Pubblicata in Gazzetta la Legge 15 aprile 2024 n. 55 che istituisce l’ordine dei pedagogisti e educatori.
Le nuove norme definiscono il pedagogista come specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale". Il pedagogista può anche svolgere attività didattiche, di sperimentazione e di ricerca.
La professione di pedagogista è di livello apicale e può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
Per esercitare questa professione è richiesto il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:
Anche i docenti universitari che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche possono esercitare questa professione, a condizione che siano iscritti all'albo.
La legge definisce anche la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico come "professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica". Gli educatori possono operare in strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale, con la possibilità di svolgere anche attività didattiche e di sperimentazione.
Per esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico, è necessario possedere una laurea triennale (classe di laurea L19) o una qualifica corrispondente, oltre all'iscrizione all'albo disciplinato dall'art. 5 del disegno di legge.
La legge istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, su base provinciale. Con il decreto del Ministro della Giustizia, vengono definiti l'iscrizione all'albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, il funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine e l'adozione del regolamento interno, tra le altre funzioni.
Chiunque eserciti queste professioni dovrà osservare le regole del segreto professionale.
Il provvedimento: