Maternità surrogata reato universale, sì definitivo alla Legge

Articolo del 17/10/2024

Con 84 sì, 58 no e nessun astenuto, il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva la Legge sulla maternità surrogata come reato universale.

Il provvedimento interviene sull’articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che al comma 6 prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

In particolare, si introduce un nuovo periodo al termine del comma 6 volto a sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero. In caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La nuova Legge consente di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero, anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall’ordinamento penale italiano.

Maria Carolina Varchi, prima firmataria del Ddl, ha dichiarato: “La maternità surrogata è una pratica abominevole ed aberrante: lo dice la Corte costituzionale spiegando che lede la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. La maternità è unica, non sostituibile e non surrogabile. Noi riconosciamo come relazione la maternità, il diritto del bambino ad avere una mamma ed un papà”.

Critiche le opposizioni. Riccardo Magi (+Europa) ha replicato: "Oggi le nostre istituzioni democratiche approveranno una legge che definirà bambini e bambine figli di un reato universale. Credo che non vi sia nulla di più discriminatorio”.

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XIX Legislatura

Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE n. 824

Testo definitivamente approvato dal Senato della Repubblica il 16 ottobre 2024. In attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana ».

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