È legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale?
Con questo interrogativo, la Corte costituzionale, nell'esaminare il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, ha sollevato dinanzi a sé, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità dell'articolo dell'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che stabilisce tale divieto.
La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 35 depositata il 7 marzo 2024, precisa che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo "del tutto ingiustificato" il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che "sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un'istanza protezionistica".
Sempre sullo stesso tema, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 7 marzo 2024, ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37. Il Governo ricorrente lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi.
La Corte ha osservato, dapprima, che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi; ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun "radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi" per coloro che svolgono il servizio di NCC. Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, "rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori".
La Corte ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall'art. 41 Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, "configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore".
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