Si conferma, per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.
Processo civile
La manovra, all'art. 105, introduce una nuova ipotesi di estinzione del processo per il mancato pagamento totale o parziale del contributo unificato. Fin da subito tuttavia si nutrono alcuni dubbi sulla compatibilità costituzionale di tale disposizione.
Pensioni
Confermate le misure della Legge di bilancio 2024 e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l’impiego.
Investimenti pubblici
Il disegno di legge stanzia risorse per assicurare che, dopo il termine del PNRR, l’andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. Previsto il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa.
Revisione della spesa
Introdotte misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche.
Coperture finanziarie
Tra le coperture più rilevanti, il disegno di legge prevede contributi del settore bancario e assicurativo.
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Sezione I
TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO
ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2025, 2026 e 2027, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE
CAPO I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
ART. 2.
(Misure di sostegno al reddito)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
oltre 50.000 euro, 43 per cento.»;
b) all’articolo 13, comma 1, lettera a), le parole «1.880 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.955 euro».
All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, dopo le parole «della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico», sono inserite le seguenti: «diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno».
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale di cui al comma 3 il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 3 e la detrazione di cui al comma 5 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma di cui al comma 3 o la detrazione di cui al comma 5 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui al comma 3 mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi 3 e 5, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo di cui ai commi 3 e 5 è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Per il completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento UE 2024/1263, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 16-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-ter
(Riordino delle detrazioni)
Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.
L’importo base di cui al comma 1 è pari a:
14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
3. Il coefficiente da utilizzare ai sensi del comma 1 è pari a:
0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2;
1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che si trovi nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2.
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite di cui al comma 1, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico.
Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1, per le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno. Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, del presente testo unico, sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché le rate delle spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.». 10. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:
1) alla lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.»; 2) alla lettera d), il primo periodo è sostituito dal seguente: «750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente.»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.».
CAPO II
MISURE IN MATERIA FISCALE
ART. 3.
(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell’avviamento correlate alle DTA)
La deduzione della quota dell’11 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi.
La deduzione della quota del 4,70 per cento dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, sulla base, rispettivamente, dei commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
La deduzione della quota del 13 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista dall’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
La deduzione della quota del 10 per cento dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, è differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonché al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.
Il computo delle perdite, ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’eccedenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in diminuzione del reddito del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, è effettuato limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d’imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 in misura non superiore al 65 per cento dello stesso maggior reddito imponibile. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dal maggior reddito imponibile che si determina ai sensi del presente articolo.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso:
al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, del decretolegge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e applicando il comma 5 del presente articolo;
al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, del decretolegge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, l’articolo 1, comma 1079, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l’articolo 1, commi 1067 e 1068, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, inoltre, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 4;
al 31 dicembre 2027 e ai due successivi, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 1 a 4.
7. Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, né quelle di cui articolo 4, comma 3, del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
ART. 4.
(Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività)
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 36 è sostituito dal seguente: «36. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato.».
Sulle plusvalenze e gli altri proventi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera csexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 42 per cento.
ART. 5.
(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)
1. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, pu essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del citato testo unico, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.»;
il comma 1-bis è abrogato;
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 16 per cento ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre di ciascun anno.»;
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta sostitutiva pu essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre.»;
al comma 4, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.»;
al comma 5, ultimo periodo, le parole «1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio di ogni anno»;
al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 5 dell’articolo 68»;
al comma 7, le parole «posseduti alla data del 1° gennaio 2002,» sono soppresse;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.»;
b) all’articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti possono optare, ai fini dell’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. A seguito dell’opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 16 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.»; 3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta sostitutiva pu essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre»;
al comma 4, ultimo periodo, le parole «entro il termine del 16 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «entro lo stesso termine del 30 novembre di cui al comma 2»;
al comma 5, dopo le parole «è rimasto a carico» sono inserite le seguenti: «del contribuente».
ART. 6.
(Estensione dell’obbligo di utilizzo dell’e-DAS)
1. All’articolo 25, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed» sono soppresse.
ART. 7.
(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, all’articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;».
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione a adattamento ai cambiamenti climatici nell’ambito dei documenti programmatici, alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 127-sexiesdecies) è sostituito con il seguente: «127sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, escluso il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, previste dall’ articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;».
ART. 8.
(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
All’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 14, dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente: «3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»;
all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare . Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»;
dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente: «1-septies.1. La detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»;
al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole «anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;
al secondo periodo, le parole «per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025».
3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 8-bis.1, è aggiunto il seguente: «8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.»;
dopo il comma 8-quinquies, è aggiunto il seguente: «8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione pu essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.».
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALL’EVASIONE
ART. 9.
(Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.». 2. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.».
3. All’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, ultimo periodo, le parole «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.».
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale sono definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo è indicato nelle comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 6. All'articolo 13-ter, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rafforzamento delle attività di analisi di cui al comma 12, i risultati dei controlli di cui al primo periodo sono comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.».
7. All’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all’articolo18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
al comma 5-ter, dopo le parole «Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle entrate», sono inserite le seguenti: «nonché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli».
ART. 10.
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 51, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto di cui al presente comma, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
all’articolo 54, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
all’articolo 95, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
all’articolo 108, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono deducibili se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano la sussistenza di un inadempimento del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.».
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.
All’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Comandante Generale della Guardia di finanza, è disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformità della copia informatica al documento analogico ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI
ART. 11.
(Misure in materia di versamento dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)
Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012. Resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
Per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al 50 per cento entro il 30 giugno 2025, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2026, per una quota pari al 20 per cento entro il 30 giugno 2027 e per la restante quota del 10 per cento entro il 30 giugno 2028. Per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.
CAPO V
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI
ART. 12.
(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)
A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.
All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da «e il divieto di trasferimento» a «Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina.».
All’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025 il montepremi è fissato in una misura compresa tra il 70 per cento e il 75 per cento del prezzo di vendita delle cartelle.».
ART. 13.
(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)
A decorrere dall’anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì una estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, la stessa è posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi.
Ai sensi del comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
ART. 14.
(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)
1. In considerazione dell’obiettivo di riordino della disciplina dei giochi pubblici di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, alla luce peraltro della persistente mancata intesa con le regioni e gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di Bingo, di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento:
a) le concessioni relative al Bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun concessionario corrisponde l’importo di euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026;
le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 ed ammontano a euro 9.500 annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti;
le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6, a euro 120 per ciascun apparecchio, e quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche dovute dai concessionari adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI
ART. 15.
(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)
Nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all’articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ci comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.
Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.
A seguito dell’istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno 2025, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023 n. 83, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023.
TITOLO III
MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D’ACQUISTO DELLE FAMIGLIE
ART. 16.
(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)
In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500 milioni di euro per l’anno 2025 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione.
Per le finalità di cui al comma 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 2,3 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2.
ART. 17.
(Mutui per la prima casa)
Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2027.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, si applicano sino al 31 dicembre 2027. Le risorse disponibili a valere sulla riserva di cui all’articolo 1, comma 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1. 3. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO
ART. 18.
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decretolegge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, la somma di 55,3 milioni di euro del fondo ivi previsto, di cui 16,67 milioni di euro per le Forze armate, 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato, 13,91 milioni di euro per l’Arma dei carabinieri, 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza e 4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria, è destinata, nell’ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 93,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per il personale docente.
ART. 19.
(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)
Per il triennio 2025-2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, 3.550 milioni di euro per l’anno 2026 e 5.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Per la copertura degli oneri della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2028-2030, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, è autorizzata la spesa di 1.954 milioni di euro per l'anno 2028, 4.027 milioni di euro per l’anno 2029 e 6.112 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030. Gli importi di cui al primo periodo sono al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
ART. 20.
(Disposizioni in materia di personale della giustizia)
Per dare attuazione alla riforma relativa all’efficientamento dei procedimenti civili e penali, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento UE 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 2.600 unità nell’Area dei Funzionari e di 400 unità nell’Area degli Assistenti del CCNL 20192021 Comparto Funzioni Centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l’anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Allo scopo di rafforzare la capacità tecnica e specialistica del Ministero della giustizia, di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di proseguire gli interventi di efficientamento del sistema giudiziario, penitenziario e minorile, a decorrere dal I° gennaio 2025, il Ministero medesimo pu conferire ulteriori dieci incarichi dirigenziali di livello non generale oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
ART. 21.
(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
In considerazione degli impegni derivanti dall'attuazione delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incluse quelle relative alla disabilità ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e dei progetti correlati, per rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'efficientamento delle prestazioni istituzionali, sono istituite presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale tre posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo Istituto e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo di cui all'articolo 116, commi 8, 10 e 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’ articolo 30, commi dal 4 al 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, determina con proprio decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dall'anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
ART. 22.
(Indennità di servizio zone disagiate)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Art. 181
(Viaggio di congedo o ferie)
Per fare fronte agli oneri per un viaggio di congedo, da e per la sede di servizio, al personale che presta servizio per almeno 185 giorni in ciascun anno solare in residenze classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza maggiore di chilometri 3.500 da Roma, spetta una volta l’anno una maggiorazione forfettaria dell’indennità di servizio all’estero commisurata all’indennità di servizio mensile prevista nella stessa sede per il posto di primo segretario o di console. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al presente comma sono dimezzati e il beneficio di cui al presente comma spetta due volte l'anno.
La percentuale della maggiorazione è definita per ciascuna sede con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all’articolo 172, in misura parametrata al prezzo del volo di andata e ritorno in alta stagione dalla sede a Roma, in classe superiore all’economica per il personale con qualifica pari o superiore a consigliere d’ambasciata in servizio negli uffici situati in località raggiungibili da Roma con un volo di durata superiore a cinque ore.
La maggiorazione è riconosciuta per ciascuno dei familiari a carico per almeno 185 giorni nello stesso anno solare. Per il coniuge o per la parte di unione civile spetta nella medesima misura del titolare e per i figli in misura corrispondente alla classe economica.
Per il personale in servizio in sedi non qualificate come particolarmente disagiate, la maggiorazione è pari a due terzi di quella determinata in base ai commi 1, 2 e
3.»;
b) all’articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i viaggi di trasferimento in aereo dei capi delle rappresentanze diplomatiche spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica, qualunque sia la durata del viaggio. Per il restante personale, il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore a quella economica spetta nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore.».
TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
ART. 23.
(Misure in materia di trattenimento in servizio)
All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente: «286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
All’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
al secondo periodo, le parole «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al successivo comma 6.».
All’articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il comma 5 è abrogato.
All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 11 è abrogato. 5. Le amministrazioni di cui di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nei limiti del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente, ivi incluso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Il personale, individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non pu permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
ART. 24.
(Misure di flessibilità in uscita)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1-bis, all'alinea, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
al comma 3, le parole «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28
febbraio 2025».
2. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
al primo periodo, le parole «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;
al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
all’ultimo periodo, le parole «nell’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«negli anni 2024 e 2025»;
b) al comma 5, le parole «nell’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni
2024 e 2025»;
al comma 6, lettera b), le parole «nell’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«negli anni 2024 e 2025»;
al comma 7, le parole «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025».
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 114 milioni di euro per l'anno 2025, 240 milioni di euro per l'anno 2026, 208 milioni di euro per l'anno 2027, 151 milioni di euro per l'anno 2028, 90 milioni di euro per l'anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030.
Il beneficio di cui al comma 3 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
ART. 25.
(Pensioni minime)
1. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, all’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole «dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2026» e le parole «e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026»;
al secondo periodo, le parole «, per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026,»;
all’ultimo periodo, le parole «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole «e al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026».
ART. 26.
(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)
1. All’articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla lettera c), le parole «nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a sedici mesi complessivi nei casi di quattro o più figli».
ART. 27.
(Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025)
1. In via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
ART. 28.
(Misure in materia di previdenza complementare)
All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile di cui al comma 7, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, solo su richiesta dell’assicurato, pu essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai presenti fini, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma.».
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dal comma 1, tenuto conto dei contenuti delle decisioni Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dal comma 1.
ART. 29.
(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)
1. La legge 25 luglio 1975, n. 402 non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
ART. 30.
(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)
A valere sul fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a trenta euro giornalieri per l’anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell’anno 2025, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale effettua il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.
All’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga agli articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
È prorogato, per l’anno 2025, il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di euro 100 milioni per l’anno 2025 a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata, per l'anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sul fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La disposizione di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ulteriormente prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2025, 2026 e 2027, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
A valere sul fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2025, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pu essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., in conformità al regime degli aiuti di Stato.
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA
ART. 31.
(Bonus nuove nascite)
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. L’importo di cui al primo periodo, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo di cui al primo periodo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. L’importo di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del trattamento di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'importo di cui al comma 1, primo periodo, e il valore dell'ISEE di cui al comma 1, secondo periodo.
L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
ART. 32.
(Esclusione del computo dell’Assegno unico per la richiesta del bonus nido)
1.Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini del trattamento di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo del presente comma l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 355, della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
ART. 33.
(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)
All’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole «, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni,» sono soppresse.
Per effetto di quanto disposto dal comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
ART. 34.
(Misure in materia di congedi parentali)
1. All'articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
ART. 35.
(Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)
1. A decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo.
ART. 36.
(Formazione delle donne vittime di violenza)
1. Al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
TITOLO VI
MISURE IN MATERIA DI DISABILITA’, POLITICHE SOCIALI E SPORT
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA
ART. 37.
(Misure in materia di cani di assistenza)
1. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, si applicano anche alle persone di cui al presente comma, accompagnate da un cane di assistenza munito di tesserino identificativo rilasciato ai sensi del comma 3:
persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del comma 3, lettera a);
persone con patologie individuate ai sensi del medesimo comma 3, lettera a), anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità. 2. Ai fini del presente articolo, per cani di assistenza si intendono i cani addestrati per il supporto delle persone di cui al comma 1, ivi compresi i cani guida per le persone cieche e ipovedenti.
3. Per l’attuazione del comma 1, con decreto del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali e l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
le compromissioni e le patologie per le quali i cani di assistenza possono essere addestrati e tesserati per supportare la persona di cui al comma 1, includendo tra queste le compromissioni della vista e dell’udito, le disabilità motorie, il diabete, l’epilessia e i disturbi del neurosviluppo, nonché gli eventuali criteri di esclusione;
le procedure per il riconoscimento e la istituzione di un registro dei soggetti abilitati alla formazione dei cani di assistenza, nonché i requisiti che gli stessi sono tenuti a rispettare, anche con riferimento alla qualificazione delle figure ivi operanti;
i percorsi di addestramento dei cani di assistenza e le misure atte a garantirne la salute e il benessere;
il formato del tesserino identificativo dei cani di assistenza che i soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti a rilasciare, con oneri non a carico della finanza pubblica, nelle more e al termine del percorso formativo e le modalità operative per la registrazione del cane di assistenza nell’ambito del Sistema di identificazione nazionale degli animali da compagnia;
gli enti con funzioni di controllo e monitoraggio deputati al riconoscimento dei soggetti di cui alla lettera b), alla tenuta del relativo registro e alla valutazione periodica del loro operato, nonché le misure da attuare in caso di valutazione negativa o riscontrata non conformità del servizio offerto;
le disposizioni finali e transitorie. Per i cani guida delle persone cieche formati prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, le disposizioni di cui alla citata legge 14 febbraio 1974, n. 37, continuano ad applicarsi indipendentemente dall’eventuale tesseramento dell’animale.
Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, si applicano anche alle figure coinvolte nell’addestramento del cane di assistenza, operanti presso i soggetti di cui al comma 3, lettera b), nell’espletamento delle attività funzionali all’addestramento.
Per le finalità di cui al comma 1, il fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, lettera e), è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio di ministri.
ART. 38.
(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)
In considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma della disabilita prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, al fine di realizzare l'attività di sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025.
Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione per le spese di funzionamento di cui all'articolo 9, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2025.
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALLE DROGHE E ALLE DIPENDENZE
ART. 39.
(Uffici antidroga)
1. All’articolo 11 del Testo unico in materia di sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale inviato presso gli uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma 1»;
il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, di cui 725.000 euro annui, per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento.».
ART. 40.
(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)
1. Al fine di sostenere interventi finalizzati alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025.
ART. 41.
(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)
1. All’articolo 75 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all’articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, destinato alla copertura degli oneri per l’effettuazione degli accertamenti medicolegali e tossicologico-forensi di cui al comma 10.
10-ter. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 10-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 2. All’articolo 87, comma 5, del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 303, le parole «e al Ministero della sanità» sono soppresse.
ART. 42.
(Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D)
1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo l’articolo 14, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis
(Sistema nazionale di allerta rapida NEWS-D)
Al fine di dare piena attuazione operativa all’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministriDipartimento per le politiche antidroga, il Sistema nazionale di allerta rapida, quale strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate.
Il Sistema nazionale di allerta rapida di cui al comma 1 si avvale, per il proprio funzionamento, di centri collaborativi di primo e di secondo livello.
Sono centri collaborativi di primo livello:
l’Istituto superiore di sanità di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello su aspetti bio-tossicologici;
i centri antiveleno, pubblici o privati, per la raccolta di dati e informazioni provenienti dai centri collaborativi di secondo livello, su aspetti clinicotossicologici, in grado di assicurare una disponibilità per l’intera giornata (h24), con laboratori interni e capacità analitiche nel settore delle nuove sostanze psicoattive, da
individuare a cura del Dipartimento per le politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
la Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all’articolo 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 16, per il concorso allo sviluppo del Sistema nazionale di allerta rapida, per il coordinamento delle Forze di polizia nell’alimentazione informativa del predetto Sistema nonché per la raccolta di dati e informazioni, utili per la formulazione di allerta o informative, emergenti dagli esami tossicologici condotti dai centri collaborativi di secondo livello di cui al comma 4, lettera e), sulle sostanze stupefacenti sequestrate.
4. Possono essere centri collaborativi di secondo livello:
gli istituti di medicina legale;
i laboratori universitari di tossicologia forense;
le amministrazioni centrali e periferiche competenti in materia di droga;
le strutture di emergenza;
i laboratori delle Forze di polizia;
le strutture pubbliche di base di cui all’articolo 75, comma 10;
gli enti, le agenzie e le associazioni scientifiche ovvero soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, da individuare sulla base di criteri specifici, dal Dipartimento per le politiche antidroga.
Al fine di garantire la piena operatività del Sistema nazionale di allerta rapida e la tempestiva individuazione di nuove sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché i loro effetti sulla salute, il Dipartimento per le politiche antidroga, è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a stipulare convenzioni e contratti con strutture private in possesso degli specifici requisiti di cui al comma 3, lettera b).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti compiti e organizzazione del Sistema nazionale di allerta rapida di cui al comma 1». 2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI SPORT
ART. 43.
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 630:
al primo periodo, dopo le parole «livello di finanziamento», sono inserite le seguenti: «del Comitato Italiano Paralimpico (CIP),» e le parole «410 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «438.761.503 euro»;
al secondo periodo, dopo le parole «sono destinate», sono inserite le seguenti: «al CIP, nella misura di 28.761.503 euro, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica;»; b) al comma 630-bis:
al primo periodo, dopo le parole «livello di finanziamento», sono inserite le seguenti: «del Comitato Italiano Paralimpico (CIP),» e le parole «410 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «438.761.503 euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e a 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035»;
al secondo periodo, dopo le parole «sono destinate», sono inserite le seguenti: «al CIP, nella misura di 28.761.503 euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, per la copertura degli oneri relativi alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana, nonché per il finanziamento delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, degli enti di promozione paralimpica;»;
c) il comma 632 è sostituito dal seguente: «632. Con decreto annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sono accertate le entrate di cui ai commi 630 e 630bis. Qualora le entrate di cui al primo periodo siano superiori all’importo di 438.761.503 euro annui fino all’anno 2034 e all’importo di 422.165.697 euro annui a decorrere dall’anno 2035, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato Paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.».
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, a decorrere dall’anno 2025, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogata.
ART. 44.
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
ART. 45.
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)
1. Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all’accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 50 milioni di euro per l’anno 2026. Al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 46.
(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell’Istituto per il credito sportivo e culturale)
1.La dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 40 milioni di euro per l’anno 2027.
TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ
ART. 47.
(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l’anno 2025, 5.078 milioni di euro per l’anno 2026, 5.780 milioni di euro per l’anno 2027, 6.663 milioni di euro per l’anno 2028, 7.725 milioni di euro per l’anno 2029 e 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.
Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 883 milioni di euro per l’anno 2028, 1.945 milioni di euro per l’anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 è accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.
Una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 928 milioni di euro per l’anno 2026 478 milioni di euro per l’anno 2027 e 528 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale, di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 48.
(Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
Il limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026.
Le risorse relative all’ulteriore incremento di cui al comma 1 sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.
Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
ART. 49.
(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata)
L’innovatività di un farmaco deriva dalla tecnologia di produzione del suo principio attivo, dal meccanismo d’azione, dalla modalità della somministrazione al paziente, dall’efficacia clinica e dalla sicurezza, dagli effetti sulla qualità della vita, dalle implicazioni sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria.
Ai fini del presente articolo, un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all’interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica.
Le risorse del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico come definite al comma 5.
Le risorse del fondo di cui al comma 3 non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando le risorse annualmente stanziate, l’eventuale eccedenza della spesa per l’acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti come previsto dall’articolo 1, comma 406 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, si applicano le modalità previste dall’articolo 1, comma 584, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con determinazione del direttore generale tecnicoscientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisce i criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell’accesso al rimborso da parte del SSN, con le risorse del fondo di cui al comma 3.
Il requisito dell’innovatività terapeutica viene attribuito ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l’effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Nell’ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Il requisito dell’innovatività terapeutica ha una durata massima di 36 mesi.
Il medicinale, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, è soggetto a monitoraggio tramite registro AIFA. L’indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio AIFA. Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad AIFA perviene oltre il sesto anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento di cui al comma 3. L’AIFA non valuta la sussistenza del requisito dell’innovatività di cui al comma 6 in tutte le indicazioni terapeutiche autorizzate di medicinali a base di principio attivo, o di combinazioni di principi attivi, che hanno perso, o non hanno mai goduto di copertura brevettuale.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente potranno accedere al fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA ovvero, in linea con quanto previsto ai commi 6 e 7, qualora la CSE valuti motivatamente l’istituzione del registro di monitoraggio. Per tali medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell’innovatività condizionata.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “AWaRe” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, potranno accedere al fondo di cui al comma 3, per un importo comunque non superiore a 100 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio AIFA, ovvero, in linea con quanto previsto ai commi 6 e 7, qualora la CSE valuti l’istituzione del registro di monitoraggio.
Per effetto di quanto disposto dal comma 9, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i farmaci innovativi potranno accedere al fondo di cui al comma 3 per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.
All'articolo 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 2, le parole «a giudizio della Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio della Commissione Scientifico-Economica».
All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577:
le parole «e ai farmaci oncologici innovativi» sono soppresse;
le parole «, rispettivamente, ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 401»;
b) al comma 578:
le parole «e ai farmaci oncologici innovativi» sono soppresse;
le parole «, rispettivamente, ai commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti:
«al comma 401»;
c) al comma 584:
le parole «dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 401»;
le parole «titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi» sono sostituite dalle seguenti: «titolare di AIC di farmaci innovativi»;
le parole «ai sensi dell’articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n.
232» sono soppresse.
ART. 50.
(Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)
Al fine di garantire al Servizio sanitario nazionale le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l’anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e, a decorrere dall'anno 2026, di 1.000 milioni di euro annui, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti.
Le risorse di cui al comma 1 costituiscono una assegnazione vincolata e sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate nel medesimo comma 1.
ART. 51.
(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)
Per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, in attuazione dell’articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Al fine di potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria resa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano considerando il finanziamento regionale, si integra il sistema di garanzia, di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, di una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.
Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dall'adozione della presente legge, al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia di cui al decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019, è individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.
ART. 52.
(Piano pandemico 2025-2029)
1. Per l’attuazione delle misure del Piano pandemico nazionale per il periodo 2025 – 2029 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2025, 150 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
ART. 53.
(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)
Al fine di rispondere alle esigenze di riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti e per l’acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2025. Al finanziamento previsto per tali finalità, accedono tutte le regioni in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di utilizzo dell’accantonamento e il riparto tra le regioni.
ART. 54.
(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)
Al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, “Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all’articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria)” e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da Covid-19”.
Le regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurano, per mezzo delle autorità competenti per territorio, l’attuazione del comma 1.
ART. 55.
(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)
Per il conseguimento del livello di appropriatezza nell’erogazione e nell’organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, è fatto obbligo a ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.
Il Ministero della salute per il tramite del Comitato di cui all’articolo 9 dell’Intesa tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano sancita il 23 marzo 2005, stabilisce entro il 28 febbraio 2025 il format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivono in ogni caso gli accordi. Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell’adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi. Per l’anno 2025 gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell’accordo precedente.
All’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «di cui all’articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse. Ai fini della verifica degli adempimenti per l’accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale di cui al predetto articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli accordi bilaterali sono quelli di cui al comma 1.
Al fine di salvaguardare l’appropriatezza delle cure e l’equità nell’accesso alle stesse, all’articolo 15, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo è soppresso.
ART. 56.
(Incremento indennità pronto soccorso)
Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata come incrementati dall’articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
ART. 57.
(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)
1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall’anno 2025, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento.
La maggiorazione dello 0,65 per cento spettante ai grossisti, rispetto a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco.
Al fine di garantire la sostenibilità economica e l’operatività dei soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è riconosciuta, a favore degli stessi, una quota pari a euro 0,05 per ogni confezione di farmaco di classe a) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, distribuita a favore delle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni e modalità per il riconoscimento della quota di cui al comma 3, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e dal decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, in tema di trasmissione dei dati di distribuzione dei medicinali.
ART. 58.
(Incremento delle risorse per le cure palliative)
1. All’articolo 12, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall’anno 2025, l’importo di cui al primo periodo è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui».
ART. 59.
(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)
All’articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.».
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
ART. 60.
(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)
1. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, di maltrattamenti su familiari e conviventi e di atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
ART. 61.
(Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)
1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, i vigenti valori dell’indennità di specificità medico-veterinaria di cui all’articolo 65 del CCNL della predetta Area stipulato il 23 gennaio 2024 sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
ART. 62.
(Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)
1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria di cui all’articolo 66 del CCNL della predetta Area stipulato il 23 gennaio 2024 è incrementato nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5.500.000 euro a decorrere dall’anno 2025.
ART. 63.
(Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)
Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, gli importi dell’indennità di specificità infermieristica di cui all’articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, sono incrementati, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi della specifica indennità di cui all’articolo 105 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 20192021, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
ART. 64.
(Premialità liste di attesa)
In favore delle regioni che risultino adempienti all’item H Liste di Attesa previsto nel questionario LEA è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle somme di cui al comma 1.
ART. 65.
(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)
Al fine di sostenere l’erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, è vincolata una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 per la remunerazione delle citate prestazioni.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
ART. 66.
(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)
All’ articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, il comma 133 è abrogato.
Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza. Al fine del monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre a esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell’osservatorio di cui al presente comma, il decreto interministeriale 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è abrogato. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
All’ articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 946 è abrogato.
Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per le dipendenze patologiche (FDP). Il fondo è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni.
TITOLO VIII
MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI
CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE
ART. 67.
(Interventi in materia di premi di produttività)
1. Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.
ART. 68.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale.
Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 1 rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di
1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
6. Il limite di cui al comma 5, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
ART. 69.
(Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
ART. 70.
(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e nelle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.
Nella determinazione degli acconti dovuti:
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e
per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216;
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 71.
(Piano Casa Italia)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 282:
all’alinea, dopo le parole «per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica», sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;
alla lettera c), dopo le parole «realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica», sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;
al comma 283, alla lettera a), dopo le parole «monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale», sono inserite le seguenti: «o di edilizia sociale».
2. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica e sociale, di seguito denominato “Piano casa Italia”, avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l’utilizzo dell’offerta abitativa disponibile.
ART. 72.
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)
A seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, l’agevolazione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.
Per effetto di quanto previsto al comma 1, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:
il limite di spesa di cui all’articolo 22, comma 7, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024, è incrementato di 0,7 milioni di euro per l’anno 2024, 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 5,6 milioni di euro per l’anno 2027;
il limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 4, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024, è incrementato di 0,4 milioni di euro per l’anno 2024, 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 9,1 milioni di euro per l’anno 2027;
il limite di spesa di cui all’articolo 24, comma 7, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 60 del 2024, è incrementato di 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 28,7 milioni di euro per l’anno 2027.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l’anno 2025, 1.000 milioni di euro per l’anno 2026, 3.400 milioni di euro per l’anno 2027, 1.500 milioni di euro per l’anno 2028 e 750 milioni di euro per l’anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell’occupazione e nello sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nei limiti delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
Le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concorrono alla copertura finanziaria del comma 3 e dell’articolo 77. 5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. I commi 2 e 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ART. 73.
(Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole «e di 6 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
ART. 74.
(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)
Ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al comma 3.
Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l’anno 2025, di 50 milioni di euro per l’anno 2026 e di 80 milioni di euro per l’anno 2027.
ART. 75.
(Nuova Sabatini)
1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
ART. 76.
(Interventi in materia di banda ultra larga)
1. Al fine di permettere il completamento degli interventi concernenti le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle zone bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere concessi contributi fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore. Eventuali risorse eccedenti l’effettivo fabbisogno sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.
ART. 77.
(Credito d’imposta ZES)
1. All' articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: “Per l’anno 2024” sono inserite le seguenti: “e per l’anno 2025”;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole «15 novembre 2024» sono aggiunte le
seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “di 1.800 milioni di euro per l'anno
2024” sono inserite le seguenti: “e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025”;
Per l’anno 2025, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo, inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.
Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2, primo e secondo periodo, del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025 dall'articolo 16, comma 6, del decreto–legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al secondo periodo del citato primo periodo.
Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 2, secondo periodo;
la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, qualora il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall' articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall' articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022- 2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E INFRASTRUTTURE
ART. 78.
(Giubileo)
1. Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l’anno 2025 per le seguenti finalità:
37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’organizzazione e all’ allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società
Giubileo s.p.a.;
16,5 milioni di euro connessi all’organizzazione e all’ allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;
34,5 milioni di euro per la Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all’accoglienza dei pellegrini per le attività di competenza dell’ente.
2. Al fine di permettere il completamento degli interventi di conto capitale connessi allo svolgimento dell’evento di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 7 milioni di euro per l’anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalità di cui all' articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
ART. 79.
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)
Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei principi ESG e il turismo sostenibile, con decreto di natura regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
Con il decreto di cui al comma 1 sono definite:
le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell’Unione europea, i criteri di valutazione dell’istanza di ammissione all’agevolazione;
le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell’offerta turistica;
le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi di cui al presente articolo, anche per quanto attiene all’apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all’investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.
Le funzioni relative alla gestione dell’intervento di cui al presente articolo, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all’eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all’attuazione dell’intervento, possono essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che pu avvalersi di Enit S.p.A.
Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, a valere sulle risorse di cui al comma 6, la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2025.
Il Ministero del turismo vigila sull’esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e pu definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione dell’intervento di cui al presente articolo.
Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2025.
ART. 80.
(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al comma 2-decies, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A tal fine ANAS S.p.A. è autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., attraverso scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506, 2506-bis, 2506-ter e 2505 del codice civile, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. – SITAF. A sua volta Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è autorizzata ad assegnare alla società di cui al comma 2-sexies Autostrade dello Stato S.p.A., attraverso successiva scissione, il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A. Entrambe le operazioni di scissione sono poste in essere anche in deroga, ove necessario, alle norme istitutive delle predette società ovvero a diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali e pattizie di qualsivoglia natura. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro o in natura. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.».
TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA
ART. 81.
(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
Al fine di dare corretta attuazione alle procedure unionali in materia di agevolazioni fiscali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in relazione all’agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni dal 2018 al 2022.
Successivamente alla registrazione di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2007, n. 115.
Conclusi gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora il credito di imposta di cui al comma 1 sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l’adozione di ogni atto di recupero ai sensi dell’articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
ART. 82.
(Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia)
Al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.
All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «alle cultivar IGP,», sono inserite le seguenti: «nonché a supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il modeling dei sistemi agroalimentari,».
ART. 83.
(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 703, le parole «delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
al comma 703, la parola «adottano» è sostituita dalla seguente: «adotta»;
al comma 703, le parole «alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria» sono sostituite dalle seguenti: «alla media nazionale, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione, la concomitanza di aree protette, nonché la carenza di infrastrutture essenziali per l'agricoltura»;
al comma 703, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116.»;
dopo il comma 703, è aggiunto il seguente: «703-bis. La deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.››.
TITOLO X
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA E CULTURA
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI MERITO
ART. 84.
(Misure in materia di istruzione e di merito)
Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l’anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».
All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
ART. 85.
(Misure in materia di Carta del docente)
1. All’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «del docente di ruolo», sono aggiunte le seguenti: «, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»; b) al secondo periodo, le parole «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«fino ad euro»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l’importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123.».
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. 3. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 122, è inserito il seguente:
«122-bis. Al fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente.».
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA’ E RICERCA
ART. 86.
(Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)
1. Il Ministero dell’università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC), al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:
affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e implementare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;
impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attività, anche successivamente al periodo di attuazione del PNRR;
impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socio-economiche di riferimento, anche grazie a nuove forme organizzative e al coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre il nucleo iniziale;
impatto sulle policy, intesa come la capacità di fornire indicazioni sulle politiche di riferimento attraverso la redazione di white paper ovvero le proposte di policy nei rispettivi ambiti finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;
building capacity, intesa come la capacità di creare facilities, come infrastrutture, laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con imprese e di creare valore grazie a innovazione e proprietà intellettuale. 2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono specificati gli indicatori chiave di prestazione di cui al comma 1, nonché le modalità delle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli stessi e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Per le finalità di cui al comma 1, presso il Ministero dell’università e della ricerca è istituto un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
4.Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati annualmente i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ammessi al riparto delle risorse di cui al comma 3.
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI CULTURA
ART. 87.
(Misure in materia di beni culturali)
Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
All’articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2021 e 2022», sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027»; b) al comma 3:
dopo le parole «risorse del Fondo», sono inserite le seguenti: «e nei limiti dello stesso»;
le parole «negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027»;
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, l’importo massimo complessivo del citato credito è pari a
200.000 euro.»;
il comma 5 è abrogato;
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
Al fine di implementare le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, a decorrere dall’anno 2025, il limite massimo di cui all’articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro annui.
All’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,»;
le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente,» sono soppresse;
dopo le parole «anche mediante acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche».
ART. 88.
(Misure in materia di spettacolo dal vivo)
Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.
Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.
Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire, nel contempo, stabilità al medesimo settore anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dal 2025 una quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad 8 milioni di euro, è destinata:
per 750.000 euro in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;
per 7.250.000 euro in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024. 4. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 3, la restante quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 alle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2025 inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), la parola: «25.000» è sostituita dalla seguente: «30.000»; 2) alla lettera d), la parola: «sessanta» è sostituta dalla seguente: «cinquantuno»; b) all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
al comma 3, le parole: «30 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile»; c) l’articolo 5 è soppresso.
ART. 89.
(Misure in materia di creatività contemporanea)
Al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
TITOLO XI
MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI
ART. 90.
(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027)
Al fine di assicurare, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato l’impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2027, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori 800 unità di personale delle Forze armate per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
Per l’attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con specifica destinazione di euro 37.970.985, di cui 18.047.870 per gli oneri connessi con il personale ed euro 19.923.115 per gli oneri connessi con il funzionamento, e di euro 2.518.500, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
ART. 91.
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)
1. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al Nato Innovation Fund di cui all’articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
TITOLO XII
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE
ART. 92.
(Fondo per la ricostruzione)
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.
La ripartizione di cui al comma 2 è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull’avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.
ART. 93.
(Esigenze connesse alla ricostruzione)
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione.
È autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi
per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012.
Per la regione Emilia-Romagna le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole «per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024». A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.
Le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del comma 3 dell’articolo 57, del decretolegge 14 agosto 2020, 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.
Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2025.
Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 pu , con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.
All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole «fino al 31 dicembre 2024 sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025» e le parole «, al sesto e al settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all’ottavo anno».
All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.
All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 7, primo periodo, le parole: «dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2025»; b) al comma 16:
al primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2024»;
al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2025».
All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Per l'anno 2025, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2025.
All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole
«,2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023, 2024 e 2025
Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, allo scopo di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione anche per l’anno 2025, all’articolo 9duodecies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole «fino al 31dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025». A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di 92 milioni di euro, per l’anno 2025»
Al fine di assicurare lo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «per l’anno2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per l’anno 2025 ».
Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, all’articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e le parole «di 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,4 milioni di euro»;
al comma 2, le parole «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e
2025»;
al comma 3, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «13,4 milioni di euro».
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025».
Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.
È autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 5.050.000 euro, di cui:
1.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla
2023, n. 9;
2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell’isola di Ischia, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e le attività di assistenza alla popolazione di cui al citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, e le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, Il medesimo
Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l’emergenza con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022.
Per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale. Il medesimo Commissario straordinario di cui all’articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, provvede altresì all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i Comuni dell’Isola di Ischia.
Ai titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, pu essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi con criteri, procedure e modalità approvati con ordinanza commissariale. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l’anno 2025.
Per assicurare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 27, la struttura del Commissario straordinario di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31,di cinque unità di personale non dirigenziale, nei limiti complessivi di spesa di 228.668 euro per l’anno 2025, e di una figura di esperto cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo per l’anno 2025 non superiore a 48.000 euro. Per il coordinamento delle attività di attuazione del piano degli interventi di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, il Commissario straordinario pu nominare un subcommissario il cui compenso è determinato in misura non superiore ai limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n 111, pari a 132.700 euro per l’anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 409.368 euro per l’anno 2025.
Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l’anno 2025. Per i Comuni dell’Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l’anno 2025.
I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2025; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,830 milioni di euro per l'anno 2025.
La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019 si intende in deroga, limitatamente all'annualità 2025, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
A far data dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, prorogato da ultimo dall’articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all’ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.
A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 è riconosciuto, sino e non oltre il 31 dicembre 2025, un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell’evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania di cui all’articolo 6 del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32. Il contributo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al medesimo articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2025. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l’anno 2025.
ART. 94.
(Crisi idrica)
1. All’articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, una quota del Fondo fino a 144 milioni per il 2025 pu essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.».
TITOLO XIII
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
CAPO I
REGIONI
ART. 95.
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)
In applicazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia concorre alla finanza pubblica con un contributo annuo di euro 432.700.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033.
In attuazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, la regione Friuli-Venezia Giulia versa al bilancio dello Stato l’importo di euro 422.689.368 entro il 31 marzo 2025 quantificato in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, e in attuazione della nuova governance economica europea, la Regione FriuliVenezia Giulia, per conto del sistema integrato degli enti territoriali del FriuliVenezia Giulia, accantona un importo pari a 22 milioni di euro per l’anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l’anno 2029, determinato considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono efficaci a decorrere dell’entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto regionale che recepisce l’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024 ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154. La Regione rispetta gli obblighi derivanti dall’accordo di cui al primo periodo anche nelle more dell’approvazione della relativa norma di attuazione.
In applicazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, a decorrere dall’anno 2026 il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è confermato in 306,4 milioni di euro annui.
In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, la regione Sardegna versa al bilancio dello Stato euro 92.568.134 entro il 31 marzo 2025 a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza del versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025 dell’importo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024 relativo alla nuova governance economica europea, la Regione Sardegna accantona nel bilancio di previsione un importo pari a euro 27 milioni per l’anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e euro 134 milioni per l’anno 2029 secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4.
In attuazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, le Province autonome di Trento e Bolzano versano al bilancio dello Stato (capitolo 3465, articolo 1, capo X) rispettivamente euro 154.943.007 ed euro 103.687.794 entro il 31 marzo 2025, a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il predetto biennio, ai sensi dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle Province autonome anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.
All’articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il comma 4-octies, è aggiunto il seguente: «4-nonies. In attuazione della nuova governance economica europea ed in spirito di leale collaborazione, la Regione e le Province autonome per conto del sistema territoriale regionale integrato accantonano un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l’anno 2029 sul bilancio della Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l’anno 2029 sul bilancio della Provincia autonoma di Trento e pari a 19 milioni di euro per l’anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l’anno 2029 sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano. A tal fine, la Regione e le Province autonome, per conto del sistema integrato, iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari agli importi di cui al primo periodo. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo non è possibile disporre impegni. Il fondo è destinato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in avanzo di amministrazione, è vincolato agli investimenti, anche indiretti, per l’utilizzo nell’esercizio successivo in via prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il suddetto fondo è istituito entro il 31 gennaio 2025. Nel caso di mancato accantonamento del fondo o mancato rispetto, da parte della Regione o delle Province autonome, dell’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell’esercizio successivo la quota accantonata è incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore accantonamento e del saldo negativo registrato nell’esercizio precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo della Regione o delle Province autonome relativi all’esercizio precedente è incrementato l’accantonamento del 10 per cento.».
Le disposizioni recate dal comma 9 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
In applicazione del punto 1 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, il contributo alla finanza pubblica della regione Valle d’Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è confermato in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali.
In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, entro il 31 marzo 2025 la regione Valle d’Aosta versa al bilancio dello Stato euro 8.081.183 quantificato in via definitiva a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
In attuazione del punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica del 20 ottobre 2024, e in attuazione della nuova governance economica europea, la Regione Valle d’Aosta, anche per conto degli enti locali del proprio territorio, accantona nel proprio bilancio un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2025, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 20 milioni di euro per l’anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 5.
In applicazione del punto 2 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, a decorrere dall’anno 2026, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 545, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è confermato in 800,8 milioni di euro annui.
In attuazione del punto 3 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024, la Regione siciliana versa al bilancio dello Stato l’importo di euro 451.363.715 entro il 31 marzo 2025 a titolo di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In mancanza di tale versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di Gestione.
In attuazione del punto 4 dell'accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica del 19 ottobre 2024 relativo alla nuova governance economica europea, la Regione siciliana accantona nel bilancio di previsione un importo pari a 60 milioni di euro per l’anno 2025, 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 288 milioni di euro per l’anno 2029, secondo le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi previsti al medesimo punto 4.
ART. 96.
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il termine stabilito dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025, è differito al 15 aprile 2025.
Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025.
Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
4.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2025, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2025, prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
ART. 97.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)
1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con il medesimo decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
ART. 98.
(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel territorio della regione Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente, ai comuni della regione Abruzzo, per le stesse annualità, non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Abruzzo provvede a ristorare, per ciascun anno dal 2025 al 2027, i comuni interessati.
In relazione a quanto previsto dal comma 1, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la regione Abruzzo versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 4.763.000 euro. 3. Per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 3.663.000 euro annui ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate.
Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è destinato l'importo complessivo di 1.100.000 euro annui.
Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, qualora la regione Abruzzo non disponga i versamenti entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
CAPO II
ENTI LOCALI
ART. 99.
(Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025 in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui ai commi 1 e 2 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
ART. 100.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)
All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 448:
le parole «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2025,»;
dopo le parole «per l’anno 2025», sono aggiunte le seguenti: «in euro 6.872.590.365 per l’anno 2026, in euro 6.928.590.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.590.365 per l’anno 2028,»;
le parole «in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 8.260.590.365 per l’anno 2029»;
le parole «in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 8.214.594.113 per l’anno 2030»;
le parole «in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 8.978.517.113 a decorrere dall’anno 2031»;
al comma 449:
alla lettera d-quater), le parole «e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024,» sono sostituite dalle seguenti: «, 560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784 milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro a decorrere dal 2030»;
alla lettera d-duodecies), le parole «71.982.000» sono sostituite dalle seguenti: «75.996.252».
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per un ammontare pari a 56 milioni di euro per l’annualità 2025, per specifiche esigenze
di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 gennaio 2025.
ART. 101.
(Fondo per l’assistenza ai minori)
Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Hanno diritto di attingere al fondo, di cui al comma 1, i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 10 per cento.
I fabbisogni standard monetari di ogni Comune delle regioni RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna sono riportati rispettivamente nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 e nella Nota metodologica - Determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido – approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.
Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Ai fini del riparto di cui al comma 4, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile, nell’anno precedente, e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di cui al comma 3.
La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dalle sentenze della giustizia minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’interno pu applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d’ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.
In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto verrà calcolato in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell’ente rispetto al totale delle richieste di tutti i comuni aventi diritto ai sensi del comma 2.
(Edit by Mister Lex)
ART. 102.
(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)
Le risorse di cui all’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno sui fondi di cui all’articolo 1, comma 783, della medesima legge, sono incrementate di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.
Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2025.
CAPO III
MISURE IN MATERIA DI TESORERIA UNICA, CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA E RIMODULAZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI
ART. 103.
(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)
1. Al fine di favorire il rispetto delle nuove regole di governance economica europea, l’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono abrogati.
ART. 104.
(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 5 gli enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
A decorrere dall’anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 1, l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.
Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l’anno 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per l’anno 2029. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2025, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 700 milioni di euro per l’anno 2029, nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui all’ articolo 95. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano è determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori.
I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un ulteriore contributo alla finanza pubblica, rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.
Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata dal Consiglio per gli enti locali e con legge regionale per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni.
Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 6, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.
Qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti di cui al comma 1.
Entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell’equilibrio di cui al comma 2 e dell’accantonamento di cui al comma 6. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 2 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 6, sono individuati gli enti che nell’esercizio precedente non hanno rispettato l’equilibrio di bilancio di cui al comma 2 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 6. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l’incremento del fondo di cui al comma 6, che nei successivi 30 giorni tali enti sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione
con riferimento all’esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:
del saldo di cui al comma 2 registrato nell’esercizio precedente se negativo;
del minore accantonamento del fondo di cui al comma 6 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 2 a 5.
Agli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente è incrementato il contributo alla finanza pubblica del 10 per cento con le modalità previste dal comma 9. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 9 a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le città metropolitane e da un rappresentante dell'UPI. Il tavolo ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile quali la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 134, le parole «per il periodo 2021-2034» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2026» e le parole «di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034» sono soppresse;
il comma 136-bis è sostituito dal seguente: «Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate, per le stesse finalità previste dal comma 135, con
il medesimo provvedimento di revoca, oppure con atto separato da adottarsi entro il medesimo termine, ai comuni o alla regione per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo del 70 per cento di cui al richiamato comma 135. Gli enti beneficiari del contributo di cui al secondo periodo sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il successivo 31 maggio e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al terzo periodo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.»;
dopo il comma 136-ter è inserito il seguente: «136-quater. Nel caso in cui il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o, decorso tale termine, con avvenuto affidamento dei lavori o delle forniture entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-bis.»;
la Tabella 1 è sostituita dalla tabella di cui all’allegato II alla presente legge.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 14-bis del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è ridotta di 115,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 139,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 113,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, di132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e di160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta con riferimento:
al comma 42, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030;
al comma 51, di 200 milioni di euro per l’anno 2025 e di100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031;
Il Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” di cui al comma 443 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033.
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 44 a 46 sono abrogati.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta con riferimento:
al comma 277, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025;
al comma 1079, primo periodo, di 29.927.137 euro per l’anno 2025, di
29.966.074 euro per l’anno 2026 e di 30 milioni di euro per l’anno 2027.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 6.318.377 euro per l’anno 2029, di 6.504.212 euro per l’anno 2030, di 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 6.109.313 euro per l’anno 2033.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 30 milioni di euro per l’anno 2026, di 23 milioni di euro per l’anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, di 45 milioni di euro per l’anno 2029, di 60 milioni di euro per l’anno 2030, di 65 milioni di euro per l’anno 2031 e di 80 milioni di euro per l’anno 2032.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA
CAPO I
NORME DI REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA
ART. 105.
(Modifiche al Codice di procedura civile)
1. Dopo l’articolo 307 del Codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 307-bis
(Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato)
Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Alla prima udienza il giudice, verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti cautelari e possessori. Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo.».
ART. 106.
(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)
1. All’articolo 13 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:
«1-sexies. Per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro. Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio.».
ART. 107.
(Misure in materia di spese di giustizia)
1. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 269:
1) al comma 1, dopo le parole «copie di», sono inserite le seguenti: «atti e»; 2) al comma 1-bis, dopo le parole «è estratta» è inserita la parola: «direttamente»; b) dopo l’articolo 269, è inserito in seguente:
«Art. 269-bis
(Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)
1.Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale, dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell’allegato n. 8 del presente testo unico.»;
c) l’allegato n. 8 è sostituito dal seguente:
«Allegato 8 (Artt. 269 e 269-bis)
Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.
Modalità di rilascio | Dopo Diritto |
Riversamento su | Euro 25,00 per
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Trasmissione con |
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ART. 108.
(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)
1. All’articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole «ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, nonché al pagamento di tasse e tributi».
ART. 109.
(Misure urgenti per lo smaltimento dell’arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)
1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, all'articolo 5 sexies, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3» sono soppresse e dopo il primo periodo, in fine, è aggiunto il seguente: «Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis, e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, secondo le modalità di cui ai decreti previsti dai commi 3 e 3-bis, all’amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione. Decorso il termine di cui al primo periodo, fino alla presentazione della dichiarazione e fatto salvo quanto previsto dal comma 4, non decorrono gli interessi.»; c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità biennale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non pu essere emesso e, per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, non decorrono gli interessi.»;
al comma 5 le parole «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti:
«al primo periodo»;
al comma 6 le parole «, ove possibile,» sono soppresse;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. Il creditore pu delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.»; h) il comma 10 è abrogato;
i) al comma 12 le parole «dei commi 9 e 10» sono sostituite dalle parole «del comma 9»;
l) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge sino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.».
2. Il Ministero della giustizia provvede, anche sulla base dei dati acquisiti in modalità telematica, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficientamento delle procedure di pagamento e dei conseguenti risparmi di spesa.
CAPO II
MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA
ART. 110.
(Misure in materia di personale pubblico)
Al fine di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui al presente articolo procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal citato PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi successivi.
All’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l’anno 2025 per le amministrazioni di cui al primo periodo con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la predetta percentuale è pari al 75 per cento e a decorrere dall’anno 2026 è pari al 100 per cento. Le disposizioni di cui al terzo periodo non si applicano al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere dal 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.».
All'articolo 584, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole «e del 12 per cento a decorrere dall’anno 2016.» sono
sostituite dalle seguenti: «, del 12 per cento dall’anno 2016 all’anno 2024 e del
15,58 per cento a decorrere dall’anno 2025.»;
al secondo periodo, le parole «a decorrere dall’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno 2018 all’anno 2024 e di euro 4.657.573 a decorrere dall’anno 2025.».
4. All’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 9-bis, secondo periodo, le parole «del cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del cento per cento per gli anni dal 2016 al 2024, del 75 per cento per l’anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026»;
al comma 13-bis, secondo periodo, le parole «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l’anno 2025, e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2026,».
All’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli enti in contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli enti in contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli enti tale rapporto non pu superare l’80 per cento. Per l’anno 2025 gli enti e istituzioni di ricerca di cui al presente Decreto non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
All’articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni accademici dal 20182019 al 2024/2025 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato».
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Per l’anno accademico 20252026, il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente. A decorrere dall’anno accademico 2026-2027 il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente».
A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono corrispondentemente ridotte. Ai sensi dell’articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2025, le riduzioni riferite al personale docente possono essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia di cui all’articolo 1, commi 64 e 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ad invarianza finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in deroga a quanto disposto dal presente comma, è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo l’invarianza finanziaria.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) per l’anno 2025 non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l’anno 2025 le regioni a statuto ordinario, gli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.
Per l’anno 2025 le Agenzia fiscali, gli Enti di regolazione dell’attività economica, gli Enti produttori di servizi tecnici e economici, Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino del distretto idrografico, le Fondazioni lirico-sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e le Altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione non si applica ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l’assunzione di specifiche professionalità, pu essere derogato quanto disposto dal presente articolo previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l’invarianza dei risparmi ascritti al predetto articolo.
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai relativi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
Per effetto di quanto previsto dal presente articolo le amministrazioni, nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo.
Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall’applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le regioni a statuto speciale e le province autonome si attengono alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
ART. 111.
(Misure in materia di organi amministrativi di enti)
I compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società per le quali la determinazione dei compensi degli organi di amministrazione avviene ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché degli enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico della finanza pubblica, come definiti ai sensi dell’articolo 112, comma 1, la cui nomina è disposta a partire dal 1° gennaio 2025, non possono superare il limite dell’importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione, come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con esclusione della rideterminazione di detto trattamento economico prevista dall’articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Per organi amministrativi di vertice si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, i titolari di cariche negli organi di vertice degli enti e degli organismi di cui all’articolo, 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché di quelli cui si applica il limite retributivo di cui al comma 1, che, con riferimento ai rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza, anche se posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, non possono percepire per l’incarico ricoperto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, nel caso in cui i compensi per incarichi negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1 o negli organi di amministrazione delle società di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella sezione Amministrazioni centrali, come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società possedute, direttamente o indirettamente in misura totalitaria, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate, risultassero cumulabili con i compensi spettanti per le cariche ricoperte negli organi di rispettive società partecipate o enti strumentali, ai titolari delle relative cariche non potranno essere erogate, per gli incarichi ricoperti in tali società partecipate o enti strumentali, compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quella spettante per l’incarico svolto in via principale. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma, i relativi compensi in corso di godimento sono automaticamente ridotti.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria ed agli enti del Servizio sanitario nazionale;
agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.
ART. 112.
(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)
Ferme restando le disposizioni dettate dall’articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di potenziare le funzioni di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell’importo di 100.000 euro annui. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle società di cui agli articoli 11-quater e 11quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
L’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze decorre dalla prima scadenza del collegio successiva all’esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite ai sensi del comma 1 e cessa dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni. Rimane fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dagli ordinamenti che disciplinano le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui al primo periodo gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1 adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.
I rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti e sindacali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, nell’espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell’economia e delle finanze fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l’ordinamento dell’Unione europea.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è estesa alle società, enti, organismi e fondazioni di cui al comma 1. Conseguentemente, detti soggetti a decorrere dall’anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.
Al fine di potenziare l’attività di controllo amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti per perseguire la migliore allocazione delle risorse disponibili presso le istituzioni scolastiche, i revisori dei conti svolgono ulteriori verifiche sulla base delle indicazioni predisposte dal Ministero dell’istruzione e del merito, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per la finalità di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l’incremento dei compensi, a decorrere dall’anno 2025, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
CAPO III
ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
ART. 113.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)
1. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri di esercizio della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., la predetta Società è tenuta ad assicurare che nell’anno 2025 non abbia luogo un incremento delle voci di spesa relative al costo del personale ed all’affidamento di incarichi di consulenza rispetto al livello di spesa conseguito nell’anno 2023, come risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio approvato. Per l’anno 2026, in relazione all’ammontare complessivo delle voci di spesa di cui al primo periodo, la RAI S.p.A. è tenuta a realizzare una riduzione del volume della spesa pari almeno al 2 per cento rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021, 2022 e 2023. Per l’anno 2027, la riduzione di cui al secondo periodo è elevata al 4 per cento. Per le finalità di cui al presente comma, il collegio sindacale verifica che siano correttamente individuate le voci di bilancio riconducibili alle categorie di spesa di cui al primo periodo. I risparmi derivanti dalla misura sono finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 3 del Contratto nazionale di servizio 2023-2028, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024.
ART. 114.
(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)
All’articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.».
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni i cui relativi oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2025 o nei successivi.
ART. 115.
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)
1. All’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1:
1) al secondo periodo:
la parola «70» è sostituita dalla seguente: «60»;
le parole «per l’erogazione di contributi» sono sostituite dalle seguenti:
«per l’assegnazione in gestione di risorse»;
la parola «confidi» è sostituita dalla seguente: «Confidi»;
la parola «30» è sostituita dalla seguente: «40»;
le parole «a favore delle» sono sostituite dalle seguenti «assegnato in gestione alle»;
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «per il rilascio delle garanzie disciplinate al comma 6.»;
2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: «I contributi del Fondo devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari, con vincolo di destinazione, aperti presso una o più banche. Tali conti costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari.»; b) al comma 2:
1) all’alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) dopo le parole «i contributi» sono aggiunte le seguenti: «ai Confidi»; 1.2) dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «sono destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese in situazione
di elevato rischio finanziario. Detti contributi»; 2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) che si tratti di “soggetti garanti autorizzati” ad operare con il Fondo centrale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del
6 marzo 2017;
che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati alla concessione di una garanzia, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all'80 per cento alle banche e agli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine o effettuano operazioni di liquidità, incluso l'incremento di linee di credito a breve termine, a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza ad un anno dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento. La medesima garanzia pu essere concessa alle micro e piccole imprese in situazione di elevato rischio finanziario per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; c) che i contributi di cui al comma 1 possano essere cumulati, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle
Regioni e da altri Enti pubblici e privati.»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, una quota dei contributi di cui al comma 1 pu essere utilizzata dai Confidi, entro il limite del 40 per cento dell’ammontare del loro speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell’anno precedente, anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario come definita al comma 2, lettera b), a condizione che:
almeno il 20 percento dell’importo del singolo finanziamento sia concesso facendo ricorso a risorse proprie, sulle quali il Confidi non pu giovarsi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche;
i tassi applicati al finanziamento siano adeguati a consentire il mero recupero dei costi sostenuti, nonché la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.». d) al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole «dell’usura» sono aggiunte le seguenti: «, a valere sulle risorse loro assegnate in gestione ai sensi del comma 1, prestano garanzie a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea,»;
dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I contributi alle fondazioni e associazioni di cui al comma 1 sono cumulabili, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea, con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati.».
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Gli interventi di garanzia di cui al comma 2 e al comma 6 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità – ivi compresa la percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio che i garanti dovranno porre in essere per ciascuna operazione - da stabilire con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 10-bis. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
al comma 8, il quarto periodo è sostituito dal seguente «Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.»;
dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, emana disposizioni attuative del presente articolo.
10-ter. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli elenchi, nonché nel caso di gravi irregolarità nella gestione dei contributi assegnati, ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l'escussione delle garanzie.
10-quater. Per la gestione dell’intervento nonché per il monitoraggio e controllo dei contributi attribuiti ai sensi del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze si pu avvalere di Consap S.p.A., ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con oneri posti a carico delle risorse del Fondo, nel limite di 400.000 euro annui a decorrere dal 2025.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Dalla stessa data sono abrogate:
a) le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 256, 257 e 258 della legge 30 dicembre
2020 n. 178;
l’articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;
il decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi;
il decreto ministeriale 6 agosto 1996 concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle medesime;
il decreto ministeriale 20 agosto 2021 attuativo dell’articolo 1, comma 258, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente l’erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell’usura da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’articolo 112 del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. I Confidi già assegnatari di contributi a valere sulle risorse del Fondo che, decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non rispettano i requisiti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, provvedono alla restituzione dei contributi non impegnati con le modalità di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, successivamente all’adozione del decreto di cui al comma 10-bis, con le modalità di cui all’articolo 15, comma 10-ter, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
ART. 116.
(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici)
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2025, l’Automobile club d’Italia provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui. Le risorse di cui al presente comma restano acquisite all’erario.
ART. 117.
(Assegnazione agli organi dell’Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)
1. All’articolo 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell’Amministrazione finanziaria.».
ART. 118.
(Tax credit cinema)
1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 6:
dopo le parole «al comma 3» sono inserite le seguenti: «al fine di rafforzare la capacità di monitoraggio, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029,»;
le parole «delle agevolazioni tributarie ivi previste» sono sostituite dalle seguenti:
«degli incentivi ivi previsti»;
le parole “mediante incentivi tributari” sono soppresse; b) all’articolo 13:
al comma 2, la parola «straordinario» ovunque presente è soppressa;
al comma 5, le parole «superiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«superiore al 30 per cento»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le risorse stanziate per il finanziamento degli interventi previsti nelle Sezioni III, IV, V del presente Capo, nonché dagli articoli 28, 29 e 30, laddove inutilizzate, possono essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nella misura definita con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l’audiovisivo.»;
c) all’articolo 15, comma 2:
alla lettera a), primo periodo, la parola «ordinariamente» è soppressa e le parole «nella misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 40 per cento»;
alla lettera b), primo periodo, le parole «l’aliquota del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota massima del 40 per cento»; d) all’articolo 21, comma 5:
dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I decreti di cui al presente comma possono stabilire i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d’imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al terzo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo.»;
l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle previsioni di cui all’articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti, è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie»;
e) all’articolo 26:
il comma 3 è soppresso;
al comma 4 sono aggiunti i seguenti periodi: «Il decreto di cui al presente comma pu stabilire i criteri i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all’assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell’opera. I proventi di cui al secondo periodo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l’audiovisivo.»; f) all’articolo 29:
alla rubrica, la parola «straordinario» è soppressa;
al comma 1, le parole «e 2019» sono sostituite da: «, 2019 e fino a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025»;
al comma 4, le parole «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro» sono sostituite dalle seguenti «del Ministro della cultura»;
g) all’articolo 32, comma 7, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite da: «Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy».
ART. 119.
(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)
Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati. Le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Ai fini del conseguimento della milestone M1C1-122 della riforma 1.13 del PNRR Riforma della revisione della spesa (“riforma della spending review”), per il periodo 2025-2027, nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio disposte dalla presente legge per le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110, sono stabiliti obiettivi di risparmio di spesa per l’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’allegato IV alla presente legge.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati dal comma 2, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio tra Ministeri e le misure per il raggiungimento dei suddetti importi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 1 e 3.
Sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 2 e 3, sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri forniscono gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale pu richiedere agli stessi eventuali integrazioni degli elementi trasmessi per il monitoraggio e per la rendicontazione dei risparmi.
CAPO IV
FONDI
ART. 120.
(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l’anno 2027, 2.000 milioni di euro per l’anno 2028, 1.000 milioni di euro per l’anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036. 2. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 1 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e quelle relative ai Ministeri di cui all’allegato V con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato degli interventi e il relativo CUP, nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione del singolo intervento.
Il finanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, pari a 33,787 miliardi di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell’articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e dell’articolo 9, comma 1-septies, del decreto-legge 29
settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è incrementato di 126,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato.
La ripartizione dell'incremento di cui al comma 3 avviene sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.
ART. 121.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’anno 2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 120 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
ART. 122.
(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)
All’articolo 1, comma 511, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «effetti finanziari non previsti a legislazione vigente», è inserita la seguente «, anche».
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
ART. 123.
(Fondo per l’immigrazione)
1. Al fine di assicurare l’accoglienza dei migranti, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2025.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 124.
(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)
1. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui al Titolo II, nel caso di perdite di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Parte II Sezione II
Approvazione degli stati di previsione
Art. 125
(Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2025, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 126
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, in 145.000 milioni di euro per l’anno 2025, in 130.000 milioni di euro per l’anno 2026 e in 115.000 milioni di euro per l’anno 2027.
I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2025, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 67.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2025, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all’articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l’esercizio finanziario 2025, in 235.000 milioni di euro.
Per l'anno 2025, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pu assumere è fissato in 160.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2024 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2025.
Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l’anno finanziario 2025, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.260 milioni di euro, 1.561 milioni di euro, 750 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l’anno finanziario 2025, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le spese per le quali pu esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l’anno finanziario 2025, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2025, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2025, ai sensi dell’articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2025, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2025, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell’ambito della missione «Politiche economicofinanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno finanziario 2025, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l’anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».
Art. 127
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell’anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
Art. 128
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Le risorse finanziarie derivanti dal bilancio di chiusura dell’ANPAL, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le eventuali risorse, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono acquisite all'erario.
Art. 129
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria» nell’ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2025.
Art. 130
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l’anno finanziario 2025, per l’effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all’estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 131
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in età scolare.
Art. 132
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n.
8).
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all’adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell’ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2025, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell’albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Al fine di consentire la corresponsione, nell’ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell’ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l’ANAS Spa e con l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l’anno 2024.
Per l’attuazione dell’articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’esercizio finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Al fine di consentire la corresponsione, nell’ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività di vigilanza di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell’interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno, unitamente ai corrispondenti oneri riflessi, in attuazione dell’articolo 1808, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 133
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 134
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2025, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l’anno 2025, in 136 unità.
Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all’ente, distaccamento o reparto di cui all’articolo 2 del medesimo decreto interministeriale.
Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2025, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Art. 135
(Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 136
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell’anno 2025, ai sensi dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
Esercito n. 112;
Marina n. 97; 3) Aeronautica n. 75; 4) Carabinieri n. 0.
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
Esercito n. 0;
Marina n. 44; 3) Aeronautica n. 67.
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
Esercito n. 112;
Marina n. 75; 3) Aeronautica n. 40; 4) Carabinieri n. 200.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l’anno 2025, come segue:
Esercito n. 322;
Marina n. 393; 3) Aeronautica n. 371; 4) Carabinieri n. 130.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l’Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2025, come segue:
1) Esercito n. 277; 2) Marina n. 380; 3) Aeronautica n. 600.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera bter) del comma l dell’articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2025, come segue:
l) Esercito n. 480; 2) Marina n. 200;
3) Aeronautica n. 120
Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell’Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell’ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l’anno finanziario 2025, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell’ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell’Arma dei carabinieri.
Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’anno 2025 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all’articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell’articolo 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il Ministro della difesa è autorizzato, per l’anno finanziario 2025, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l’integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell’entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.
Art. 137
(Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Per l’attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d’intervento del Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura.
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l’anno finanziario 2025, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all’articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
Per l’anno finanziario 2025 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione», nell’ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 138
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell’ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall’esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l’esportazione e dell’espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato “cedolino unico”, ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l’anno finanziario 2025, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.
Art. 139
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Per l’anno finanziario 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 140
(Stato di previsione del Ministero del turismo)
1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l’anno finanziario 2025, in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Art. 141
(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.199.390.181.823, in euro 1.231.103.235.614 e in euro 1.199.529.876.400 in termini di competenza, nonché in euro 1.219.180.264.955, in euro 1.246.948.409.080 e in euro 1.206.913.153.031 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2025-2027.
Art. 142
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2025-2027, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
Art. 143
(Disposizioni diverse)
In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell’ambito dei programmi interessati, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l’anno finanziario 2025, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.
In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all’accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell’Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell’Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l’attuazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In attuazione dell’articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l’anno finanziario 2025, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all’articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2024, versate all’entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall’incarico.
Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l’acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l’apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell’anno 2024. È autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l’anno 2024.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l’erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l’anno 2024.
In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2025, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell’Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2025, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell’ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Ai fini dell’attuazione del programma di interventi previsto dall’articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica relativi all’attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l’anno finanziario 2025, delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato dall’Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario 2025. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell’esercizio successivo.
Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2025, le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l’anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell’ambito della missione «L’Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e le spese connesse con l’intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell’ambito della missione «Politiche economicofinanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.
Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l’anno finanziario 2025, delle somme di cui all’articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all’entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2025, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell’anno finanziario 2025, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, pu disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
ART. 144.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.