Il Senato, nella seduta del 18 settembree 2024, ha approvato il Disegno di legge n. 729 sul legittimo impedimento del difensore, introducendo nuove norme che riguardano l'attività forense nel processo civile e penale.
Il provvedimento mira a tipizzare alcune cause che giustificano la remissione in termini e il rinvio delle udienze.
Queste le principali novità:
L'art. 153 c.p.c., primo comma, stabilisce che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati. Il secondo comma permette la remissione in termini se la parte dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile.
Il Disegno di legge aggiunge un nuovo comma che introduce la possibilità per il difensore di essere rimesso in termini quando prova, con idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per:
Questa disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.
Il provvedimento modifica l'art. 81-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c. in materia di calendario del processo. Se il difensore non si presenta all'udienza per assoluta impossibilità di comparire dovuta alle cause elencate sopra, e queste sono comprovate da idonea certificazione comunicata alla cancelleria del giudice anche via PEC, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.
Anche in questo caso, la disposizione non si applica in presenza di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire motivo di rigetto dell'istanza.
Il Ddl interviene anche sull'art. 420-ter del codice di procedura penale, che disciplina il legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Il giudice rinvia l'udienza se l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato.
Il provvedimento amplia le cause di legittimo impedimento includendo anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore. Questa modifica riconosce ulteriori situazioni che possono impedire al difensore di partecipare all'udienza, garantendo al contempo il rispetto dei diritti dell'assistito.
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha espresso soddisfazione per l'approvazione del Ddl n. 729. Il Presidente del CNF, Francesco Greco, ha dichiarato che questo risultato rappresenta un riconoscimento per gli avvocati e per i diritti dei loro assistiti. La tutela delle esigenze personali e familiari dei difensori è vista come imprescindibile per garantire un esercizio sereno della professione forense.
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Il Ddl ora passerà alla Camera dei Deputati per la seconda lettura, in attesa di essere definitivamente approvato.
Senato della Repubblica - Legislatura 19ª
Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 settembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa della senatrice Stefani:
Disegno di legge n. 729
Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore
Art. 1.
1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».
Art. 2.
1. All'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».
Art. 3.
1. All'articolo 420-ter, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono inserite le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».
IL PRESIDENTE