Pubblicati in Gazzetta i quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).
Queste le principali novità:
1. Primo modulo della riforma Irpef (Legge 30/12/2023 n. 216)
- dal 1° gennaio 2024 le imposte sul reddito delle persone fisiche passeranno dalle attuali quattro a tre, con quella del 23% che coprirà lo scaglione di reddito tra 15.000,01 e 28mila euro.
- dal prossimo anno, le detrazioni per i lavoratori dipendenti passano da 1.880 euro a 1.955 euro, come per i titolari di reddito di pensione.
- la decurtazione di 260 euro sulle donazioni effettuate ai partiti politici. Escluse invece dalla stretta sulle detrazioni per le erogazioni liberali le Onlus, le iniziative umanitarie, religiose o laiche, e gli enti del Terzo settore.
2. Adempimento collaborativo (Decreto Legislativo 30/12/2023 n. 221)
- apportate modifiche al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
- viene riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Contenzioso tributario (Legge 30/12/2023 n. 220)
- In tema di spese di giudizio si prevede la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
- nelle controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.
- Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.
- Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.
- si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.
4. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Decreto Legislativo 30/01/2024 n. 219)
- Si introduce nello Statuto del contribuente il principio del diritto al contraddittorio.
- Viene disciplinato il divieto di bis in idem e quello di divulgazione dei dati dei contribuenti
- Si prevede la tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente
- per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, si prevede l’obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.
- Si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.
- Si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.
- Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.
- Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.
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