È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164, correttivo dellariforma Cartabia del processo civile introdotta con il Dlgs n. 149 del 2022.
Il decreto, composto da 8 articoli e comprendente circa 200 modifiche, ha l'obiettivo di ottimizzare le procedure esistenti. L'intento è di risolvere ambiguità e contraddizioni nella normativa vigente, correggendo errori formali e aggiornando le disposizioni alla luce della completa digitalizzazione del processo.
Le modifiche si allineano con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mirando a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Tra le principali modifiche introdotte si evidenziano:
Le modifiche riguardano il codice civile, il codice di procedura civile, le relative disposizioni di attuazione e alcune leggi speciali, con l'obiettivo di assicurare un efficace coordinamento con le norme vigenti.
L'articolo 1, comma 1, abroga il titolo IX-bis del libro primo del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, per ragioni di coordinamento normativo. Questa abrogazione corregge un difetto di coordinamento, poiché il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva inserito nel codice di procedura civile, agli articoli 473-bis.69 e 473-bis.70, le stesse disposizioni ora abrogate.
Il comma 2 modifica l'articolo 2690 del codice civile, primo comma, n. 6-bis), secondo periodo, riguardante gli effetti, nei confronti dei terzi, della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La modifica stabilisce che la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
L'articolo 2 modifica l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale a tali procedimenti.
In particolare, la nuova formulazione richiama espressamente, nel secondo comma dell'articolo 38 disp. att. c.c., l'articolo 473-bis.38 c.p.c., relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e alla soluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e l'articolo 473-bis.39 c.p.c., concernente i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni.
L'articolo 3 introduce numerose modifiche al codice di procedura civile, con l'obiettivo di adeguare il codice di rito al processo telematico, chiarire o prevenire dubbi interpretativi e garantire un efficace coordinamento normativo.
Tra le principali novità:
Adeguamento al processo telematico: molte disposizioni sono state modificate per eliminare i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti. Sono stati rimossi anche gli obblighi di indicare il numero di fax negli atti e sono stati aggiornati i riferimenti alla pubblicazione e comunicazione della sentenza e alle comunicazioni di cancelleria, prevedendo l'uso della PEC.
Indicazione dell'indirizzo PEC: le parti possono indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale.
Coordinamento normativo: sono state introdotte modifiche per allineare il codice di rito alle novità introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022), dalla legge n. 31/2019 e dalle modifiche all'art. 171-bis.
Verifiche preliminari: l'articolo 171-bis è stato riformulato per dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti nella prassi giudiziaria. Viene esplicitato l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.
Rito semplificato: sono state introdotte modifiche per chiarire l'ambito di applicazione del rito di cognizione semplificato, precisare i poteri del giudice istruttore e del collegio, e semplificare la fase decisoria.
Processo davanti al giudice di pace: vengono apportate modifiche per ampliare il contenuto del decreto di fissazione della prima udienza, chiarire le modalità di introduzione del giudizio e adeguare le norme al processo telematico.
Impugnazioni: sono state introdotte modifiche per adeguare al processo telematico le disposizioni relative al luogo di notificazione dell'impugnazione, chiarire i requisiti di ammissibilità dell'atto di appello e precisare i poteri del giudice istruttore e del collegio.
Rito del lavoro: vengono adeguate al processo telematico le disposizioni sul contenuto e sul deposito del ricorso introduttivo, sulla costituzione del convenuto e sul contenuto dell'atto di appello.
Processo di esecuzione: sono state modificate le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, nonché quelle relative alla forma del precetto e del pignoramento, per adeguarle al processo telematico.
L'articolo 4 apporta una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e alle disposizioni transitorie, principalmente per adeguarle alla digitalizzazione del processo civile.
Tra le principali modifiche:
Deposito telematico: si prevede il deposito telematico della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio e si adeguano le modalità di comunicazione e notificazione.
Albi ed elenchi: vengono semplificati gli adempimenti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari e nell'albo dei consulenti tecnici, consentendo l'utilizzo di autocertificazioni.
Comunicazioni del cancelliere: viene sostituito integralmente l'articolo 45 delle disposizioni di attuazione, in conseguenza della definitiva informatizzazione degli adempimenti.
Fascicolo informatico: vengono introdotte specifiche indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico e sulle modalità di deposito degli atti.
Sentenze: si adeguano le modalità di redazione e deposito delle sentenze alla digitalizzazione del processo.
L'articolo 5 apporta una modifica di coordinamento all'articolo 387-bis c.p., in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, aggiornando il riferimento normativo.
L'articolo 6 contiene modifiche a varie leggi speciali, tra cui:
Abrogazioni: vengono abrogati l'articolo 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, e l'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Legge sull'affidamento familiare: vengono apportate modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per chiarire l'individuazione del giudice competente e per correggere alcune disposizioni.
Notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato: vengono modificate le disposizioni della legge 21 gennaio 1994, n. 53, per uniformare la disciplina delle notifiche tramite PEC.
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: vengono apportate modifiche alla legge 4 aprile 2001, n. 154, in conseguenza dell'inserimento nel codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.
Testo unico delle spese di giustizia: vengono introdotte modifiche al D.P.R. n. 115 del 2002, tra cui l'introduzione di un nuovo articolo 8-bis e disposizioni di coordinamento in materia di contributo unificato.
Codice delle assicurazioni: viene modificato l'articolo 126 del D.Lgs. n. 209 del 2005 per coordinare la disposizione con le modifiche introdotte.
Rettificazione di attribuzione di sesso: viene modificato l'articolo 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011, prevedendo che i procedimenti siano regolati dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie.
Le disposizioni del decreto si applicano, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Documenti correlati: