La Corte Costituzionale, ha esaminato ieri, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia e dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino riguardanti il regime ostativo.
La norma in questione è l'art. 4-bis, primo comma, della legge di ordinamento penitenziario, che impedisce ai detenuti che non hanno collaborato con la giustizia di accedere alle misure alternative alla detenzione in caso di condanna per reati diversi da quelli di contesto mafioso, ma considerati "ostativi".
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni nella legge n. 199 del 30 dicembre 2022, la disciplina in materia è cambiata. Le nuove disposizioni, infatti, incidono immediatamente sulla presunzione di pericolosità che impediva la concessione dei benefici penitenziari e di misure alternative alla detenzione ai condannati per reati considerati "ostativi", che non avevano collaborato con la giustizia.
Alla luce delle nuove norme, i condannati, nelle ipotesi sopra descritte, sono ammessi a chiedere i benefici penitenziari, ma con nuove stringenti condizioni, che variano a seconda del reato commesso.
Per questi motivi la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici rimettenti, che dovranno verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulle questioni sollevate e procedere ad una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza.
REGIME OSTATIVO: LA CORTE COSTITUZIONALE RESTITUISCE GLI ATTI AL TRIBUNALE DI SOVEGLIANZA DI PERUGIA E AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI AVELLINO
La Corte costituzionale ha esaminato oggi, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Perugia e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino, sul cosiddetto regime ostativo.
Oggetto di scrutinio è l’art. 4-bis, primo comma, della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui, in caso di condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre “ostativi”, non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione. Si trattava rispettivamente, nei due casi, della richiesta di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà.
In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici a quibus, a seguito dell’entrata in vigore del decretolegge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame.
Le nuove disposizioni, infatti, incidono immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione a favore di tutti i condannati per reati cosiddetti “ostativi”, che non hanno collaborato con la giustizia. Costoro sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.
Le regole del processo costituzionale impongono la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, cui spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza.