Migranti e paesi sicuri, Cassazione: valutazione spetta ai ministri ma…

Articolo del 31/12/2024

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In tema di immigrazione, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro "spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto”.

Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 34898  depositata il 30 dicembre 2024.

Il caso di specie

La vicenda riguarda un cittadino egiziano salvato in mare e trasferito in Albania in base a un protocollo internazionale. Il richiedente asilo è stato trattenuto per presunti rischi di fuga, ma il Tribunale di Roma ha ritenuto illegittimo il trattenimento, sostenendo che l’Egitto, pur designato come paese sicuro, non garantisse sicurezza uniforme per determinate categorie di persone. Tale valutazione si basava sulla direttiva 2013/32/UE e sulla sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 4 ottobre 2024, che impone criteri rigorosi per definire un paese sicuro.

La normativa e i principi in gioco

Secondo l’art. 2-bis del d.lgs. n. 25/2008, un paese è considerato sicuro se non presenta minacce sistematiche alla libertà e alla sicurezza personale dei suoi cittadini. Tuttavia, la designazione spetta al Ministro degli Affari Esteri, di concerto con gli altri ministri competenti. La Cassazione ha chiarito che questa valutazione ministeriale costituisce un presupposto necessario per misure come il trattenimento nei centri di permanenza, ma non esclude il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza e sulla aderenza alla realtà della designazione.

In particolare, la Corte ha sottolineato che il giudice della convalida deve verificare se la designazione sia stata esercitata arbitrariamente o se non rispecchi più la situazione attuale del paese di origine, come richiesto dagli artt. 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE.

Applicazione della regola al caso concreto

Nel caso del cittadino egiziano, la Cassazione ha evidenziato che il Tribunale di Roma ha operato correttamente nel considerare l’eccezione per categorie vulnerabili, come gli oppositori politici o i difensori dei diritti umani, riconoscendo che la sicurezza non è uniforme per tutti. Tuttavia, la Corte ha deciso di attendere il pronunciamento della Corte di giustizia europea, previsto per il febbraio 2025, per chiarire definitivamente l’applicabilità di tali eccezioni e per evitare conflitti interpretativi tra le giurisdizioni.

Conclusione

La Cassazione ha ribadito che la designazione di un paese di origine sicuro è un atto amministrativo vincolante, ma non sottratto al controllo giurisdizionale. Il giudice, pur rispettando il ruolo dei ministri, deve garantire che la valutazione non sia arbitraria e che rispecchi le condizioni reali del paese. Questo equilibrio tra poteri è essenziale per tutelare i diritti fondamentali, in particolare la libertà personale, garantita dall’art. 13 della Costituzione.


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