Quali sono le conseguenze se il giudice con una sentenza di patteggiamento dispone la sospensione condizionale della pena complessiva superiore ai limiti di legge?
Al quesito risponde la Sezione Terza penale della Cassazione con la sentenza n. 30621 depositata il 3 agosto 2022.
La annota per noi l’avv. Anna Larussa.
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La pronuncia che si annota è stata emessa su impulso del procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia il quale ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare dello stesso tribunale per illegalità della pena da questi applicata con sentenza di patteggiamento: in particolare, per avere il decidente concesso la sospensione condizionale della pena della multa di 400 euro, comminata unitamente alla pena della reclusione di anni due, nonostante il superamento dei limiti previsti dall'art. 163 comma 1 c.p. dal trattamento sanzonatorio complessivamente considerato (due anni di reclusione e 400 euro di multa). Ed invero l'art. 163 c.p. Comma 1 recita espressamente “Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.
Il Procuratore chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza.
La sentenza
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso e hanno disposto l'annullamento della sentenza limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena pecuniaria.
Dalla disamina dell'istanza di patteggiamento e dal verbale d'udienza i giudici della Terza Sezione hanno riscontrato come l'accordo in punto pena fosse conforme a legge, avendo le parti subordinato l'accoglimento della richiesta di applicazione di pena concordata alla concessione della sospensione condizionale della sola pena detentiva, e come, invece, il punto della decisione non conforme a legge si collocasse fuori dall'accordo, avendo il giudice dell'udienza preliminare genericamente disposto nel dispositivo che la pena fosse sospesa, senza alcuna specificazione.
L'annullamento senza rinvio della sentenza gravata è stato disposto, in accoglimento del ricorso, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione condizionale della pena pecuniaria: con ciò, facendosi applicazione dei principi espressi dalle Sezioni unite nella sentenza Savin (S.U. n.21368/2020) secondo cui l'annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento si impone quando l'illegalità investe una delle componenti dell'accordo, mentre quando investe una statuizione esterna all'accordo, come nel caso di specie, l'annullamento non travolge l'intera sentenza ma solo la parte illegittima.
Sulla scorta di tali argomentazioni la Sezione assegnataria del ricorso ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Brescia limitatamente alla sospensione condizionale della pena della multa di 400 euro, che ha correlativamente eliminato.
La sentenza: