Patto di gestione lite nullo se sfavorevole all’assicurato

Articolo di Fabio Quadri del 13/07/2022

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Il contratto di assicurazione della responsabilità civile prevede l’obbligo della compagnia di tenere indenne l’assicurato anche delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato.

Ma quali sono i limiti di tale obbligo? La compagnia può negare il riconoscimento delle spese per legali o tecnici che non siano da essa designati?

La Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema con la sentenza n. 21220 depositata il 5 luglio 2022.

Mister Lex ha chiesto di illustrarla all'avv. Fabio Quadri.

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Tutte le polizza di responsabilità civile contengono la cosiddetta clausola di “patto di gestione della lite”.

In sostanza l’assicurato è obbligato a cedere alla compagnia il diritto ad assumere la difesa di se stesso mediante un proprio avvocato, lasciando la nomina del difensore alla assicurazione. Quindi, in giudizio il convenuto verrà rappresentato da un avvocato con cui non ha alcun rapporto fiduciario poiché scelto dall’assicuratore.

Normalmente tele clausola recita così "la società [assicuratrice] non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”.

Dal punto di vista pratico ciò comporta che l’assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato, qualora decida di difendersi dalla pretese avverse incaricando un proprio avvocato di fiducia, si vedrà respingere dalla propria assicurazione il diritto ad ottenere il ristoro delle spese sostenute per il proprio difensore, anche se questi abbia difeso le ragioni sia dell’assicurato oltre che, indirettamente, della stessa compagnia (se l’assicurato risulta vittorioso la compagnia non procederà a risarcire il danneggiato).

L’orientamento della Suprema Corte sul tema era già oltremodo francamente chiaro, avendo stabilito che: “Il regime dell’assicurazione della responsabilità civile contenuto nell’art.1917 c.c. … regola, da un lato, la rifusione da parte dell’assicuratore di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese sostenute dal danneggiato vittorioso … , dall’altro (comma 3) il rimborso da parte dell’assicuratore delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato”, ovvero “le spese processuali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato” (Cass. civ. sez.III 26.6.98 n°6340; sez.I 15.1.85 n°59 ).

Ed ancora: “Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e la difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal 3°co.dell’art.1917 c.c.”. (Cass. civ., sez.III, 28.2.08 n°5300)”.

“L’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di tenere indenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione del danneggiato (nei limiti fissati dall’art. 1917 c.c., III comma) opera indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, e trova limite nell’attualità della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato utile per entrambi le parti, interessate nel respingerla” (Cass. Civ., sez. I, 15.1.1985, n°59).

E addirittura: “La ripartizione delle spese di lite regolata dall’art.1917, comma III c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all’assicurato, per l’espresso richiamo di tale norma nell’art. 1932 c.c. Pertanto l’assicuratore, a cui spetta la gestione della lite, non può, in caso di rinuncia, sottrarsi all’obbligo di concorrere alle spese sostenute dall’assicurato entro i limiti dell’art. 1917 cc; e poiché la legge non distingue l’ipotesi in cui l’assicuratore assuma o meno direttamente la gestione della lite, tale norma deve ritenersi applicabile in entrambi i casi” (Trib. Cuneo, 9.7.93, Damiano c. Toro Ass.ni S.p.A).

E tale orientamento giurisprudenziale risulta confermato ulteriormente anche dalle seguenti pronunce:

  • “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurato ha diritto a due garanzie: (a) essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie del terzo (art. 1917 c.c., comma 1); (b) ottenere la rifusione delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato (spese di resistenza: art. 1917 c.c., comma 3). La prima di queste due garanzie scaturisce da un fatto illecito ed ha ad oggetto una obbligazione indennitaria che, essendo ricalcata quantitativamente sul debito dell'assicurato verso il terzo, è necessariamente illiquida. …La seconda delle suddette garanzie (rimborso delle spese di resistenza) ha fonte e natura diverse dalla prima. Ha ad oggetto il rimborso di una perdita pecuniaria, e non la manleva dalle conseguenze d'un fatto illecito; costituisce un'assicurazione contro le perdite pecuniarie e non un'assicurazione di responsabilità; non presuppone la commissione di alcun illecito aquiliano da parte dell'assicurato; le due garanzie di cui si discorre, infine, non sono tra loro dipendenti, e la seconda può sussistere anche se manchi la prima, come nel caso in cui la domanda proposta dal terzo danneggiato verso l'assicurato venga rigettata…. Per esercitare il diritto alla rifusione delle spese di resistenza, per contro, l'assicurato non ha ovviamente necessità di attendere alcuna richiesta da parte di terzi; il suo diritto può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato di pagamento dell'onorario al legale, e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale; infine, per definizione il debito dell'assicurato verso il legale è di pronta liquidazione, essendo regolato dalla tariffa forense. Ne consegue che, essendo il debito dell'assicurato verso i legali che l'hanno assistito liquido ed esigibile a partire dal momento di esecuzione dell'incarico professionale, è da tale momento che l'assicurato può far valere il suo diritto alla rifusione delle spese di resistenza” (Cass. Civ. sez. III 29.02.2016 n. 3899);
  • “Il contratto di assicurazione della responsabilità civile pone a carico dell'assicuratore - lo riconosce la stessa ricorrente - due diverse obbligazioni: una è quella di tenere indenne l'assicurato dalle richieste risarcitorie del terzo danneggiato; l'altra è quella di rifondergli le spese sostenute per difendersi in giudizio dalle pretese del terzo danneggiato. L'una e l'altra di tali obbligazioni mirano a coprire il medesimo rischio (l'impoverimento): la prima lo copre nel caso in cui derivi dal sorgere d'un debito; la seconda lo copre se derivi dall'affrontare una spesa. La prima garanzia dunque forma oggetto d'una assicurazione di patrimoni, la seconda d'una assicurazione contro il rischio di perdite pecuniarie. Da quanto esposto consegue che l'eventualità che l'assicurato debba sostenere spese per resistere in giudizio costituisce un "rischio assicurato", non meno dell'eventualità di dover risarcire il terzo danneggiato” (Cass. Civ. sez III 19.03.2015 n. 5479).

Datosi che le compagnie d’assicurazioni ci provano sempre e comunque, a discapito della costante giurisprudenza, sul punto è dovuta intervenire nuovamente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21220 depositata il 5 luglio 2022.

Con il provvedimento, che a questo punto speriamo ponga la parola fine sulla questione (ed altrimenti andrebbe considerata come lite temeraria), il supremo collegio ha ribadito alcune regole basilari, ovvero:

  • ”L'art. 1917, terzo comma, c.c., stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata".
  • Il successivo art. 1932, primo comma, e.e., stabilisce che "le disposizioni degli artt. (. .. ) 1917 terzo e quarto comma ( .. .) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato". Pertanto una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, e.e., ed è affetta da nullità. La legge infatti non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.
  • Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 e.e., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914, secondo comma, c.c., il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227, secondo comma, c.c.)”.

Ci sembra, pertanto, a questo punto evidente che il patto di gestione della lite contenuto nelle polizze assicurative è da ritenersi nullo se sfavorevole all’assicurato.

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