Mediazione e negoziazione assistita: in Gazzetta il nuovo decreto correttivo

Articolo del 13/01/2025

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Pubblicato in Gazzetta il decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 216 che introduce disposizioni integrative e correttive al Dlgs n. 149 del 2022 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Il decreto apporta alcuni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni dei soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e le associazioni di organismi privati, oltre che da giudici, esperti e studiosi della materia delle cosiddette Alternative Dispute Resolution (ADR).

Ecco le principali novità introdotte:

1. Distinzione tra mediazione telematica e partecipazione da remoto

È stata chiarita la differenza tra la disciplina della mediazione telematica, in cui gli atti sono completamente digitalizzati, e le modalità di partecipazione agli incontri tramite collegamento da remoto. Di conseguenza, anche la disciplina della negoziazione assistita con modalità telematica è stata allineata a queste previsioni.

2. Mediazione come condizione di procedibilità nelle controversie civili

La mediazione diventa una condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie e altre materie specificate. Ciò significa che le parti devono esperire la procedura di mediazione civile prima di poter procedere in giudizio.

3. Estensione della durata del procedimento di mediazione

La durata minima del procedimento di mediazione passa da tre mesi a sei mesi, con la possibilità di proroghe successive di tre mesi ciascuna. Il giudice potrà disporre il procedimento di mediazione fino all'udienza di rimessione della causa in decisione, ampliando così le opportunità per le parti di raggiungere un accordo extragiudiziale.

4. Requisiti per gli organismi di mediazione

Il decreto interviene sui requisiti di serietà e professionalità che gli enti pubblici o privati devono possedere per essere abilitati a costituire organismi di mediazione. Questo garantisce maggiore qualità e affidabilità nei servizi di mediazione offerti.


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