Pubblicato in Gazzetta il Decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 di revisione del regime fiscale per i redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES), in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111).
Queste le principali novità.
Il decreto introduce modifiche significative nella determinazione del reddito agrario e dominicale.
Si prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione del reddito dominicale delle culture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati.
Vengono ampliate le fattispecie delle attività agricole: oltre a quelle tradizionali, si includono le "colture fuori suolo" come l'idroponica e le vertical farm, che non si basano sullo sfruttamento diretto del terreno.
Si prevede altresì l’esclusione dalla formazione del reddito dei fabbricati degli immobili, non locati, adoperati per compiere attività dirette alla produzione di vegetali.
Il decreto amplia e modifica le componenti che influenzano la formazione del reddito da lavoro dipendente. Viene introdotta una nuova normativa sui contributi versati ai fondi integrativi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), modificando le condizioni per la loro deducibilità. Anche le condizioni per escludere dall’imponibile i contributi di assistenza sanitaria, versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore a enti con finalità esclusivamente assistenziali, sono state riviste.
In aggiunta, i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari fiscalmente a carico dei dipendenti, relativi al rischio di non autosufficienza, restano esclusi dall’imponibile. Tuttavia, le quote di retribuzione legate alla rinuncia del lavoratore all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, rientrano ora nell’imponibile.
Infine, sono stati aggiornati i criteri per determinare il valore dei beni e servizi prodotti dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, che ora rientrano nel reddito da lavoro dipendente.
Per i lavoratori autonomi, viene esteso il regime della tassazione separata a determinate plusvalenze precedentemente non incluse. Questo regime si applica ora anche alle plusvalenze generate da alcune specifiche operazioni straordinarie tra professionisti.
Inoltre, si adotta il principio di onnicomprensività, già utilizzato per i lavoratori dipendenti, che ora diventa il metodo standard per la determinazione del reddito dei lavoratori autonomi. Questo principio prevede che il reddito sia calcolato come la differenza tra tutte le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno fiscale, correlato strettamente all’attività professionale svolta.
Il principio di cassa viene confermato come criterio di imputazione temporale del reddito. Ciò significa che i compensi sono considerati percepiti al momento della loro effettiva ricezione, mentre i costi sono deducibili nel momento in cui vengono effettivamente sostenuti.
Per quanto riguarda la deducibilità delle spese, si introduce una nuova disciplina che specifica le condizioni per la deduzione di costi relativi a taluni beni ed elementi immateriali utilizzati nel corso dell'attività professionale.
Infine, viene introdotto un nuovo principio di neutralità fiscale. Questo principio si applica a una serie di operazioni straordinarie tra professionisti, come conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni. Inoltre, riguarda gli apporti in associazioni senza personalità giuridica e le partecipazioni in società semplici, assicurando che tali operazioni non generino plusvalenze o minusvalenze fiscali.
Viene stabilito che ai fini fiscali, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione degli immobili coinvolti – inclusi terreni edificabili o immobili beneficiari degli interventi del cosiddetto superbonus, costruiti o acquisiti non più di cinque anni fa – sarà incrementato dell'imposta sulle donazioni e di tutti gli altri costi successivi pertinenti.
Questa modifica assicura che l’imposta sulle donazioni e i costi aggiuntivi sostenuti dopo l’acquisizione dell'immobile siano considerati parte integrante della base imponibile per il calcolo delle imposte sui redditi derivanti dalla loro vendita. Inoltre, per i terreni ricevuti per donazione o successione, il prezzo di acquisto utilizzato per determinare la plusvalenza tassabile sarà aumentato dell’ammontare dell’imposta sulle donazioni.
Il decreto attua significative modifiche nel trattamento del reddito d'impresa, puntando a ridurre le discrepanze tra i valori contabili e fiscali. Questo processo include l'introduzione di nuove regole che facilitano l'armonizzazione dei valori fiscali con quelli civilistici.
Una delle novità principali è la possibilità per le imprese di regolarizzare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione di imposta, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva al tasso del dieci per cento. Questa opzione offre alle aziende un'opportunità per affrancare tali importi dal punto di vista fiscale, contribuendo a una maggiore trasparenza e uniformità tra bilancio e dichiarazioni fiscali.
Inoltre, sono state apportate modifiche agli articoli 84, 172, 173 e 181 del TUIR, che riguardano il riporto delle perdite fiscali in contesti di fusioni aziendali, sia a livello nazionale che internazionale. Queste revisioni mirano a semplificare e rendere più flessibili le norme applicabili alle perdite nelle operazioni di fusione.
La disciplina dei conferimenti ha subito importanti aggiustamenti, inclusi i criteri di valutazione delle minusvalenze, le regole per le permute e le specifiche per i casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di un'altra società o non aumenta la sua percentuale di controllo. Particolarmente rilevante è la modifica applicata ai conferimenti di partecipazioni detenute in società le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che ora seguono norme più chiare e dettagliate.
Infine, è stata rivista la disciplina della liquidazione ordinaria, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Il c.d. Bonus Befana, inizialmente previsto nello schema di decreto, è stato anticipato nel Decreto Anticipi (D.L. 155/2024) ed è ora chiamato Bonus Natale.
Documenti correlati:
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2024, n. 192
Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).
(G.U. n. 294 del 16-12-2024)