POS e professionisti, obblighi e sanzioni

Articolo di Paolo Marini del 30/06/2022

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Allora, vi siete dotati del POS? Dal 30 giugno 2022, se il professionista non accetta pagamenti medante carte di debito o carte di credito in studio, ,scattano le sanzioni. Ma è proprio così? Il quadro è un po' più complesso e i temi sono molti: dal rischio dell'erosione della libertà contrattuale alla difficoltà pratica dell'accertamento della violazione.

Per risolvere questi dubbi, MIster Lex affida la parola all'Avv. Paolo Marini. 

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Quadro normativo e sanzioni

In principio fu il D.L. 179/2012 ("Decreto crescita"), convertito con modificazioni dalla l. 221/2012, che introdusse all'art. 15 l'obbligo per tutti “i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali” (comma 4), di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito.

Ma all'introduzione dell'obbligo non faceva seguito la previsione di sanzioni.

Così, quasi un decennio più tardi, il D.L. 152/2021 ("Decreto PNRR"), convertito con modificazioni dalla l. 233/2021, ha aggiunto all'art. 15 il comma 4-bis che, per l'ipotesi di “mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4 (il medesimo d.l. 152/2021 avendo sostituito “carte di debito e carte di credito” con "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito"), da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4”, ha previsto l'applicazione nei confronti del medesimo soggetto di una sanzione amministrativa pecuniaria “del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento”.

Il tutto a partire dal 1 gennaio 2023.

Poi è sopraggiunto il D.L. 36/2022 ("Decreto PNRR 2"), convertito dalla legge n. 79/2022, che all'art. 18, comma 1, ha previsto la modifica della data di entrata in vigore del regime sanzionatorio anticipandola al 30 giugno 2022.

Completiamo la succinta rassegna ricordando che, ancora in base al comma 4-bis del d.l. 179/2012, per le sanzioni relative alle violazioni dell'obbligo si applicheranno “le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta” e che l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 689/1981 sarà “il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.

Analisi

Non essendo possibile, ad avviso di chi scrive, limitarsi a prendere atto di quanto precede, sia sul piano giuridico formale che nel merito non possiamo tacere che:

  • come per innumerevoli altre 'novità' finalizzate alla “crescita del Paese” (d.l. 179/2012) e all'attuazione del P.N.R.R. (dd.ll. 152/2021 e 36/2022), anche le disposizioni sul 'piccolo' ovvero sull'apparentemente insignificante obbligo di accettare pagamenti con carte di pagamento, sono state introdotte e modificate sistematicamente con decreti legge; evidentemente presumendosi la fattispecie inquadrata e/o da inquadrare nei “casi straordinari (sob) di necessità e di urgenza” cui fa riferimento l'art. 77, comma 2, della Costituzione. Questa è da decenni la normalità della produzione legislativa, stabilmente in mano ai governi (le Camere si limitano ad introdurre modifiche in sede di conversione),  compreso l'attuale, ma ormai il capovolgimento della disposizione costituzionale pare essere stato derubricato e archiviato;
  • a nessuno, pare, neppure interessa ragionare dell'impatto che l'introduzione di determinati obblighi giuridici produca sulla autonomia negoziale ovvero sulla libertà contrattuale delle parti. Ricordiamolo, che fa bene; per l'art. 1321 del codice civile “il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. E' il contratto la cornice giuridica in cui si inquadra la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, essa comprendendo all'evidenza anche le modalità del pagamento del bene/servizio che ne sia oggetto. Dunque le modalità di pagamento rientrano appieno nell'accordo tra le parti. Senonché qui ad una di esse viene attribuito il potere di esigere una specifica modalità di pagamento. Si è dunque al cospetto di una ennesima intromissione del legislatore nella libertà contrattuale delle parti che non sembra - anzi non è - logicamente giustificabile sventolando l'obiettivo della “crescita del Paese”; 
  • l'innovazione tecnologica e la diffusione di sistemi di pagamento mediante carte o 'app' potrebbero/potranno imporsi per la crescente preferenza loro assegnata dal mercato, ovvero da venditori e acquirenti, da produttori/esercenti/professionisti da un lato e consumatori/clienti/committenti dall'altro. La storia dell'uomo si è evoluta nel breve volgere di qualche centinaio di anni con un prodigioso sviluppo nel cui alveo le varie novità si sono diffuse, presto o tardi, per il favore loro accordato da coloro che se ne volevano giovare. Perché promettevano di migliorare e/o hanno migliorato le condizioni, la qualità della vita di milioni di individui;
  • nella fattispecie non è la premura per la crescita del Paese, bensì per la lotta al contante e, più in generale, alla evasione fiscale, l'obiettivo non dichiarato, effettivo, che ispira l'obbligo di accettazione di carte di pagamento. Una lotta malintesa che, scontando una inevitabile eterogenesi dei fini (cfr. “La guerra al contante? Favorisce il nero”, intervista di Gianni Trovati all'ex-ministro dell'economia Giulio Tremonti, “il Sole 24Ore”, 15.09.2019), travolge o rischia ulteriormente di travolgere diritti di proprietà e libertà individuale;
  • dulcis in fundo, il diavolo comunque fece le pentole ma non i coperchi. Già perché, a differenza di quanto si afferma comunemente semplificando, la violazione in questione non è data dalla circostanza di non essersi dotati di un POS (o, nel caso, di un altro dispositivo equipollente) bensì dal fatto di non avere accettato un pagamento mediante una carta. Tutta un'altra cosa, dunque. Lasciamo al lettore il piacere di rispondere a queste semplici domande: chi, quando e come può accertare, in base alla legge, il fatto che integrerebbe gli estremi di una siffatta violazione amministrativa?

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Fonte normativa:
 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto "crescita")

Art. 15. Pagamenti elettronici 

..

4-bis. A decorrere ((dal 30 giugno  2022)),  nei  casi  di  mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi  importo,  effettuato  con una carta di pagamento di cui al comma 4, da  parte  di  un  soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei  confronti  del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4  per  cento  del  valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per  le  sanzioni  relative  alle  violazioni  di  cui  al presente comma si applicano le procedure e i termini  previsti  dalla legge 24 novembre 1981, n.  689,  a  eccezione  dell'articolo  16  in materia di pagamento in  misura  ridotta.  L'autorità competente  a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della medesima  legge  n. 689 del 1981 e' il prefetto della  provincia  nella  quale  e'  stata commessa  la  violazione.  All'accertamento  si  provvede  ai   sensi dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981.(1

...

(1) Comma così modificato dal D.L. 152/2021 ("Decreto PNRR"), convertito con modificazioni dalla Legge 233/2021 e dal D.L. 36/2022 ("Decreto PNRR 2"), convertito con modificazioni dalla Legge 79/2022.

 

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