Il contratto di assicurazione della responsabilità civile prevede l’obbligo della compagnia di tenere indenne l’assicurato anche delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato.
Ma quali sono i limiti di tale obbligo? La compagnia può negare il riconoscimento delle spese per legali o tecnici che non siano da essa designati?
La Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema con la sentenza n. 21220 depositata il 5 luglio 2022.
Mister Lex ha chiesto di illustrarla all'avv. Fabio Quadri.
***
Tutte le polizza di responsabilità civile contengono la cosiddetta clausola di “patto di gestione della lite”.
In sostanza l’assicurato è obbligato a cedere alla compagnia il diritto ad assumere la difesa di se stesso mediante un proprio avvocato, lasciando la nomina del difensore alla assicurazione. Quindi, in giudizio il convenuto verrà rappresentato da un avvocato con cui non ha alcun rapporto fiduciario poiché scelto dall’assicuratore.
Normalmente tele clausola recita così "la società [assicuratrice] non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”.
Dal punto di vista pratico ciò comporta che l’assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato, qualora decida di difendersi dalla pretese avverse incaricando un proprio avvocato di fiducia, si vedrà respingere dalla propria assicurazione il diritto ad ottenere il ristoro delle spese sostenute per il proprio difensore, anche se questi abbia difeso le ragioni sia dell’assicurato oltre che, indirettamente, della stessa compagnia (se l’assicurato risulta vittorioso la compagnia non procederà a risarcire il danneggiato).
L’orientamento della Suprema Corte sul tema era già oltremodo francamente chiaro, avendo stabilito che: “Il regime dell’assicurazione della responsabilità civile contenuto nell’art.1917 c.c. … regola, da un lato, la rifusione da parte dell’assicuratore di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese sostenute dal danneggiato vittorioso … , dall’altro (comma 3) il rimborso da parte dell’assicuratore delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato”, ovvero “le spese processuali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato” (Cass. civ. sez.III 26.6.98 n°6340; sez.I 15.1.85 n°59 ).
Ed ancora: “Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e la difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal 3°co.dell’art.1917 c.c.”. (Cass. civ., sez.III, 28.2.08 n°5300)”.
“L’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato (nei limiti fissati dall’art. 1917 c.c., III comma) opera indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, e trova limite nell’attualità della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato utile per entrambi le parti, interessate nel respingerla” (Cass. Civ., sez. I, 15.1.1985, n°59).
E addirittura: “La ripartizione delle spese di lite regolata dall’art.1917, comma III c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all’assicurato, per l’espresso richiamo di tale norma nell’art. 1932 c.c. Pertanto l’assicuratore, a cui spetta la gestione della lite, non può, in caso di rinuncia, sottrarsi all’obbligo di concorrere alle spese sostenute dall’assicurato entro i limiti dell’art. 1917 cc; e poiché la legge non distingue l’ipotesi in cui l’assicuratore assuma o meno direttamente la gestione della lite, tale norma deve ritenersi applicabile in entrambi i casi” (Trib. Cuneo, 9.7.93, Damiano c. Toro Ass.ni S.p.A).
E tale orientamento giurisprudenziale risulta confermato ulteriormente anche dalle seguenti pronunce:
Datosi che le compagnie d’assicurazioni ci provano sempre e comunque, a discapito della costante giurisprudenza, sul punto è dovuta intervenire nuovamente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21220 depositata il 5 luglio 2022.
Con il provvedimento, che a questo punto speriamo ponga la parola fine sulla questione (ed altrimenti andrebbe considerata come lite temeraria), il supremo collegio ha ribadito alcune regole basilari, ovvero:
Ci sembra, pertanto, a questo punto evidente che il patto di gestione della lite contenuto nelle polizze assicurative è da ritenersi nullo se sfavorevole all’assicurato.