Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139 che introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023).
Di seguito, le principali novità introdotte.
Imposta sulle successioni e donazioni
Il provvedimento prevede una revisione completa dell’imposta sulle donazioni e successioni, modificando l’intero Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990.
Tra le modifiche principali:
- Determinazione dell’imposta: vengono ridefinite le modalità di calcolo dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie all’interno del Testo Unico.
- Esclusione del donatum: ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, il donatum è escluso dalla perimetrazione del relictum, sia per le aliquote che per le franchigie dell’imposta sulle successioni.
- Liberalità d’uso: è prevista l’esclusione dell’imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d’uso.
- Saggio degli interessi: fissato al 4,5% relativo alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
- Trasferimenti d’azienda familiare: apportate modifiche alle disposizioni riguardanti questi trasferimenti.
- Semplificazione delle dichiarazioni: prevista una generale semplificazione, anche riguardo ai documenti allegati e all’invio telematico.
- Autoliquidazione dell’imposta: introdotto il principio di autoliquidazione con successivo controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
- Dichiarazione integrativa: estesa la facoltà di integrare la dichiarazione a favore del dichiarante per correggere errori o omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
Tassazione dei trust
Le nuove norme estendono l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti derivanti da trust.
In particolare:
- Il disponente o il trustee devono versare il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione.
- L’imposta è determinata in base al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiario.
- Applicazione dell’aliquota più elevata, senza considerare le franchigie, quando non è possibile determinare la categoria dei beneficiari.
- La locuzione “categoria dei beneficiari” chiarisce che, al momento del conferimento o dell’apertura della successione, deve essere individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione è omogenea in termini di aliquota e franchigia.
Imposta di registro
Il decreto introduce modifiche al Testo Unico sull’imposta di Registro (DPR 26 aprile 1986, n. 131), mirate a:
- Aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale.
- Semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l’uso di modalità telematiche.
- Facilitare il versamento dell’imposta, permettendo l’autoliquidazione da parte dei contribuenti.
- Per le cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d’impresa, è prevista una specifica pattuizione che indica la ripartizione del corrispettivo nell’atto o nei suoi allegati.
Imposta di bollo
Il provvedimento dispone che:
- L’imposta di bollo riferita ad atti da registrare a termine fisso sia assolta tramite modello F24.
- È prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.
- Sono apportate modifiche all’ammontare di alcuni diritti consolari.
Tasse sui servizi ipotecari e catastali
Il decreto modifica le disposizioni vigenti concernenti le imposte ipotecarie e catastali:
- Accorpamento delle imposte: le due categorie di imposte vengono unificate.
- Esenzioni: per le operazioni eseguite nell’interesse dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, le tasse ordinarie sui servizi ipotecari e catastali non sono dovute.
- Tariffe: le tariffe più alte riguarderanno le volture.
Intestazioni catastali
Modificate le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali in caso di decesso di iscritti in catasto titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione:
- Il compito di aggiornare le intestazioni passerà all’Agenzia delle Entrate.
- L’eventuale diritto di accrescimento sarà rilevato dai beneficiari tramite apposita domanda di voltura.
- Sono previste sanzioni in caso di inadempienze.