È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al Presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la decisione del 9 aprile 2025, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge della Regione Campania n. 16 del 2024.
La norma impugnata, pur ribadendo formalmente il divieto di un terzo mandato consecutivo, prevedeva che il computo dei mandati decorresse da quello in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. In questo modo, di fatto, veniva azzerato il conteggio dei mandati già svolti, rendendo ammissibile una terza candidatura.
La questione ha conseguenze pratiche immediate: secondo quanto stabilito dalla Corte, Vincenzo De Luca non potrà candidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione Campania.
Il primo comma dell'art. 122 della Costituzione stabilisce che spetta alle leggi regionali disciplinare il sistema di elezione del Presidente della Giunta e i casi di ineleggibilità, ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
Proprio uno di questi principi è contenuto nella legge statale n. 165 del 2004, che pone un limite al numero dei mandati consecutivi: due.
Questo limite si applica in tutte le Regioni ordinarie che abbiano optato per l'elezione diretta del Presidente della Giunta, come previsto dallo statuto.
Il legislatore regionale campano, con l'articolo 1 della legge n. 16/2024, ha introdotto una norma transitoria che posticipa l'applicazione del divieto del terzo mandato. Stabilendo che il computo decorre dal mandato in corso alla data di entrata in vigore, ha di fatto eluso la disciplina statale.
Secondo la Corte costituzionale, però, tale soluzione viola i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale, e in particolare quello posto dalla legge n. 165/2004.
Quindi, la Regione non poteva introdurre deroghe che portassero a un azzeramento del computo dei mandati già svolti.
La pronuncia della Corte costituzionale rafforza l'obbligo per le Regioni di rispettare i principi fondamentali fissati a livello statale, anche quando disciplinano autonomamente la materia elettorale.
Per i Presidenti di Regione già al secondo mandato consecutivo, niente scorciatoie: la regola del limite ai mandati è chiara e vincolante.