L'Italia ha violato l’art. 8 della Convenzione EDU sul diritto al rispetto alla vita privata e familiare, in relazione al mancato riconoscimento del legame di filiazione tra un padre biologico e la figlia, nata a seguito di una accordo di maternità surrogata stipulato all’estero.
È quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la sentenza del 31 agosto 2023 (ricorso n. 47196/21), ha condannato il nostro paese.
Il caso di specie riguardava una bambina nata da maternità surrogata in Ucraina nel 2019. Il padre biologico, al rientro in Italia, si era visto negare il riconoscimento legale del rapporto di filiazione, rendendo di fatto la bambina un'apolide.
La Corte di Strasburgo ha osservato che, come già stabilito in precedenti casi come Mennesson v. Francia e Labassee v. Francia, il diritto interno deve garantire la possibilità di riconoscere il rapporto giuridico tra un bambino nato da maternità surrogata all'estero e il padre intenzionale, se quest'ultimo è il padre biologico.
I giudici hanno stabilito che i tribunali italiani non sono stati in grado di prendere una decisione rapida per tutelare l'interesse della bambina. Questa protracted incertezza ha avuto ripercussioni significative sulla sua identità personale e sul suo status in Italia.
La Corte ha invece escluso la violazione per quanto riguarda la madre intenzionale. Questo perché la legge italiana offre alla madre intenzionale la possibilità di riconoscere legalmente la bambina attraverso l'adozione.
In conclusione, la CEDU ha sottolineato che, per garantire un risultato "rapido" ed "effettivo" nel rispetto dell'interesse superiore del minore, il processo decisionale deve essere focalizzato sull’interesse del minore e i tribunali nazionali devono cooperare con le parti.
Cour européenne des droits de l’homme
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE A ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 17791/22)
ARRÊT
Art 8 • Vie familiale • Absence d’efforts adéquats et suffisants des autorités nationales pour faire respecter le droit de visite d’un père reconnu par des décisions judiciaires et assurer son droit à la coparentalité • Art 8 applicable : existence d’une « relation familiale potentielle » • Absence de contrôle de l’activité ou du défaut d’action des autorités concernées par les juridictions nationales • Défaillances du processus décisionnel et long délai nécessaire pour les corriger • Marge d’appréciation • Surcroît de complexité de l’affaire au regard du bénéfice par les requérants du programme de protection des témoins
STRASBOURG 7 septembre 2023