Ricostruzione post-calamità, in Gazzetta la Legge quadro

Articolo del 02/04/2025

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 40 del 18 marzo 2025, che introduce una disciplina organica per la ricostruzione post-calamità.

La norma punta a definire un modello unico di intervento da attivare al termine delle emergenze, con l’obiettivo di coordinare le procedure, ridurre i tempi e rendere più efficace l’azione delle amministrazioni coinvolte.

Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale

La legge introduce lo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, che può essere deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, quando non sia possibile procedere con ordinanze emergenziali. Questo stato può durare fino a cinque anni, prorogabile a dieci, e riguarda eventi calamitosi per i quali sia terminata la fase di emergenza.

Chi coordina la ricostruzione

Viene previsto un Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato d’intesa con le regioni e le province autonome coinvolte. Può essere scelto tra il Presidente della Regione interessata, uno dei presidenti in caso di eventi che toccano più territori, oppure tra figure con competenze manageriali e specifiche professionalità. Il Commissario esercita le sue funzioni con poteri derogatori limitati, sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle norme penali, delle disposizioni antimafia, del Codice dei beni culturali e delle norme europee.

Gli strumenti per governare la ricostruzione

Il Commissario si avvale di una struttura di supporto, articolabile anche a livello territoriale, che può fornire assistenza tecnica agli enti locali. Le attività sono coordinate da una Cabina di coordinamento, composta dai principali soggetti istituzionali coinvolti: Protezione civile, Dipartimento Casa Italia, rappresentanti di regioni, province, comuni.

È istituita anche una Conferenza permanente per la ricostruzione, con rappresentanti dei ministeri competenti, delle autonomie locali e degli enti gestori del territorio.

Pianificazione urbanistica e semplificazioni

I comuni sono chiamati ad adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario. Sono previste semplificazioni procedurali per l’adozione di piani attuativi, e i cittadini potranno essere coinvolti attraverso modalità di partecipazione non vincolanti.

Per la ricostruzione di edifici privati, i proprietari devono presentare istanza al comune con il progetto e la documentazione richiesta, compresa la SCIA ove possibile. È obbligatoria la tracciabilità finanziaria nei contratti tra privati, pena la revoca dei contributi.

Contributi e finanziamenti

La legge istituisce due fondi: uno per la ricostruzione, l’altro per il funzionamento del Commissario. Sono previsti contributi anche per la ricostruzione privata, inclusi beni mobili e beni mobili registrati, e modalità di liquidazione anticipata per le imprese assicurate.

In caso di eventi come le alluvioni, il piano di interventi può includere opere di rinaturalizzazione dei fiumi, riqualificazione degli argini e ampliamento delle aree di esondazione.

Interventi su opere pubbliche e beni culturali

Gli interventi pubblici sono suddivisi in piani speciali: opere pubbliche, beni culturali, dissesti idrogeologici, infrastrutture ambientali e statali. I soggetti attuatori variano in base alla tipologia di bene danneggiato e includono, tra gli altri, regioni, ministeri, ANAS e università. Il Commissario può sostituirsi agli enti locali inadempienti, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Trasparenza e controlli

Tutti i provvedimenti del Commissario devono essere pubblicati online, salvo quelli riservati o secretati. È inoltre previsto il controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti regolatori e organizzativi.

Misure economiche e assicurative

La norma prevede la possibilità di destinare fino al 4% degli stanziamenti a programmi per la valorizzazione del territorio, al fine di evitare lo spopolamento e promuovere l’economia locale.

Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per istituire schemi assicurativi a tutela di persone e imprese contro i danni da calamità.

Le parole del Ministro Musumeci

Secondo il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, con questa legge “finalmente l’Italia si dota di un Codice per la ricostruzione. Una normativa omogenea dal Nord al Sud, che fissa tempi certi e procedure celeri”. La misura punta anche a “evitare e scongiurare lo spopolamento dei territori colpiti”, prevedendo “risorse certe per la rigenerazione del territorio”.


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