Allora, vi siete dotati del POS? Dal 30 giugno 2022, se il professionista non accetta pagamenti medante carte di debito o carte di credito in studio, ,scattano le sanzioni. Ma è proprio così? Il quadro è un po' più complesso e i temi sono molti: dal rischio dell'erosione della libertà contrattuale alla difficoltà pratica dell'accertamento della violazione.
Per risolvere questi dubbi, MIster Lex affida la parola all'Avv. Paolo Marini.
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Quadro normativo e sanzioni
In principio fu il D.L. 179/2012 ("Decreto crescita"), convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, che introdusse all'art. 15 l'obbligo per tutti “i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali” (comma 4), di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.
Ma all'introduzione dell'obbligo non faceva seguito la previsione di sanzioni.
Così, quasi un decennio più tardi, il D.L. 152/2021 ("Decreto PNRR"), convertito con modificazioni dalla l. 233/2021, ha aggiunto all'art. 15 il comma 4-bis che, per l'ipotesi di “mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4 (il medesimo d.l. 152/2021 avendo sostituito “carte di debito e carte di credito” con "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito"), da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4”, ha previsto l'applicazione nei confronti del medesimo soggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria “del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento”.
Il tutto a partire dal 1 gennaio 2023.
Poi è sopraggiunto il D.L. 36/2022 ("Decreto PNRR 2"), convertito dalla legge n. 79/2022, che all'art. 18, comma 1, ha previsto la modifica della data di entrata in vigore del regime sanzionatorio anticipandola al 30 giugno 2022.
Completiamo la succinta rassegna ricordando che, ancora in base al comma 4-bis del d.l. 179/2012, per le sanzioni relative alle violazioni dell'obbligo si applicheranno “le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta” e che l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689/1981 sarà “il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.
Analisi
Non essendo possibile, ad avviso di chi scrive, limitarsi a prendere atto di quanto precede, sia sul piano giuridico formale che nel merito non possiamo tacere che:
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Fonte normativa:
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto "crescita") |
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Art. 15. Pagamenti elettronici .. 4-bis. A decorrere ((dal 30 giugno 2022)), nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.(1) ... (1) Comma così modificato dal D.L. 152/2021 ("Decreto PNRR"), convertito con modificazioni dalla Legge 233/2021 e dal D.L. 36/2022 ("Decreto PNRR 2"), convertito con modificazioni dalla Legge 79/2022. |