Paesi sicuri? Il rinvio pregiudiziale del tribunale di Bologna

Articolo del 30/10/2024

Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza del 25 ottobre 2024, solleva due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea riguardanti la designazione dei Paesi di origine sicuri secondo la Direttiva 2013/32/UE.

Al centro della controversia  c'è l'applicazione del recente Decreto Legge 23 ottobre 2024, n. 158 (noto come "Decreto Paesi Sicuri"), che ha incluso il Bangladesh nell'elenco dei paesi considerati sicuri.

Nel caso di specie, un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale di Bologna, che aveva dichiarato la sua domanda manifestamente infondata e applicato una procedura accelerata basandosi sulla presunta sicurezza del suo paese d'origine.

Il Tribunale, rilevando possibili contrasti con il diritto dell'Unione Europea, decide quindi di chiedere un chiarimento alla Corte di Giustizia.

La prima questione riguarda la possibilità di designare un paese come sicuro anche in presenza di persecuzioni generalizzate e rischi di danno grave nei confronti di gruppi minoritari. In particolare, se la presenza di violazioni sistematiche dei diritti umani verso specifiche categorie di persone escluda la possibilità di considerare quel paese come sicuro ai sensi degli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE e del suo Allegato I.

A questo proposito, il Tribunale ha osservato: "Il sistema della protezione internazionale è, per sua natura, sistema giuridico di garanzia per le minoranze esposte a rischi provenienti da agenti persecutori, statuali o meno. [...] Si potrebbe dire, paradossalmente, che la Germania sotto il regime nazista era un paese estremamente sicuro per la stragrande maggioranza della popolazione tedesca: fatti salvi gli ebrei, gli omosessuali, gli oppositori politici, le persone di etnia rom ed altri gruppi minoritari. Lo stesso può dirsi dell’Italia sotto il regime fascista. Se si dovesse ritenere sicuro un paese quando la sicurezza è garantita alla generalità della popolazione, la nozione giuridica di Paese di origine sicuro si potrebbe applicare a pressoché tutti i paesi del mondo, e sarebbe, dunque, una nozione priva di qualsiasi consistenza giuridica".

La seconda questione riguarda il principio del primato del diritto europeo. Il Tribunale chiede se, in caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva europea e le norme nazionali, il giudice italiano sia tenuto a disapplicare queste ultime. In particolare, se il dovere di disapplicare l'atto di designazione di un paese come sicuro permanga anche quando tale designazione è stata effettuata tramite una legge ordinaria.

Questo rinvio pregiudiziale è significativo perché mette in discussione l'applicabilità delle liste di Paesi sicuri quando emergono elementi che indicano rischi concreti di persecuzione o danno grave per specifiche categorie di persone. La Corte di Giustizia dovrà chiarire se la presenza di violazioni sistematiche dei diritti umani nei confronti di minoranze esclude la possibilità di considerare un paese come sicuro, anche se la maggioranza della popolazione non è esposta a tali rischi.


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TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Ordinanza 25 ottobre 2024 (N. R.G.. 14572/2024)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

 

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