Migranti in Albania, nuovo stop dal tribunale di Roma

Articolo del 12/11/2024

Il Tribunale di Roma, con provvedimento dell'11 novembre 2024, ha deciso di sospendere i provcedimenti sulla convalida del trattenimento di sette migranti provenienti da Egitto e Bangladesh, trasferiti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, in Albania.

Il Tribunale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) per verificare la conformità del protocollo Italia-Albania alle normative europee.

I migranti, nel frattempo, sono stati riportati in Italia e trasferiti in un centro per richiedenti asilo in Puglia, dove le loro domande verranno esaminate seguendo le procedure ordinarie previste per la richiesta di asilo.

Il giudice ha posto alla Corte europea quattro quesiti per chiarire i profili di dubbia compatibilità delle norme introdotte dal decreto legge n. 158/2024 con la disciplina europea. Questa decisione si allinea con quanto già stabilito nei giorni precedenti da altri collegi della stessa sezione per analoghi provvedimenti di rigetto di domande d'asilo di migranti trattenuti in Albania (vedi anche Tribunale Roma, decreto del 18/10/2024).

Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto lo strumento più adeguato per chiarire le interpretazioni divergenti delle norme dell'Unione Europea e della sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024, rispetto a quanto disposto dal decreto legge. Il Tribunale ha scelto di non confermare autonomamente la propria interpretazione, preferendo il rinvio per garantire una verifica sovranazionale.

È importante sottolineare che, ai sensi del diritto dell'Unione Europea, i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro devono essere verificati concretamente dal giudice. Sebbene il legislatore nazionale abbia le proprie prerogative, il diritto dell'Unione prevale sulla legge nazionale in caso di incompatibilità, come stabilito anche dalla Costituzione italiana. La designazione di un Paese come "Paese di origine sicuro" incide sulle procedure da applicare alle richieste di asilo, ma non preclude in ogni caso il rimpatrio o l'espulsione di un migrante la cui domanda sia stata rigettata.

In attesa della risposta della Corte di Giustizia, i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida dei trattenimenti, che sono stati quindi sospesi. Tuttavia, la sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di 48 ore per l'efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura.

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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 18^ Civile
Sezione per i diritti della persona e immigrazione 

COMUNICATO STAMPA 11 novembre 2024


Si comunica che in data odierna si sono svolte le udienze per l'esame delle richieste di convalida dei trattenimenti effettuati dalla Questura di Roma - ai sensi del Protocollo Italia-Albania - successivamente all'emanazione del decreto legge n.158/2024. I giudici hanno ritenuto necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania. Il rinvio pregiudiziale è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte dal citato decreto legge, che ha adottato una interpretazione del diritto dell'Unione europea e della sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale - nel quadro della previgente diversa normativa nazionale - nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e ivi trattenute. Tale scelta è stata preferita ad una decisione di autonoma conferma da parte del Tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale. 


Deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell'Unione europea. Pertanto, ferme le prerogative del Legislatore  nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto - come in qualunque altro settore dell'ordinamento - la corretta applicazione del diritto dell'Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana. Deve essere inoltre chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l'individuazione delle procedure da applicare; l'esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l'espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia. In ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida, ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura. 

Roma, 11 novembre 2024 

La Presidente di sezione 
Luciana Sangiovanni 
 

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