Pubblicata in Gazzetta la Legge 15 aprile 2025 n. 51 di riforma della disciplina della magistratura onoraria.
Il testo introduce una revisione organica della disciplina applicabile ai magistrati onorari già in servizio, regolando il rapporto di lavoro, i compensi, il regime previdenziale e fiscale, le incompatibilità e le procedure di conferma in ruolo.
Il provvedimento risponde anche ai rilievi della procedura di infrazione n. 2016/4081, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per violazione dei diritti dei lavoratori, in relazione al trattamento della magistratura onoraria.
Le modifiche riguardano il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che ha riformato la magistratura onoraria e la disciplina transitoria dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari.
La legge chiarisce che i magistrati onorari potranno scegliere se operare in regime di esclusività o se mantenere altre attività lavorative compatibili con le funzioni giudiziarie. Per coloro che scelgono l’esclusività, viene stabilita un’incompatibilità con altre occupazioni e con l’esercizio della professione forense in determinati contesti territoriali e familiari.
L’opzione per il regime esclusivo potrà essere esercitata ogni anno entro il 31 luglio, oppure, in via transitoria, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per i magistrati in regime esclusivo, l’orario settimanale è fissato in 36 ore. Per gli altri, il limite è di 16 ore settimanali. La definizione del programma di lavoro spetta al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica, in base al ruolo svolto.
Sono previste incompatibilità familiari e territoriali, con richiami agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941). I magistrati onorari in regime esclusivo non potranno svolgere funzioni presso uffici giudiziari dove esercitano parenti fino al secondo grado o affini fino al primo grado, né se questi soggetti esercitano la professione forense nello stesso circondario.
Il nuovo art. 30 del d.lgs. 116/2017 distingue chiaramente i compiti tra giudici onorari e viceprocuratori onorari. A questi possono essere assegnati tutti i procedimenti civili e penali, salvo quelli espressamente esclusi.
Nel civile, restano esclusi ad esempio i procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, procedure concorsuali e quelli relativi a beni mobili di valore superiore a 50.000 euro.
Nel penale, non possono essere assegnati procedimenti che non prevedono la citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.), nonché quelli riservati al GIP, GUP o relativi al giudizio direttissimo (art. 558 c.p.p.).
È confermata la possibilità di destinare i magistrati onorari in supplenza, in caso di assenza o impedimento di magistrati togati, solo per eccezionali esigenze di servizio.
Durante il periodo feriale, il magistrato ha diritto al recupero dei giorni lavorati. È inoltre prevista la possibilità di trasferimento a domanda, nei limiti di scopertura della sede richiesta.
È istituita una valutazione quadriennale di idoneità professionale, affidata alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.
Sul piano disciplinare, si prevede una graduazione delle sanzioni: dall’ammonimento, alla sospensione, fino alla decadenza dall’incarico. Sono vietati incarichi pubblici e privati, attività commerciali e professionali, salvo deroghe per i magistrati non esclusivi.
Il compenso annuo lordo per i magistrati onorari in regime esclusivo è fissato in 58.840 euro, erogato in tredici mensilità. Per quelli non esclusivi, il compenso è di 25.000 euro, in dodici mensilità.
A fini fiscali, tali compensi sono assimilati al reddito da lavoro dipendente. A fini previdenziali, i magistrati in esclusiva sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS, mentre gli altri alla gestione separata INPS.
La legge prevede la possibilità di bandire nuove procedure di conferma, qualora residuino risorse dopo quelle già avviate. I magistrati che non abbiano presentato domanda o che abbiano rinunciato al colloquio orale potranno essere rimessi in termini.
I magistrati onorari pubblici dipendenti dovranno chiedere una nuova autorizzazione per esercitare le funzioni. In caso di opzione per l’esclusività, saranno collocati in aspettativa senza assegni, ma con mantenimento della qualifica.
Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, ha commentato l’approvazione della riforma come un intervento che “mette fine a decenni di attese e restituisce dignità, diritti e tutele a migliaia di servitori dello Stato”.
Ha sottolineato che la riforma garantisce stabilizzazione fino all’età pensionabile, tutele previdenziali e assistenziali, malattia, ferie, trattamento di fine rapporto e inquadramento retributivo adeguato.
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