Professione Mediatore Familiare: la Tabella delle novità

Articolo di Giuseppe Buffone del 03/11/2023

Con il Dm n. 151 del 27 ottobre 2023 il Ministero delle imprese e del Made in Italy regolamenta la disciplina professionale del mediatore familiare.

Il giudice Giuseppe Buffone ci illustra le novità attraverso alcuni schemi.

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Professione Mediatore Familiare: La Tabella delle Novità

a cura del dott. Giuseppe Buffone

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Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 27 ottobre 2023 n. 151
Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.

  • Gazzetta ufficiale: 31 ottobre 2023 n. 255
  • Entrata in vigore: 15 novembre 2023

Oggetto

Il decreto n. 151 del 2023 disciplina:

1

l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione

2

i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari (art. 12-bis, disp. att. c.p.c.)

3

le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo

4

i requisiti del formatore nella mediazione familiare

5

le regole deontologiche della professione del mediatore familiare

6

le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare

7

il trattamento dei dati personali raccolti in conformità al DM 151/23.


Definizione della professione di mediatore familiare

Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

Requisiti

per esercitare la professione di mediatore familiare

di onorabilità

formali

di formazione

a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;

c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;

d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;

e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;

 

b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

 

c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

 

 

 

 

 

 

L’interessato frequenta un corso di formazione iniziale e cura il proprio aggiornamento professionale continuo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.

 

 L'aggiornamento professionale continuo consiste in corsi di almeno dieci ore in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TITOLI PREGRESSI.Fermi restando i requisiti di onorabilità, l'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Regole deontologiche

Al mediatore familiare non è consentito:

a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;

b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;

c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;

d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare

e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

 

Il mediatore:

1) si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti

2) è tenuto a: a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata; b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;

 

3) informa i mediandi, fin dal primo incontro: a) sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare; b) sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali; c) prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

4) rispetta il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (N.B. regole sulla protezione dei dati personali).

5)  si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

 

> Tutte le regole deontologiche: articolo 6

 

Altri obblighi del mediatore familiare

 

In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:

a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;

b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;

c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;

d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;

e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;

f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.

 

Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:

a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;

b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;

c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.

 

Compenso

È pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale ed è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di €. 40,00 oltre oneri di legge. La somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;

b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;

c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.

Sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21% del totale

 

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