Con il Dm n. 151 del 27 ottobre 2023 il Ministero delle imprese e del Made in Italy regolamenta la disciplina professionale del mediatore familiare.
Il giudice Giuseppe Buffone ci illustra le novità attraverso alcuni schemi.
Professione Mediatore Familiare: La Tabella delle Novità
a cura del dott. Giuseppe Buffone
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Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 27 ottobre 2023 n. 151
Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare.
Il decreto n. 151 del 2023 disciplina:
1 | l'attività professionale del mediatore familiare e la sua formazione |
2 | i requisiti di onorabilità per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari (art. 12-bis, disp. att. c.p.c.) |
3 | le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo |
4 | i requisiti del formatore nella mediazione familiare |
5 | le regole deontologiche della professione del mediatore familiare |
6 | le tariffe applicabili all'attività professionale del mediatore familiare |
7 | il trattamento dei dati personali raccolti in conformità al DM 151/23. |
Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
per esercitare la professione di mediatore familiare
di onorabilità | formali | di formazione |
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno; b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale; c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale; d) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale; e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. | a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.
| L’interessato frequenta un corso di formazione iniziale e cura il proprio aggiornamento professionale continuo, con rilascio dei corrispondenti crediti formativi.
L'aggiornamento professionale continuo consiste in corsi di almeno dieci ore in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
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TITOLI PREGRESSI.Fermi restando i requisiti di onorabilità, l'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Al mediatore familiare non è consentito:
a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente; |
b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare; |
c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente; |
d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare |
e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione. |
Il mediatore:
1) si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti |
2) è tenuto a: a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata; b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013;
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3) informa i mediandi, fin dal primo incontro: a) sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare; b) sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali; c) prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto. |
4) rispetta il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (N.B. regole sulla protezione dei dati personali). |
5) si astiene nei casi di cui al comma 4, lettera a) e in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. |
> Tutte le regole deontologiche: articolo 6
In pendenza di una procedura giudiziaria, il mediatore familiare:
a) informa gratuitamente in via preliminare le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale;
b) fornita l'informativa di cui alla lettera a), quando le parti decidono di intraprendere il percorso di mediazione, le informa della facoltà di avvalersi di uno tra i mediatori familiari inseriti nell'elenco istituito presso il tribunale;
c) informa la parte costituita in giudizio che ha facoltà di farsi assistere dal proprio avvocato al primo incontro di mediazione, agli incontri successivi che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali e per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo;
d) informa le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f), all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla;
e) informa le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati;
f) riferisce all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare.
Il mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione quando:
a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.
È pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale ed è adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di €. 40,00 oltre oneri di legge. La somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:
a) bassa complessità e conflittualità: moltiplicato 1;
b) media complessità e conflittualità: moltiplicato 1,5;
c) alta complessità e conflittualità: moltiplicato 2.
Sono dovuti gli ulteriori costi determinati forfettariamente in misura del 21% del totale